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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02498/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27472-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato – avverso la sentenza n. 1648/30/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 29/4/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l’appello del Comune di Palermo avverso la sentenza n. 345/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa ad iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di Tarsu per l’anno 2009; la [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva ritenuto che: -la competenza per la determinazione delle aliquote Tarsu spettasse alla giunta comunale e non al consiglio comunale, secondo quanto desumibile dall'articolo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto del comune di Palermo; -legittimamente la delibera della giunta comunale di Palermo relativa alla annualità 2009 prevedesse una tariffa Tarsu per gli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella concernente le case di abitazione, costituendo dato di «comune esperienza» la maggiore produzione di rifiuti dei primi rispetto alle seconde (come anche già stabilito dalla S.C.).; il Comune è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la società ricorrente ha dep ositato un'istanza, con allegata documentazione, con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione in data 9 gennaio 2023, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 5 L. n. 130/2022,ed ha chiesto la sospensione del giudizio;

1.2. l'art. 5, comma 2, L. n. 130/2022 prevede che «le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensidell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 percento del valore della controversia determinato ai sensidell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; il comma 7 prevede che «la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti», ed il successivo comma 10 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»; il comma 12 prevede che «in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.

L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; infine, il comma 15, dispone che «ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»;

1.3. con riferimento al caso di specie, il Comune di Palermo ha disposto, con regolamento, la definizione agevolata delle controversie di cui al citato art. 5 e risulta essere stato totalmente soccombente in primo grado;

1.4. ritenuto necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 12, cit.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27472-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato – avverso la sentenza n. 1648/30/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 29/4/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l’appello del Comune di Palermo avverso la sentenza n. 345/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa ad iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di Tarsu per l’anno 2009; la [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva ritenuto che: -la competenza per la determinazione delle aliquote Tarsu spettasse alla giunta comunale e non al consiglio comunale, secondo quanto desumibile dall'articolo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto del comune di Palermo; -legittimamente la delibera della giunta comunale di Palermo relativa alla annualità 2009 prevedesse una tariffa Tarsu per gli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella concernente le case di abitazione, costituendo dato di «comune esperienza» la maggiore produzione di rifiuti dei primi rispetto alle seconde (come anche già stabilito dalla S.C.).; il Comune è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la società ricorrente ha dep ositato un'istanza, con allegata documentazione, con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione in data 9 gennaio 2023, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 5 L. n. 130/2022,ed ha chiesto la sospensione del giudizio; 1.2. l'art. 5, comma 2, L. n. 130/2022 prevede che «le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensidell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 percento del valore della controversia determinato ai sensidell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; il comma 7 prevede che «la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti», ed il successivo comma 10 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»; il comma 12 prevede che «in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; infine, il comma 15, dispone che «ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 1.3. con riferimento al caso di specie, il Comune di Palermo ha disposto, con regolamento, la definizione agevolata delle controversie di cui al citato art. 5 e risulta essere stato totalmente soccombente in primo grado; 1.4. ritenuto necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 12, cit. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione T
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