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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2023

Cassazione n. 27367/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 26/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more della decisione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, sull'istanza di affidamento in prova, [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento per il recupero della pena pecuniaria di 18.000,00 euro di multa di cui all'ordine di esecuzione n. 619/2021 SIEP, cui afferiva la richiesta di misura alternativa.

Deducendo di trovarsi in disagiate condizioni economiche, egli ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena pecuniaria, anticipando, in via cautelare, gli effetti del provvedimento con il quale il medesimo Giudice, in caso di esito positivo dell'affidamento in prova, avrebbe potuto dichiarare estinta la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. 1.1.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha, però, dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso inaudita altera parte, rilevando: a) che il potere cautelare, riconosciuto da talune pronunce della Corte di cassazione, non troverebbe fondamento nel sistema normativo, che predispone, per i casi di urgenza, legati alle impugnazioni delle cartelle esattoriali, il rimedio di cui agli artt. 616 e 617 cod. proc. civ.; b) che non sarebbe possibile effettuare una valutazione sul fumus boni iuris e, quindi, una valutazione anticipata sull'esito della misura alternativa, essendo il giudizio sull'andamento della stessa formulabile solo all'esito della conclusione della prova.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la l'inosservanza di norme processuali, denunciando che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di cassazione in altra vicenda, allorché sarebbe stata riconosciuta la competenza del tribunale di sorveglianza a disporre la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie nelle more della decisione sull'esito della misura.

3. In data 15/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a una pena pecuniaria, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12, Ord. pen., che l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte relativa alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, attribuisce con chiarezza alla competenza funzionale del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, Rv. 273121-01; Sez. 1, n. 54626 del 24/10/2018, non massimata; Sez. 1, n. 12775 del 6/03/2019, Rv. 276388-01; Sez. 1, n. 25209 del 7/05/2021, non massimata; Sez. 1, n. 21544 del 27/04/2021, non massimata).3.

Nel caso in esame, però, come ben messo in evidenza dal Procuratore generale presso questa Corte, l'originaria istanza di [OSCURATO:PERSONA] era del seguente tenore "Chiede che l'illustrissimo Tribunale adito voglia sospendere la cartella di pagamento n. 068 2022 00090401 34 000 che si allega".

Dunque, essa aveva ad oggetto non la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, ovvero del titolo sottostante al successivo atto del procedimento di riscossione, ma specificamente la sospensione della cartella di pagamento n. 068 2022 0009040134

000. Pertanto, con la richiesta al Tribunale di sorveglianza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso, in realtà, attivare i rimedi esperibili nella fase amministrativa della procedura di riscossione, disciplinata dalle norme del rito civile ex artt. 137 e seguenti cod. proc. civ.

Una fase aperta, ai sensi dell'art. 212, d.P.R. n. 115 del 2002, con la notifica al condannato, una volta divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, dell'invito al pagamento e proseguita, dopo l'inutile decorso del relativo termine e dopo l'iscrizione a ruolo ex art. 213 del d.P.R. n. 115 del 2002, dalla notifica al condannato, ad opera dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 227-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, della cartella di pagamento contente l'intimazione ad adempiere nel termine di sessanta giorni, con l'avviso che, in caso contrario, sarebbe stato dato corso all'esecuzione forzata.

Una fase che consente unicamente l'attivazione degli strumenti di tutela costituiti dall'opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) e dall'opposizione ai singoli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.).

4. Pertanto, il provvedimento impugnato risulta essere stato illegittimamente adottato nella parte in cui si è pronunciato con la declaratoria di inammissibilità della richiesta anziché declinare la propria competenza in favore del giudice civile, davanti al quale deve essere proposta ogni iniziativa di tutela nell'ambito della procedura conseguente all'iscrizione a ruolo e alle successive attività dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 227-ter, d.P.R. n. 115 del 2002; tutela che dovrà essere esperita, come ricordato, nelle forme previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.

4.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio il decreto impugnato.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 26/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more della decisione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, sull'istanza di affidamento in prova, [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento per il recupero della pena pecuniaria di 18.000,00 euro di multa di cui all'ordine di esecuzione n. 619/2021 SIEP, cui afferiva la richiesta di misura alternativa. Deducendo di trovarsi in disagiate condizioni economiche, egli ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena pecuniaria, anticipando, in via cautelare, gli effetti del provvedimento con il quale il medesimo Giudice, in caso di esito positivo dell'affidamento in prova, avrebbe potuto dichiarare estinta la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. 1.1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha, però, dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso inaudita altera parte, rilevando: a) che il potere cautelare, riconosciuto da talune pronunce della Corte di cassazione, non troverebbe fondamento nel sistema normativo, che predispone, per i casi di urgenza, legati alle impugnazioni delle cartelle esattoriali, il rimedio di cui agli artt. 616 e 617 cod. proc. civ.; b) che non sarebbe possibile effettuare una valutazione sul fumus boni iuris e, quindi, una valutazione anticipata sull'esito della misura alternativa, essendo il giudizio sull'andamento della stessa formulabile solo all'esito della conclusione della prova. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la l'inosservanza di norme processuali, denunciando che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di cassazione in altra vicenda, allorché sarebbe stata riconosciuta la competenza del tribunale di sorveglianza a disporre la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie nelle more della decisione sull'esito della misura. 3. In data 15/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a una pena pecuniaria, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma 12, Ord. pen., che l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte relativa alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, attribuisce con chiarezza alla competenza funzionale del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, Rv. 273121-01; Sez. 1, n. 54626 del 24/10/2018, non massimata; Sez. 1, n. 12775 del 6/03/2019, Rv. 276388-01; Sez. 1, n. 25209 del 7/05/2021, non massimata; Sez. 1, n. 21544 del 27/04/2021, non massimata).3. Nel caso in esame, però, come ben messo in evidenza dal Procuratore generale presso questa Corte, l'originaria istanza di [OSCURATO:PERSONA] era del seguente tenore "Chiede che l'illustrissimo Tribunale adito voglia sospendere la cartella di pagamento n. 068 2022 00090401 34 000 che si allega". Dunque, essa aveva ad oggetto non la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, ovvero del titolo sottostante al successivo atto del procedimento di riscossione, ma specificamente la sospensione della cartella di pagamento n. 068 2022 0009040134 000. Pertanto, con la richiesta al Tribunale di sorveglianza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso, in realtà, attivare i rimedi esperibili nella fase amministrativa della procedura di riscossione, disciplinata dalle norme del rito civile ex artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. Una fase aperta, ai sensi dell'art. 212, d.P.R. n. 115 del 2002, con la notifica al condannato, una volta divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, dell'invito al pagamento e proseguita, dopo l'inutile decorso del relativo termine e dopo l'iscrizione a ruolo ex art. 213 del d.P.R. n. 115 del 2002, dalla notifica al condannato, ad opera dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 227-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, della cartella di pagamento contente l'intimazione ad adempiere nel termine di sessanta giorni, con l'avviso che, in caso contrario, sarebbe stato dato corso all'esecuzione forzata. Una fase che consente unicamente l'attivazione degli strumenti di tutela costituiti dall'opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) e dall'opposizione ai singoli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.). 4. Pertanto, il provvedimento impugnato risulta essere stato illegittimamente adottato nella parte in cui si è pronunciato con la declaratoria di inammissibilità della richiesta anziché declinare la propria competenza in favore del giudice civile, davanti al quale deve essere proposta ogni iniziativa di tutela nell'ambito della procedura conseguente all'iscrizione a ruolo e alle successive attività dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 227-ter, d.P.R. n. 115 del 2002; tutela che dovrà essere esperita, come ricordato, nelle forme previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. 4.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Così deciso
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