CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] DOMENICOnato a Catania il 30 /0 6 / 19 8 1 avverso lasentenza 24/06/2025 del la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24giungo 2025 la Corte di Appello di Catania , in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 1 0 settembre 202 4 , appellata anche da [OSCURATO:PERSONA] , ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-biscod. pen., in anni tre di reclusione ed euro 833,33 di multa,in relazione ai reati di cui ai capi da 1 a 5 della rubrica. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento circa la determinazione e congruità della pena, l’ applicazione della recidiva e l’esclusione delle circostanze attenuantigeneriche. 3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello exart. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto ilpotere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 -bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis c od. proc. pen. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei al generico motivo di ricorso). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma ilgiorno 15 gennaio 202 6 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]