CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 agosto 2023
Cassazione n. 08927/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente terzo interessato, che nel riportarsi ai motivi principali e ai motivi aggiunti pervenuti in data 12 dicembre 2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2023 depositata in data 22 agosto 2023 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, con il quale è stato disposto il sequestro della impresa individuale allo stesso intestata in relazione alla contestazione nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA]: - per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del [OSCURATO:PERSONA] riconducibile al capofamiglia [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA] (capo 2: artt. 81 cpv.110,416 bis commi 1,2,3,4,6 cod. pen.). Avverso il decreto ha proposto ricorso il terzo interessato attraverso il difensore di fiducia e procuratore speciale con atto sottoscritto da quest'ultimo articolando i seguenti motivi. 2. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla sussistenza del fumus commissí delicti in relazione alla condotta contestata all'indagato [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, che in concreto esercitava l'attività imprenditoriale, formalmente intestata al padre Nicolò. 2.1. L'ordinanza ha individuato il contributo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]: - nella messa a disposizione della impresa individuale nella quale operava con il padre Nicolò in favore di [OSCURATO:PERSONA] e quindi indirettamente di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, per consentire la prosecuzione dell'attività sino ad allora svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con [OSCURATO:PERSONA], anche egli tratto in arresto nell'aprile 2021. 2.2. Il Tribunale nella configurazione del quadro indiziario in termini di contributo agevolatore del sodalizio ha valorizzato: - la missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] ai nipote [OSCURATO:PERSONA] con la quale designava [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, quale imprenditore che avrebbe dovuto continuare a svolgere l'attività imprenditoriale in collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - le conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che rivelavano siffatta collaborazione. In realtà l'unica circostanza incontestata è che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], prima ancora della missiva inoltrata dal carcere, ha intrattenuto rapporti di natura lavorativa con [OSCURATO:PERSONA], fratello di Giovanni, finalizzati ad un avvalimento temporaneo dei mezzi della impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]". Né vi è prova che la società Man service s.r.l. abbia consentito alla impresa di cui il terzo interessato è titolare, ma in concreto gestita dal figlio Simone, una posizione egemonica di stampo mafioso nel settore movimento terra. Gli elementi descritti nell'ordinanza impugnata non consentono di ravvisare gli elementi costitutivi del concorso esterno nell'associazione nei termini indicati dalle pronunzie, anche a Sezioni unite, di questa Corte, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le conseguenti ricadute in relazione al provvedimento ablativo impugnato dal terzo interessato. 2.3 II sequestro, peraltro, è stato disposto anche ai sensi dell'art. 416 bis comma settimo cod. pen.: conseguentemente sarebbe stato necessario dare prova della sussistenza dei requisiti della "impresa mafiosa" in relazione ad un indagato che risponde di concorso esterno (Sez.5, n.34800 del 5/07/2022).3. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla sussistenza del periculum in mora. La motivazione al riguardo si presenta del tutto apparente non considerando peraltro la posizione di terzo interessato del ricorrente e mancando qualsivoglia riferimento ai canoni di adeguatezza e proporzionalità della misura medesima. 4. In data 12 dicembre 2023 la difesa ha depositato motivi aggiunti, allegando un elemento sopravvenuto quale il deposito dell'ordinanza del tribunale di Palermo sezione del Riesame con la quale è stata esclusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen contestata al capo 17) e la qualità di partecipe all'associazione [OSCURATO:PERSONA] con qualifica di capo promotore successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione. 4.1. Essendo contestato a [OSCURATO:PERSONA] il concorso esterno nell'associazione anche per la sua designazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], la esclusione non solo del ruolo apicale, ma della stessa partecipazione a carico di quest'ultimo, renderebbe illogico il ruolo contestato al ricorrente e la sua indicazione si giustificherebbe sulla base di rapporti di natura esclusivamente personale. Sarebbe evidente la ricaduta processuale sul sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la mancanza del fumus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Il primo motivo risulta fondato, alla luce dei motivi aggiunti e della documentazione successivamente depositata. L'ordinanza impugnata ha confermato il decreto di sequestro ravvisando il fumus commissi delicti in relazione alla contestazione cautelare di concorrente esterno dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], figlio di Nicolò attuale ricorrente e terzo interessato. 1.1. L'ordinanza impugnata nella descrizione della gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] figlio di Nicolò ha evidenziato che: - (p.7) il giorno successivo al fermo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarando la propria completa disponibilità a prestare il proprio ausilio per consentire la prosecuzione delle attività imprenditoriali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; -(p.5) attraverso l'invio di una missiva dal carcere indirizzata al nipote [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva impartito specifiche disposizioni per la prosecuzione della [OSCURATO:PERSONA] per sottrarla a possibili misure di prevenzione di natura patrimoniale, individuando l'indagato [OSCURATO:PERSONA] e la sua impresa ai fini dello svolgimento e della prosecuzione dell'attività di impresa della società ("[..] l'impresa del padre [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi una costola di quelle del gruppo Cancenni[..]." Alla luce del giudicato cautelare dell'ordinanza prodotta dalla difesa e relativa a [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha escluso in punto di gravità indiziaria la partecipazione di quest'ultimo con funzioni di capo promotore all'associazione [OSCURATO:PERSONA] successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione, nonché la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bis 1 cod. pen. per la intestazione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., occorre verificare la compatibilità del ruolo contestato a [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è derivazione del potere impositivo di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rivalutazione nel senso della mancanza di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha inevitabili ricadute sulla valutazione del fumus commissi delicti in relazione al sequestro disposto nei confronti del terzo interessato. La ordinanza va dunque annullata affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al quale si è formato giudicato cautelare e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte. 2. L'accoglimento del primo motivo assorbe le successive censure. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. LC-