CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09727/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31500-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I,[OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso l'ordinanza n. cronologico 146/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con ordinanza depositata il 17 novembre 2020 il presidente della corte d'appello di Firenze, accogliendo il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la revoca del patrocinio a spese dello stato disposta dalla corte d'appello di Firenze nell'ambito di un procedimento penale ivi pendente, ha ammesso il predetto Montis al beneficio e ha liquidato i compensi spettanti al di lui difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito anno dopo anno non sia sanzionabile con la perdita del beneficio nel caso in cui, come nella specie, si tratti di variazioni non determinative del superamento del limite che giustifica l'ammissione al beneficio; il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro la detta pronuncia, deducendo un unico motivo; a esso il Montis ha resistito con controricorso. Considerato che: I. - con l'unico motivo di ricorso l'avvocatura dello stato denunzia la violazione dell'art. 112, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto prendere semplicemente atto dell'omessa comunicazione, da parte del Montis, della variazione dei limiti di reddito intervenuta successivamente all'ammissione al Ric. 2020 n. 31500 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- beneficio, e così confermare il provvedimento di revoca a prescindere dalla questione del superamento o meno dei limiti di redditività necessari al mantenimento del beneficio stesso; II. - il motivo è manifestamente fondato; il presidente della corte d'appello di Firenze si è determinato in asserita adesione ai principi affermati dalla pronuncia della IV sezione penale di questa Corte n. 29284 del 2019 e dalla sentenza n. 14723 del 2020 delle Sezioni unite penali; sennonché il principio affermato dall'ultima delle citate pronunce - che più rileva - è nel senso che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002"; il riferimento all'art. 79, comma 1, lett. c), rende chiaro che l'ambito della citata decisione non è sovrapponibile a quello che qui interessa, in cui si discute, invece, dell'omessa comunicazione delle variazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. d); III. - peraltro la citata decisione conforta, per talune indicazioni, la conclusione esattamente opposta a quella ritenuta dal giudice a quo, dal momento che in essa è stato anche confermato "l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, Ric. 2020 n. 31500 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- secondo cui l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260308)"; e che si è reputato che è dovuta, in vero, la comunicazione "anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità, nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio"; IV. - può osservarsi che la ratio sottesa a tale affermazione è chiaramente orientata a garantire, dopo l'ammissione dell'interessato al beneficio, l'assolvimento di minirnali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato; la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta quindi in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione; V. - è centrale, d'altronde, il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, alle lett. a) e Ric. 2020 n. 31500 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -4- b), due concorrenti ipotesi di revoca - l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e l'altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione; appare di intuitiva evidenza che, seguendosi lo schema interpretativo del presidente della corte d'appello di Firenze, la prima fattispecie di revoca sarebbe in tutti i casi assorbita dalla seconda; VI. - il provvedimento va dunque cassato; segue il rinvio alla medesima corte d'appello di Firenze, diversamente composta, la quale riformulerà ogni valutazione uniformandosi al principio di diritto sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q. m . La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d'appello di Firenze anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nel