CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2043 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 240/2020 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 122/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16200/20211. Previo ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] SanguinetiN, umero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 18221/2026in virtù di una precedente pronuncia che aveva dichiarato Dlaat a pubblicazione 06/06/2026sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con laaveva proceduto al suo immediato reinserimento in servizio,ne otteneva il decreto con il quale veniva ingiunto allapredetta Fondazione il pagamento della somma di euro25.084,06, a titolo di retribuzioni dal luglio 2017 al giugno2018, così quantificata sottraendo dall’importo azionato dieuro 54.126,74 quello di euro 29.042,68 conseguito per losvolgimento di altra attività lavorativa nello stesso periodo.2. Proposta opposizione, l’adito Tribunale revocava ilprovvedimento monitorio e condannava la Fondazione alpagamento, in favore del Sanguineti, della minor somma dieuro 12.542,03, atteso che in data 5.1.2018 era stato offertoal lavoratore il rientro in servizio con rifiuto di quest’ultimo.3. La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 240/2020,confermava la pronuncia di primo grado evidenziando che lalettera del 5.1.2018, inviata dalla Fondazione e ricevuta dalSanguineti, costituiva valida messa in mora, contenendo tuttigli elementi necessari e sufficienti per il ripristino delrapporto e non essendo indispensabile che fossero indicatele specifiche mansioni cui il lavoratore sarebbe stato addetto,che non potevano essere diverse da quelle previstedall’inquadramento di Funzionario B; essendo la suddettalettera una idonea messa in mora a riprendere il lavoro e nonuna nuova offerta di lavoro, in relazione alla quale il chiestorinvio della operatività al 1° settembre 2018 non avevafondamento, andava conseguentemente applicato il principioinadimplenti non est adimplendum per cui, da quella data,nulla sarebbe spettato al ricorrente in sede monitoria.4. Avverso la sentenza di secondo grado Francesco SangNuuimneerot rie gistro generale 16200/2021Numero sezionale 2043/2026proponeva ricorso per cassazione affidato a due moNtuimveir oc dui rai ccolta generale 18221/2026resisteva con controricorso l’intimata. Data pubblicazione 06/06/2026Ragioni della decisione1. Preliminarmente, va rilevato il difetto dello ius postulandi deidifensori costituiti per la [OSCURATO:PERSONA].Invero, questa Corte ha precisato che “Le fondazioni lirico-sinfoniche sono, di regola, rappresentate e difese in giudiziodall'Avvocatura dello Stato ma, ai sensi dell'art. 43, comma4, del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11della l. n. 103 del 1979, possono avvalersi di avvocati dellibero foro, previa delibera motivata da sottoporre agli organidi vigilanza, in "casi speciali", i quali non riguardanonecessariamente un singolo giudizio, ma possono esserecollettivamente individuati per "categorie", ad esempio conriferimento alla materia coinvolta” (cfr. Cass.n. 24340/2024; Cass. n. 30118/2018).Nella fattispecie, non risulta allegata né depositata, dallacontroricorrente Fondazione, una delibera motivata chegiustifichi, nei sensi sopra indicati, l’incarico difensivoconferito agli Avvocati del libero foro, di talché deve rilevarsil’irritualità della costituzione in giudizio.2. Venendo allo scrutinio dei motivi, essi possono essere cosìsintetizzati.3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1460, 1175 e1375 c.c., per avere considerato legittima, e tale quindi dametterlo in mora, una proposta di reinserimento in servizio,conseguente a giudicato, avanzata a 15 anni dal suoallontanamento dal Teatro, quando detta proposta: nonconteneva nessuna indicazione sulle mansioni; nonNumero registro generale 16200/2021specificava se le mansioni fossero state quelle previsteN umero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 18221/2026dall’originario contratto, di responsabile del sistemDaat a pubblicazione 06/06/2026informatico; non consentiva, con congruo tempo, lapossibilità di verificare se fosse in grado di gestire il ruoloassegnatogli; gli imponeva l’abbandono dell’impiegopubblico, quale insegnante, reperito dopo l’allontanamento,senza alcuna certezza di potere affrontare, in assenza dellapredetta verifica, l’incarico affidato.4. Il motivo è inammissibile.Invero, deve rilevarsi che le censure non si sostanziano inviolazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate,ma tendono unicamente alla sollecitazione di unarivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011;Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentitain sede di legittimità.Ciò di cui si duole il ricorrente è, in pratica, l’accertamento difatto e la interpretazione della lettera del 5.1.2018, inviatadalla Fondazione, quale idonea messa in mora (e non comenuova offerta di lavoro) che costituiscono attività rimesseall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che nonpossono formare oggetto di censura in sede di legittimità,soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nelcaso in esame.E’ un principio ormai consolidato, quindi, quello secondo cuiil ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità,non il potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di assumeree valutare le prove, di controllarne l'attendibilità Nuem erola re gistro generale 16200/2021Numero sezionale 2043/2026concludenza, di scegliere, tra le complessive risultaNnuzmeer od dei ral ccolta generale 18221/2026processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrarDeat a pubblicazione 06/06/2026la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n.19547/2017; Cass. n. 29404/2017).L’accertamento della volontà negoziale, poi, si sostanzia inun accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenzadel giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n.11756 del 2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318 del 2023);per risalente insegnamento, tali valutazioni del giudice dimerito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione,ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (explurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018;Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n.15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2019; Cass. n. 20634del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009;Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n.6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003). Inoltre, sia ladenuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia ladenuncia di vizi motivazionali esigono una specificaindicazione - ossia la precisazione del modo attraverso ilquale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni dellainsanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice dimerito - non potendo le censure risolversi, in contrasto conl'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizionedi una interpretazione diversa da quella criticata (tra leinnumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1246N8um edroe rle gistro generale 16200/2021Numero sezionale 2043/20262004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 delN u2me0ro0 d3i r;a ccolta generale 18221/2026Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000). Data pubblicazione 06/06/2026Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui èpervenuta la Corte distrettuale sulla natura e sul contenutodella indicata lettera del 5.1.2018, parte ricorrente, nellasostanza, si limita a rivendicare un’alternativainterpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi alsindacato di legittimità quella data dal giudice al testo nondeve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito - alla parte che avevaproposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito- dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stataprivilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006).5. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1219, 1220, 1460, 1175,1375, 2118 c.c. perché la Corte di merito non aveva tenutoconto che le dimissioni da insegnante di scuola di secondogrado erano condizionate a scadenze temporali che l’offertadi reinserimento del datore di lavoro non gli avrebbeconsentito di rispettare, e comunque lo avrebbe costretto alversamento di una costosa indennità risarcitoria, che non glispettava di pagare, essendo stata la ricerca di nuovaoccupazione, attraverso la vittoria del concorso pubblicoquale insegnante, determinata dall’illegittimoallontanamento dal teatro, e quindi da un comportamentoimputabile alla Fondazione e non ad esso ricorrente.Anche questo motivo è inammissibile, perché non cogliepienamente il decisum della sentenza impugnata e perchéNumero registro generale 16200/2021svolge considerazioni che non indicano in alcun modo leN umero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 18221/2026ragioni per le quali la Corte avrebbe fondato la decisione sDuat a pubblicazione 06/06/2026un ragionamento giuridicamente errato.Va richiamato l’orientamento consolidato di questa Cortesecondo cui il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie normativaastratta e, quindi, implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di unaerrata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellanorma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dallanormativa processuale succedutasi nel tempo. Il discriminetra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra letante Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n.640/2019; Cass. n. 24155/2017).È stato altresì affermato che nella deduzione del vizio diviolazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo èonere del ricorrente indicare non solo le norme che siassumono violate ma anche, e soprattutto, svolgerespecifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate normeregolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stessefornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamenteimpedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compitoNumero registro generale 16200/2021istituzionale di verificare il fondamento della lamentataN umero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 18221/2026violazione ( Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020). Data pubblicazione 06/06/20266. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va dichiaratoinammissibile.7. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in considerazionedella inammissibilità della costituzione in giudizio dellacontroricorrente.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]