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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36828/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di tentata rapina aggravata; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, all'omessa riqualificazione del fatto ascritto al ricorrente nella fattispecie di tentato furto e alla mancata disapplicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reitera profili di censura già prospettati in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con un percorso giustificativo privo di aporie e frizioni logiche con il quale il ricorrente non si rapporta criticamente; che, infatti, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, i giudici di appello hanno congruamente evidenziato le diverse e solide risultanze processuali valorizzate ai fini della certa individuazione del ricorrente quale autore della tentata rapina impropria ascrittagli, sottolineando la superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa, e chiarendo, inoltre, che nel caso di specie, non può procedersi alla derubricazione del suddetto reato in quello di cui agli artt. 56- 624 cod. pen. in ragione del contegno violento e minaccioso perpetrato nei confronti della vittima per garantirsi l'impunità (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, parimenti, la Corte territoriale ha correttamente assolto l'onere argomentativo in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in linea con i principi enunciati da questa Corte, avendo esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le numerose precedenti condanne riportate dall'odierno ricorrente, concludendo per la continuità del suo percorso criminoso, segnato da una accentuata inclinazione al delitto e da una concreta e marcata pericolosità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, evidenziato l'assenza di allegazioni a sostegno dell'invocata mitigazione sanzionatoria e legittimamente valorizzato la biografia criminale del ricorrente; che, inoltre, a fronte di una pena già determinata in misura corrispondente al minimo edittale, giova ribadire l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di Ds legittimità secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di tentata rapina aggravata; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, all'omessa riqualificazione del fatto ascritto al ricorrente nella fattispecie di tentato furto e alla mancata disapplicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reitera profili di censura già prospettati in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con un percorso giustificativo privo di aporie e frizioni logiche con il quale il ricorrente non si rapporta criticamente; che, infatti, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, i giudici di appello hanno congruamente evidenziato le diverse e solide risultanze processuali valorizzate ai fini della certa individuazione del ricorrente quale autore della tentata rapina impropria ascrittagli, sottolineando la superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa, e chiarendo, inoltre, che nel caso di specie, non può procedersi alla derubricazione del suddetto reato in quello di cui agli artt. 56- 624 cod. pen. in ragione del contegno violento e minaccioso perpetrato nei confronti della vittima per garantirsi l'impunità (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, parimenti, la Corte territoriale ha correttamente assolto l'onere argomentativo in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in linea con i principi enunciati da questa Corte, avendo esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le numerose precedenti condanne riportate dall'odierno ricorrente, concludendo per la continuità del suo percorso criminoso, segnato da una accentuata inclinazione al delitto e da una concreta e marcata pericolosità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, evidenziato l'assenza di allegazioni a sostegno dell'invocata mitigazione sanzionatoria e legittimamente valorizzato la biografia criminale del ricorrente; che, inoltre, a fronte di una pena già determinata in misura corrispondente al minimo edittale, giova ribadire l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di Ds legittimità secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]