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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:366
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 157/25 [OSCURATO:PERSONA] & Accijnzen – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] penale contro [OSCURATO:PERSONA] (Belgium), Gerlach & Co.

NV, BO BayWa r.e. [OSCURATO:PERSONA] SARL, BO bejulo, BO Memodo, BO Densys pv5, BO HelioActive Rendszerintegrator,

BO [OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio)] « Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazi antidumping e compensativi – Regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184, 2016/185, 2017/366 et 2017/367 – Importazione di moduli fotovoltaici assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o Taiwan – Nozione di “provenienti dalla Malaysia o da Taiwan” Dichiarazioni doganali – Paese di spedizione – Indicazione codice merci – Prova di esenzione »

I. Introduzione

1. Nel contesto attuale del commercio internazionale, caratterizzato dalla possibilità di delocalizzare facilmente i processi produttivi o parti di essi, risulta sempre più agevole intraprendere pratiche, quali operazioni di assemblaggio minori, volte ad eludere misure di difesa commerciale come dazi antidumping o anti-sovvenzioni.

In un siffatto scenario, è fondamentale per l’Unione europea disporre di strumenti di difesa commerciale efficaci, atti ad assicurare il ripristino di condizioni di equa concorrenza sul mercato interno e a neutralizzare i vantaggi sleali derivanti da pratiche di dumping o da sussidi governativi esteri che causano un pregiudizio all’industria dell’Unione ( 2 ).

2. In tale contesto, le misure antielusione adottate dall’Unione, quali quelle oggetto della presente causa, svolgono un ruolo fondamentale.

L’implementazione di tali misure in pratica può tuttavia porre difficoltà non indifferenti negli Stati membri e creare situazioni di incertezza giuridica in circostanze caratterizzate da implicazioni economiche importanti e da conseguenze potenzialmente gravi, addirittura di natura penale, per gli operatori interessati, specificamente per gli importatori.

3. Il presente rinvio pregiudiziale costituisce un esempio di tali difficoltà.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è chiamata in particolare a chiarire in che modo misure antielusione di dazi antidumping e compensativi concernenti moduli fotovoltaici possano essere applicate nel caso in cui tali moduli non vengano inviati direttamente dai paesi oggetto delle misure antielusione (spedizione indiretta).

Il presente caso offre inoltre alla Corte l’occasione di chiarire il rapporto, talvolta complesso, tra la normativa doganale, da un lato, e quella antidumping, e anti‑sovvenzioni dall’altro.

Come è noto, tali regimi tendono a sovrapporsi, poiché, nella maggior parte dei casi, sia i dazi doganali che quelli antidumping o anti-sovvenzioni vengono riscossi contemporaneamente e dalle stesse autorità, ovvero le autorità doganali degli Stati membri.

4. Le questioni pregiudiziali oggetto della presente causa sono state presentate nell’ambito di un procedimento penale avviato contro otto società ( 3 ) (in prosieguo: le «società imputate») dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio, giudice del rinvio), riguardante l’elusione di dazi relativi all’importazione di moduli fotovoltaici dalla Malaysia e da Taiwan. 5.

Nel 2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping ( 4 ) e un dazio compensativo ( 5 ) sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

6. Nel 2016, la Commissione, accertato che le summenzionate misure compensative e antidumping venivano eluse attraverso la Malaysia e Taiwan, ha deciso di estendere, tramite l’adozione dei regolamenti di esecuzione 2016/184 ( 6 ) e 2016/185 ( 7 ), i suddetti dazi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan ( 8 ).

7. I citati regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 elencavano le società produttrici malesi e taiwanesi che avendo cooperato all’inchiesta, erano state esentate da tali dazi antidumping e compensativi, a ciascuna delle quali è stato attribuito un codice addizionale TARIC ( 9 ).

8. Tali regolamenti di esecuzione prevedevano altresì che l’applicazione delle esenzioni alle suddette società fosse soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore e recante una dichiarazione che doveva rispettare talune formalità ivi indicate ( 10 ).

Nel caso di importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tra tali formalità era prevista l’indicazione del codice addizionale TARIC sia del produttore dei moduli, sia del produttore delle celle fotovoltaiche.

I suddetti regolamenti di esecuzione esplicitavano anche che qualora tale fattura non fosse presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non venissero forniti i suddetti codici addizionali TARIC, si sarebbe applicata l’aliquota dei dazi compensativi o antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituiti rispettivamente dai citati regolamenti di esecuzione del 2013.

Entrambi i regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 prevedevano poi che, salvo diverse disposizioni, si applicassero le norme vigenti in materia di dazi doganali ( 11 ).

9. Nel 2017, a seguito di due procedure di riesame avviate in previsione della scadenza delle misure compensative e antidumping iniziali, la Commissione ha adottato i regolamenti di esecuzione 2017/366 ( 12 ) e 2017/367 ( 13 ) con cui sono state eccezionalmente prorogate per 18 mesi le summenzionate misure antidumping e compensative istituite nel 2013, allo scadere dei quali tali misure non sono state ulteriormente prorogate ( 14 ).

Tali regolamenti di esecuzione hanno mantenuto le esenzioni per i produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan già esentati dall’applicazione dei dazi antidumping e compensativi ai termini dei regolamenti 2016/184 e 2016/185 ( 15 ).

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, essi hanno poi previsto requisiti di forma identici a quelli menzionati al precedente paragrafo8, nonché hanno anch’essi previsto il riferimento alle norme vigenti in materia di dazi doganali ( 16 ).

10. In fatto, tra il 1º novembre 2016 e il 4 settembre 2018 le società imputate hanno presentato 481 dichiarazioni di importazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino (in prosieguo: i «moduli fotovoltaici»).

Tali moduli erano composti da celle solari prodotte in Malaysia o a Taiwan e da lì trasportate in Corea del Sud o in Vietnam per essere assemblate in moduli fotovoltaici.

Successivamente, i moduli sono stati trasportati dalla Corea del Sud o dal Vietnam verso l’Unione.

11. Nelle dichiarazioni, le società imputate hanno indicato, nella maggior parte dei casi ( 17 ), i moduli fotovoltaici come originari dalla Corea del Sud o dal Vietnam e «provenienti» dalla Corea del Sud o dal Vietnam, oppure come originari della Malaysia o di Taiwan, ma «provenienti» dalla Corea del Sud o dal Vietnam.

Dette società non hanno poi utilizzato i codici TARIC corrispondenti ai moduli importati dalla Malaysia o da Taiwan ( 18 ).

Inoltre, i moduli fotovoltaici non sono stati sempre accompagnati da fatture commerciali che includevano la dichiarazione richiesta dai regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e 2017/366 e 2017/367 (in prosieguo, congiuntamente: «i regolamenti di esecuzione in causa») e menzionata al precedente paragrafo8.

12. L’[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] en Accijnzen (l’Amministrazione generale della dogana e delle accise, Belgio, in prosieguo: l’«amministrazione doganale») ha contestato alle società imputate la mancata dichiarazione dei moduli fotovoltaici come originari e provenienti dalla Malaysia o da Taiwan, l’utilizzazione di codici TARIC errati e il mancato rispetto dei requisiti di forma previsti dai regolamenti di esecuzione in causa.

13. Su istanza dell’amministrazione doganale, è stato pertanto intentato il procedimento penale in questione nei confronti delle società imputate dinanzi al giudice del rinvio.

Le società imputate sono quindi perseguite penalmente dinanzi al giudice del rinvio per avere eluso i dazi antidumping per un importo totale di EUR 17 milioni e i dazi compensativi per un importo totale di EUR 3,66 milioni, relativamente all’importazione di moduli fotovoltaici da Taiwan e dalla Malaysia, mediante, l’una o l’altra delle seguenti condotte: l’indicazione errata del paese di origine come Corea del Sud o Vietnam, l’indicazione errata del paese di «provenienza» come Corea del Sud o Vietnam, l’uso di un codice TARIC errato, e/o la mancata presentazione dei documenti commerciali richiesti.

14. In tale contesto, il giudice del rinvio deve accertare la responsabilità penale delle società imputate riguardo a tali condotte.

Partendo dalla premessa che i moduli fotovoltaici in questione dovevano essere dichiarati come originari della Malaysia e di Taiwan essendo stati prodotti con celle aventi tale origine, detto giudice si chiede se tali moduli fotovoltaici dovessero essere dichiarati come «provenienti» dalla Malaysia o da Taiwan ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa utilizzando i codici TARIC applicabili ai moduli fotovoltaici importati dalla Malaysia o da Taiwan. 15.

Il giudice del rinvio ritiene che, in virtù dei rinvii contenuti in tali regolamenti di esecuzione alla normativa doganale, si possa tenere conto di quanto previsto per ciò che riguarda la casella 15 di cui all’Allegato 9, Appendice C. 1, nel titolo

II. C ( 19 ) del regolamento delegato 2016/341 ( 20 ) rubricata «[p]aese di spedizione/esportazione».

Conformemente a tale disposizione per effetto, primo, della transazione commerciale e, secondo, di una sosta non correlata al trasporto, il «paese di spedizione» dei moduli fotovoltaici non dovrebbe essere più considerato la Malaysia o Taiwan, bensì la Corea del Sud o il Vietnam.

16. Il giudice del rinvio osserva poi che secondo un parere del servizio giuridico della Commissione del 10 aprile 2019 indirizzato all’OLAF ( 21 ), il termine «provenienti da» usato nei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 dovrebbe essere interpretato in senso estensivo, in modo da ricomprendere anche spedizioni indirette di celle solari dalla Malaysia o da Taiwan, che vengono assemblate in paesi terzi per diventare moduli fotovoltaici.

17. Ad avviso del giudice del rinvio, tale interpretazione sembra, tuttavia, discostarsi da quanto previsto nel regolamento delegato 2016/341 e sembra altresì difficilmente compatibile con il regime di esenzioni di cui ai regolamenti di esecuzione in causa.

Per godere di tali esenzioni nel caso di moduli fotovoltaici, infatti, la dichiarazione deve obbligatoriamente indicare due codici addizionali TARIC, ossia il codice del produttore dei moduli e quello del produttore delle celle.

Tuttavia, il codice addizionale TARIC del produttore dei moduli fotovoltaici non potrebbe essere indicato se solo le celle sono state prodotte in Malaysia o a Taiwan. 18.

Il giudice del rinvio si chiede inoltre se le dichiarazioni sulle fatture emesse dalle società imputate soddisfino le esigenze di forma di cui ai regolamenti di esecuzione in causa e se tutti gli aspetti della dichiarazione siano essenziali per la validità della stessa o se gli importatori possano utilizzare altri mezzi di prova per dimostrare l’esattezza di tali dichiarazioni.

19. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento penale e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali.

Su richiesta della Corte le presenti conclusioni si concentreranno tuttavia sulla prima e sulla terza questione pregiudiziale con cui il giudice del rinvio chiede: «1.

Se moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, assemblati in Corea del Sud o Vietnam a partire da celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o a Taiwan e successivamente importati nell’Unione dalla Corea del Sud o dal Vietnam, debbano essere considerati come “provenienti dalla Malaysia e da Taiwan”, ai sensi dei regolamenti di esecuzione [2016/184, 2016/185, 2017/366 e 2017/367], di modo che essi devono essere devono essere dichiarati indicando la Malaysia o Taiwan come «paese di spedizione» nonché i codici di merce rilevanti per moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino «importati dalla Malaysia o da Taiwan». (…)

3. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se in tal caso la dichiarazione sulla fattura commerciale valida debba includere i termini esatti e i requisiti (di forma) di cui all’articolo 4, paragrafo 2 dei regolamenti di esecuzione [2017/366] e 2017/367 e all’articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti di esecuzione [2016/184] e 2016/185, oppure se sia possibile discostarsi da detti termini e requisiti (di forma), eventualmente adducendo altri mezzi di prova a supporto della correttezza e dell’autenticità della dichiarazione su fattura».

II. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale

20. La prima questione pregiudiziale può essere suddivisa in due parti.

Da un lato, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione da dare ai termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» come usati nei regolamenti di esecuzione in causa ( 22 ), in relazione a moduli fotovoltaici assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o a Taiwan e successivamente importati nell’Unione dalla Corea del Sud o dal Vietnam.

Dall’altro lato, detto giudice chiede alla Corte di determinare le conseguenze derivanti dall’interpretazione di tali termini sugli obblighi di natura doganale (specificamente, sull’indicazione del paese di spedizione e sull’utilizzazione dei codici merce rilevanti) per l’importazione nell’Unione dei suddetti moduli.

21. A titolo preliminare occorre osservare che il giudice del rinvio ha determinato che i moduli fotovoltaici in questione, benché assemblati in Corea del Sud o in Vietnam, sono originari della Malaysia e di Taiwan.

Infatti, l’origine dei moduli fotovoltaici è determinata da quella delle celle fotovoltaiche ( 23 ), le quali, nei casi di specie, sono originarie della Malaysia e di Taiwan.

I dubbi del giudice del rinvio sono pertanto limitati alla questione se, nelle circostanze dei suddetti casi, tali moduli debbano o meno essere considerati anche come «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa.

1. Sull ’ interpretazione de i termini « provenienti dalla Malesia e da Taiwan » ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa

22. Dinanzi alla Corte sono state proposte, in sostanza, due possibili interpretazioni dei termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» quali usati nei regolamenti di esecuzione in causa.

Secondo un primo approccio, sostenuto dalle società imputate dinanzi al giudice del rinvio, si dovrebbe adottare un’interpretazione restrittiva di tali termini nel senso che essi si riferiscono esclusivamente alla «spedizione» diretta di moduli fotovoltaici dalla Malaysia o da Taiwan.

Tale interpretazione risulterebbe coerente con la nozione di «paese di spedizione/esportazione» ai sensi della normativa doganale ( 24 ) e comporterebbe pertanto l’esclusione delle importazioni in questione dall’ambito di applicazione dei regolamenti di esecuzione in causa.

23. In base ad un secondo approccio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno del Belgio si dovrebbe, invece, adottare un’interpretazione estensiva di tali termini che ricomprenderebbe non solo le situazioni di spedizione diretta dalla Malaysia e da Taiwan, ma anche situazioni del tipo di quelle in causa dinanzi al giudice del rinvio, in cui i moduli fotovoltaici costituiti da celle fotovoltaiche prodotte in tali due paesi sono assemblati in paesi terzi e da lì spediti verso l’Unione.

24. Occorre pertanto procedere all’interpretazione dei termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» come usati nei regolamenti di esecuzione in causa.

Al riguardo risulta da giurisprudenza costante che, a tal fine si deve tenere conto non solo dei termini di una disposizione di diritto dell’Unione, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 25 ). a) Sull ’ interpretazione letterale

25. Per ciò che riguarda, innanzitutto, l’interpretazione letterale osservo che l’esame delle differenti versioni linguistiche delle disposizioni pertinenti dei regolamenti di esecuzione in causa rivela alcune divergenze terminologiche significative.

26. Infatti, un primo gruppo (maggioritario) di versioni linguistiche usa termini che appaiono fare riferimento all’atto proprio dell’«invio» o della «spedizione» commerciale.

Così, ad esempio, la versione inglese utilizza i termini «consigned from Malaysia and Taiwan», quella tedesca i termini «aus Malaysia und Taiwan versandte Einfuhren» e quella neerlandese, lingua del giudice del rinvio, i termini «verzonden uit Maleisië en Taiwan»( 26 ).

27. Un secondo gruppo (minoritario) di versioni linguistiche dei regolamenti di esecuzione in causa, tra cui è inclusa la versione italiana (ma anche quella spagnola e quella greca) ( 27 ), utilizza, invece, il termine «proveniente», che fa quindi riferimento non all’atto di spedizione, ma alla «provenienza» dei moduli fotovoltaici.

28. La versione francese poi si distingue in quanto usa entrambi i termini.

Tale versione, infatti, usa, coerentemente con il primo gruppo, il temine «expédiés de» per far riferimento alla Malaysia e a Taiwan, ma usa il termine «en provenance de», coerentemente con il secondo gruppo di versioni linguistiche, per far riferimento alla Repubblica popolare cinese, allorché le altre versioni linguistiche usano lo stesso termine per riferirsi tanto alla Malesia e a Taiwan che alla Repubblica popolare cinese.

29. L’analisi letterale delle varie versioni linguistiche dei termini in questione non permette pertanto di giungere ad una conclusione precisa quanto al significato da attribuire ai termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa.

Benché una maggioranza delle versioni linguistiche usino il termine «spedizione», coerente con la prima delle possibili interpretazioni prospettate dinanzi alla Corte menzionate al precedente paragrafo 22, altre versioni linguistiche usano invece la nozione di «provenienza» che si avvicina di più alla seconda delle interpretazioni proposte.

30. In tale contesto, risulta dalla giurisprudenza che al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del medesimo testo la cui versione in una lingua è diversa da quella nelle altre lingue, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 28 ). b) Sull ’ interpretazione contestuale

31. Per ciò che riguarda l’analisi sistematica, il contesto in cui si inseriscono i termini in causa è quello delle normative dell’Unione antielusione dei dazi antidumping e compensativi.

In effetti, come si desume dai precedenti paragrafi 6 e 9, i regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 sono regolamenti antielusione, mentre i regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367 sono regolamenti che hanno prorogato, a seguito di procedure di riesame ( 29 ), le misure antidumping e compensative inziali relative alla Repubblica popolare cinese, e che contengono altresì una proroga delle relative misure antielusione istituite dai citati regolamenti di esecuzione del 2016 per la Malaysia e Taiwan. 32.

Al riguardo, occorre rilevare che la normativa in materia di elusione costituisce un contesto normativo che, nel quadro della regolamentazione antidumping dell’Unione, dispone di una specificità propria e costituisce quindi un regime giuridico speciale in tale ambito ( 30 ).

Considerazioni analoghe valgono per la normativa antielusione dell’Unione in materia anti-sovvenzioni ( 31 ).

33. Ne consegue che le nozioni e i termini utilizzati nel contesto normativo peculiare delle misure antielusione – siano esse antidumping o anti-sovvenzione – vanno interpretate in funzione del sistema proprio a tale regolamentazione e quindi alla luce delle finalità specifiche perseguite da tali disposizioni e dalle misure adottate sul loro fondamento.

34. Nel contesto della presente causa il giudice del rinvio pone però la questione dell’interazione tra le misure antielusione in materia di antidumping e anti-sovvenzioni e le disposizioni di diritto doganale.

Esso rileva che in neerlandese (come in diverse altre versioni linguistiche menzionate al precedente paragrafo 26) esiste una corrispondenza tra i termini usati nei regolamenti di esecuzione e nella normativa doganale che fanno entrambi riferimento alla «spedizione» in senso fisico.

L’interpretazione estensiva menzionata al precedente paragrafo 23 sarebbe pertanto contraria alle disposizioni di diritto doganale che usano termini analoghi a quelli usati nei regolamenti di esecuzione in causa.

35. Al riguardo rilevo che le normative antidumping e anti‑sovvenzioni, da un lato, e la normativa doganale, dall’altro, pur essendo accomunate dal fatto di riguardare entrambe le importazioni nell’Unione, costituiscono regolamentazioni distinte.

36. In primo luogo, esse sono sì entrambe competenze esclusive dell’Unione, ma autonome ( 32 ) e sono fondate su basi giuridiche non completamente coincidenti ( 33 ).

In secondo luogo, esse mirano a perseguire obiettivi differenti.

Come già sopra rilevato, le normative antidumping e anti‑sovvenzioni dell’Unione costituiscono strumenti di difesa commerciale volti, in sostanza, a ristabilire condizioni di concorrenza leale nel mercato interno, contrastando i vantaggi indebiti derivanti da pratiche di dumping o da sovvenzioni pubbliche estere che arrechino pregiudizio all’industria dell’Unione ( 34 ).

Il diritto doganale, per contro, disciplina l’insieme delle norme e delle procedure applicabili alle merci introdotte nel, o prelevate dal, territorio doganale dell’Unione, assicurando, da un lato, la corretta applicazione dei tributi previsti dal codice doganale ( 35 ) e, dall’altro, l’uniforme attuazione delle regole doganali su tutto il territorio dell’Unione ( 36 ).

37. La Corte ha di conseguenza chiarito che, pur esistendo una indipendenza funzionale delle misure antidumping rispetto alla tariffa doganale comune ( 37 ) la normativa doganale è, tuttavia, applicabile ai dazi antidumping o ai dazi compensativi solo se i regolamenti che istituiscono siffatti dazi lo prevedano ( 38 ).

Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui, come rilevato ai precedenti paragrafi 8 e 9, i regolamenti di esecuzione in causa effettuano un rinvio esplicito alle «norme vigenti in materia di dazi doganali».

38. Ne consegue che il contesto normativo proprio del diritto doganale dell’Unione può, in determinate circostanze, diventare rilevante eventualmente anche ai fini interpretativi delle disposizioni antidumping o anti-sovvenzione.

Tuttavia, nella misura in cui i termini da interpretare siano termini propri e specifici della normativa antidumping e anti-sovvenzione, essi hanno un contenuto autonomo e distinto proprio a tali normative e sono volti a perseguire gli obiettivi propri a tali normative.

Essi non devono quindi necessariamente coincidere con termini (anche se simili) della normativa doganale e l’interpretazione del loro significato fondata su tali obiettivi non può venire alterata per ragioni di coerenza con la terminologia propria del diritto doganale ( 39 ).

Ciò è ancor più vero qualora l’interpretazione coerente con il diritto doganale sia tale da pregiudicare tali obiettivi propri alle normative di difesa commerciale dell’Unione, ed in particolare a quelle antielusione.

39. In caso di dubbi interpretativi tra nozioni proprie del diritto antidumping o anti-sovvenzioni e del diritto doganale che siano simili, l’interpretazione alla luce delle finalità delle normative antidumping o anti-sovvenzioni deve pertanto prevalere.

Del resto, nel caso di specie, ciò trova conferma nel carattere generale del rinvio effettuato nei regolamenti di esecuzione in causa alla normativa doganale, la quale è applicabile «salvo diverse disposizioni» di tali regolamenti.

40. In conclusione, risulta da quanto precede che i termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» impiegati nei regolamenti di esecuzione in causa, essendo utilizzati nel contesto normativo delle misure antielusione antidumping e anti-sovvenzioni devono essere interpretati alla luce degli obiettivi specifici propri a tali normative e alle misure adottate su tale fondamento. c) Sull ’ interpretazione teleologica

41. Per ciò che concerne la finalità delle normative antielusione risulta da giurisprudenza costante che un regolamento che estende un dazio antidumping ha come unico obiettivo quello di garantire l’efficacia dello stesso ed evitare che venga eluso.

Di conseguenza una misura avente ad oggetto l’estensione di un dazio antidumping definitivo è volta a tutelare l’applicazione efficace delle misure antidumping definitive ( 40 ).

42. È dunque alla luce di tale obiettivo, ossia quello di assicurare l’efficacia delle misure antidumping adottate dall’Unione ed evitare che esse siano eluse, che occorre interpretare le disposizioni antielusione dell’Unione e i termini utilizzati nelle misure adottate su tale fondamento ( 41 ).

Gli stessi principi valgono per le misure anti‑sovvenzioni ( 42 ).

43. Ne consegue che un’interpretazione atta a permettere agli operatori di eludere facilmente l’estensione del dazio definitivo (sia esso antidumping o compensativo), attraverso assemblaggi in paesi terzi, rischiando di compromettere l’efficacia delle disposizioni e delle misure antielusione dell’Unione, è contraria alle finalità di tali disposizioni e misure ( 43 ).

44. Nella presente fattispecie, i regolamenti di esecuzione in causa stabiliscono una presunzione relativa secondo cui qualunque cella fotovoltaica proveniente da Taiwan o dalla Malesia elude le misure antidumping o anti-sovvenzioni relative alle cellule e ai moduli fotovoltaici originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

L’unica eccezione riguarda le celle o i moduli realizzati da aziende che hanno collaborato con le indagini antidumping e anti-sovvenzioni e hanno dimostrato di non aver adottato pratiche illecite ( 44 ).

Si tratta di produttori in buona fede che non possono essere considerati responsabili di aver eluso le misure antidumping e compensative iniziali imposte sui prodotti cinesi.

45. L’interpretazione restrittiva proposta dei termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» quali usati nei regolamenti di esecuzione in causa comporterebbe che dovrebbero essere incluse nell’ambito di applicazione di tali regolamenti solamente le «spedizioni dirette» verso l’Unione – di celle malesi o taiwanesi o di moduli contenenti tali celle – effettuate dalla Malaysia e da Taiwan.

Tale approccio avrebbe come conseguenza che la semplice aggiunta lungo la rotta verso l’Unione di un paese terzo in cui viene effettuata una trasformazione non sostanziale – ossia l’assemblaggio delle celle fotovoltaiche malesi o taiwanesi in moduli fotovoltaici poi spediti verso l’Unione –, renderebbe inefficace la succitata presunzione stabilita dai regolamenti di esecuzione in causa.

In effetti, pur essendo i moduli in questione composti nella sua componente essenziale – che attribuisce peraltro l’origine ( 45 ) –, da cellule malesi o taiwanesi soggette alla misura antielusiva, essi sarebbero sottratti alla misura antielusione.

Un’interpretazione di tal genere sarebbe pertanto atta a compromettere l’efficacia delle misure antielusive, il cui obiettivo è garantire l’efficacia dei dazi antidumping e anti-sovvenzioni sulle cellule e sui moduli e di impedirne l’elusione.

Essa andrebbe pertanto contro gli obiettivi dei regolamenti di esecuzione in causa.

46. Al contrario, un’interpretazione estensiva dei termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan», coincidente con la nozione di «provenienza» e non limitata alla semplice «spedizione diretta», permettendo di includere le situazioni di «spedizioni indirette» citate al paragrafo precedente nell’ambito di applicazione delle misure antielusione, è atta a garantire la piena efficacia di tali misure coerentemente con gli obiettivi perseguiti dai regolamenti di esecuzione in causa.

47. Al riguardo occorre rilevare che, benché risulti dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] che la nozione di «provenienza» nel contesto della normativa antielusione dei dazi antidumping e la nozione di «origine» ai sensi del diritto doganale non coincidano ( 46 ), risulta però da tale sentenza che la nozione di «provenienza» è una nozione più flessibile e più ampia rispetto a quella di «origine» ( 47 ), ed è volta a semplificare l’onere della prova dell’elusione per le istituzioni dell’Unione ( 48 ) .

In tale contesto si può ritenere che la nozione di provenienza includa quella di «origine».

Nel caso in cui un prodotto sia «originario» di un paese a maggior ragione esso sarà «proveniente» da tale paese.

Ne è riprova il fatto che i regolamenti di esecuzione in causa si applicano «indipendentemente dal fatto che [le celle o i moduli fotovoltaici] siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan».

Come era il caso nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] non è necessario che le istituzioni provino che le celle e i moduli siano originari della Malaysia o di Taiwan, è sufficiente che essi siano «provenienti» da tali paesi.

Tuttavia, se i moduli sono originari di tali paesi, a maggior ragione essi saranno anche provenienti da tali paesi e pertanto si applicheranno le norme antielusione.

48. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle società imputate dinanzi al giudice del rinvio, l’interpretazione in senso ampio non dà luogo ad una estensione illegale alla Corea del Sud e al Vietnam delle misure antielusione istituite per la Malaysia e Taiwan.

Infatti non vi è alcuna estensione di tali misure alla Corea del Sud e al Vietnam ma, viene solamente fornita un’interpretazione dei regolamenti di esecuzione in causa che permette di evitare «un’elusione delle misure anti-elusione».

I produttori di celle o di moduli sudcoreani e vietnamiti non sono direttamente interessati dalle misure antielusione dei dazi antidumping e anti-sovvenzioni.

Non viene stabilita, come nel caso della Malaysia o di Taiwan, alcuna presunzione nei loro confronti.

Essi sono interessati da questa interpretazione estensiva solo se producono moduli fotovoltaici usando come componenti essenziali di tali moduli celle fotovoltaiche malesi o taiwanesi soggette alle misure antielusione.

In tale caso, dovendo i moduli fotovoltaici essere qualificati come originari della Malaysia e di Taiwan, la normativa antielusione relativa a tali paesi diventerà rilevante.

Un’interpretazione di tal genere appare tutt’altro che irragionevole nei confronti dei produttori di tali paesi che esportano moduli fotovoltaici nell’Unione.

49. Inoltre non appare corretto sostenere, come fanno alcune delle società imputate dinanzi al giudice del rinvio che non è mai stata l’intenzione del legislatore di ricomprendere nelle misure antielusione i moduli fotovoltaici assemblati in paesi terzi.

Infatti, i regolamenti di esecuzione in causa riguardano non solo i moduli fotovoltaici, ma anche le celle fotovoltaiche come elemento essenziale di tali moduli.

Come visto, permettere un’interpretazione restrittiva svuoterebbe di effetto utile tali misure.

Con riferimento a tali regolamenti di esecuzione, l’intenzione del legislatore – che è certamente rilevante nell’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione ( 49 ) – era quella di evitare l’elusione delle misure antidumping e anti-sovvenzioni.

50. L’interpretazione estensiva è altresì coerente con il sistema antielusione che, come si desume dalla giurisprudenza, è fondato su una responsabilizzazione dell’importatore, il quale ha sempre la possibilità di dimostrare che le importazioni in questione non ricadono nell’ambito di applicazione delle misure antielusione o che esse ricadono in una delle esenzioni previste da tali misure, ossia nel caso di specie, che i moduli fotovoltaici contengono celle prodotte da uno dei produttori malesi o taiwanesi esentati ( 50 ).

Tale interpretazione non confligge poi in alcun modo con la giurisprudenza menzionata dalle società imputate ( 51 ).

51. In conclusione, l’interpretazione dei termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» di cui ai regolamenti di esecuzione in causa, effettuata nel contesto delle disposizioni e delle misure antielusione antidumping e anti-sovvenzioni alla luce delle finalità di tali disposizioni e misure fa propendere per l’interpretazione in senso estensivo di tali termini come facente riferimenti alla «provenienza» e non alla «spedizione» in senso stretto.

2. Sulle conseguenze sugli obblighi di dichiarazione doganale

52. Nella seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga poi sulle conseguenze pratiche derivanti dall’interpretazione dei termini «provenienti dalla Malaysia o da Taiwan» sugli obblighi doganali incombenti per gli importatori nel caso di importazioni di moduli fotovoltaici quali quelli in causa.

Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se tali moduli debbano essere dichiarati indicando la Malaysia o Taiwan come «paese di spedizione», nonché quali codici merce debbano essere usati.

Tale giudice nutre dubbi sulla possibilità per gli importatori di poter espletare in concreto le formalità richieste dai regolamenti di esecuzione in causa.

53. Al riguardo, coerentemente con quanto detto al precedente paragrafo 50, in un sistema fondato sulla responsabilizzazione dell’importatore, spetta a quest’ultimo al fine di poter beneficiare delle esenzioni, dimostrare che le merci importate nell’Unione possono essere esentate dalle misure antidumping o anti-sovvenzioni.

È pertanto sua responsabilità soddisfare i requisiti formali richiesti dalla normativa rilevante ed indicare i vari codici TARIC pertinenti.

Nella presente fattispecie, quindi, per poter beneficiare delle esenzioni in questione, doveva risultare in modo non equivoco dalla dichiarazione doganale che i moduli fotovoltaici in causa contenevano celle prodotte in Malaysia e a Taiwan da produttori esentati ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa e doveva essere altresì fornita tutta la documentazione relativa completa, nella misura del possibile, di tutte le informazioni richieste.

54. Le società imputate tuttavia sollevano una serie di questioni riprese dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio.

55. In primo luogo, si pone la questione dell’indicazione del «paese di spedizione/esportazione» nella casella 15 di cui all’Allegato 9, del regolamento delegato 2016/341.

56. Al riguardo, in alcune versioni linguistiche come quella inglese o quella italiana, in cui vengono usati termini differenti nei regolamenti di esecuzione in causa e nella normativa doganale ( 52 ), la questione non appare problematica.

Tuttavia, nelle versioni linguistiche in cui viene usata la stessa terminologia nelle due normative, come ad esempio quella francese o quella della lingua di procedura, ossia il neerlandese ( 53 ), l’utilizzo degli stessi termini può, invece, effettivamente dare luogo a confusione.

57. In tale contesto, ritengo che nonostante tali incoerenze linguistiche, sia chiaro che il «paese di spedizione» di cui alla citata casella 15 è quello da cui i moduli sono stati materialmente spediti – che non corrisponde necessariamente a quello di «provenienza» ai sensi delle misure antielusione –, ossia nei casi di specie la Corea del Sud o il Vietnam.

Ciò si desume sia, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, dalle note alla casella 15 ( 54 ) sia dall’utilizzo della terminologia coerente delle altre versioni linguistiche come quella inglese e quella italiana.

58. Ciò detto tuttavia, come rilevato dalla Commissione in udienza al fine di far risultare in modo non equivoco che i moduli fotovoltaici in causa contenevano celle prodotte in Malaysia e a Taiwan da produttori esentati era ben possibile, e anzi necessario, indicare nella casella 33, riguardante il «codice delle merci», insieme al codice pertinente per i moduli fotovoltaici, il codice TARIC relativo alle celle prodotte dai produttori malesi o taiwanesi esentati pertinenti con il codice addizionale TARIC relativo al produttore specifico quale indicato nei regolamenti di esecuzione in causa.

59. In secondo luogo, alcune delle società imputate sostengono che fosse impossibile effettuare e allegare le dichiarazioni richieste dai regolamenti di esecuzione in causa, in particolare, perché non esisteva il codice addizionale TARIC dei produttori sudcoreani o vietnamiti dei moduli fotovoltaici.

Tuttavia alla lettura rispettivamente dell’articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti 2016/184 e 2016/185 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti 2017/366 e 2017/367, non risulta che fosse impossibile nel caso di specie effettuare e allegare tali dichiarazioni.

In primo luogo, tali dichiarazioni devono essere effettuate «dal produttore o dallo speditore» che ha emesso la fattura.

Nel caso di specie tale soggetto appare poter essere il produttore sudcoreano o vietnamita che ha prodotto il modulo fotovoltaico e non il produttore malese o taiwanese che ha prodotto la cella.

Non si vede perché tale soggetto non potesse essere in grado di emettere una dichiarazione del genere.

In secondo luogo, quanto al contenuto della dichiarazione pur non potendo essere indicato il codice addizionale TARIC del produttore sudcoreano o vietnamita – il quale non esiste non essendo tali produttori presi in considerazione nei regolamenti di esecuzione in causa – poteva e doveva essere indicato, invece, come esplicitamente richiesto, il codice addizionale TARIC (oltre alla denominazione e all’indirizzo) del produttore malese o taiwanese delle celle fotovoltaiche di cui era costituito il modulo, esentato dalle misure antielusione.

3. Conclusione sulla prima questione pregiudiziale

60. Risulta da tutte le considerazioni che precedono che i termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» di cui ai regolamenti di esecuzione in causa, devono essere interpretati nel senso che essi fanno riferimento alla provenienza dei moduli fotovoltaici in questione.

Di conseguenza, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, che sono stati assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o a Taiwan e sono stati successivamente importati nell’Unione dalla Corea del Sud o dal Vietnam, devono essere considerati come «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan», ai sensi di tali regolamenti di esecuzione.

Tali moduli o pannelli fotovoltaici devono essere dichiarati come aventi come «paese di spedizione», ai sensi della casella 15 di cui all’Allegato 9, Appendice C. 1, nel titolo

II. C del regolamento delegato 2016/341 la Corea del Sud o il Vietnam e devono essere indicati con i codici merce rilevanti per moduli o pannelli fotovoltaici «importati dalla Malaysia o da Taiwan».

B. Sulla terza questione pregiudiziale

61. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se la dichiarazione figurante sulla fattura commerciale in buona e debita forma debba rispettare i termini esatti e i requisiti formali richiesti dai regolamenti di esecuzione in causa ( 55 ) oppure se sia possibile per gli importatori discostarsi da tali termini e requisiti formali, basandosi o meno su altri elementi di prova che attestino l’esattezza e l’autenticità della dichiarazione in fattura.

62. Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza che le disposizioni che prevedono esenzioni ai dazi antidumping e compensativi sono soggette a un’interpretazione restrittiva.

In effetti tali esenzioni possono essere concesse solo a determinate condizioni, in casi specificatamente previsti, e costituiscono quindi eccezioni al regime normale dei dazi antidumping e compensativi ( 56 ).

63. Secondo tale giurisprudenza le pertinenti disposizioni dei regolamenti di esecuzione che prevedono requisiti di forma specifici per poter beneficiare delle esenzioni ivi previste devono quindi essere interpretate in senso restrittivo.

Ne consegue che, in principio, non devono essere ammesse eccezioni a tali requisiti di forma, i quali hanno la funzione di attestare la veridicità delle informazioni riguardanti i prodotti importati che beneficiano delle esenzioni.

La dichiarazione sulla fattura commerciale in buona e debita forma prevista da tali disposizioni deve pertanto contenere, nella misura del possibile, tutti gli elementi e le informazioni la cui menzione è richiesta ai sensi di tali disposizioni.

Di conseguenza, le dichiarazioni che non contengono tutte le informazioni richieste non possono, in principio, essere accettate.

64. Ciò detto, tuttavia, un’interpretazione di tali disposizioni che negasse la concessione delle esenzioni ad un importatore in ragione della mancata indicazione nella documentazione richiesta di un’informazione che non è possibile fornire in quanto non esiste è, a mio avviso, irragionevole e contraria al principio di proporzionalità.

Così, come già detto al precedente paragrafo 59 delle presenti conclusioni, nella presente fattispecie non era materialmente possibile per gli importatori indicare nella dichiarazione richiesta dalle disposizioni pertinenti il codice addizionale TARIC del produttore sudcoreano o vietnamita, in quanto tale codice non esisteva non essendo tali produttori presi in considerazione nei regolamenti di esecuzione in causa.

In tali circostanze, la mancata menzione del codice addizionale TARIC nella suddetta dichiarazione non può, a mio avviso, portare alla negazione della concessione delle esenzioni in questione, nella misura in cui venga accertata dalle autorità nazionali competenti, eventualmente sulla base di altri elementi, la veridicità delle affermazioni contenute nella dichiarazione stessa.

Tali altri elementi possono essere costituiti, ad esempio, dalle fatture di acquisto delle celle fotovoltaiche da parte del produttore vietnamita o sudcoreano dal produttore malese o taiwanese esentato.

65. Di conseguenza occorre, a mio avviso, rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che l’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e l’articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367 devono essere interpretati nel senso che le dichiarazioni ivi previste devono contenere tutti gli elementi e le informazioni la cui menzione è richiesta ai sensi di tali disposizioni, fatti salvi elementi o informazioni che non sia materialmente possibile fornire in quanto non esistenti.

In tal caso le autorità nazionali competenti possono, ove necessario e appropriato, accertare la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare delle esenzioni previste da tali regolamenti di esecuzione eventualmente sulla base di altri elementi pertinenti.

C. Qualche considerazione sul procedimento principale

66. Al di là delle risposte alle questioni pregiudiziali, ritengo opportuno formulare ulteriori osservazioni, che potrebbero risultare di supporto al giudice di rinvio nella determinazione della controversia pendente davanti alla sua autorità.

67. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano risultare utili per definire la controversia sottoposta al suo esame, a prescindere dal fatto che il giudice del rinvio vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare la propria questione( 57 ).

68. Al riguardo, ricordo che la controversia sottoposta all’esame del giudice del rinvio concerne un procedimento penale nei confronti delle società imputate per condotte menzionate al precedente paragrafo 13.

69. Orbene, dalle considerazioni svolte in queste conclusioni si evince chiaramente che l’interpretazione dei termini «provenienti da» (in tutte le lingue e certamente in neerlandese) nel contesto delle misure antielusione in questione non sia effettivamente così limpida, in particolare con riferimento alla sovrapposizione terminologica con i termini «paese di spedizione» di cui alla normativa doganale ( 58 ).

Una tale situazione di incertezza potrebbe riflettersi dunque anche sulla questione del corretto utilizzo dei codici merci corrispondenti e, conseguentemente, sull’ampiezza e sulla proporzionalità delle sanzioni da irrogare in presenza di eventuali violazioni.

70. Naturalmente, come da giurisprudenza consolidata, spetta allo Stato membro stabilire la natura delle sanzioni (amministrative o penali) da comminare in caso di inosservanza della normativa comunitaria.

Tali sanzioni devono comunque essere efficaci, proporzionate e dissuasive ( 59 ).

71. Ciò ribadito, spetta al giudice del rinvio stabilire, secondo le circostanze e gli elementi specifici propri a ciascuna fattispecie su cui è chiamato a giudicare ed in base alle disposizioni del proprio ordinamento, se l’eventuale situazione di incertezza giuridica riguardo al significato da attribuire ai termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» in neerlandese possa o meno giustificare l’imposizione di una sanzione penale nel procedimento principale per le condotte in questione o possa eventualmente costituire una qualche forma di attenuante alla responsabilità penale.

72. Al riguardo, tuttavia, mi limito ad osservare che secondo la costante giurisprudenza, il principio di certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i singoli, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli.

Detto principio impone in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza ( 60 ).

73. Risulta inoltre dalla giurisprudenza che il principio di legalità in materia penale, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, e che costituisce un’espressione particolare del principio generale della certezza del diritto, implica, in particolare, che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono.

Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale ( 61 ).

74. Spetta dunque al giudice del rinvio trarre, se e ove necessario, le conseguenze in concreto derivanti da tali principi giurisprudenziali nel procedimento principale.

III. Conclusione

75. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima e alla terza questione pregiudiziale sottoposte dal Rechtbank van eerste aanleg te [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) come segue: I termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» di cui ai regolamenti di esecuzione 2016/184, 2016/185, 2017/366 e 2017/367, devono essere interpretati nel senso che essi fanno riferimento alla «provenienza» dei moduli fotovoltaici in questione.

Di conseguenza, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, che sono stati assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o a Taiwan e sono stati successivamente importati nell’Unione dalla Corea del Sud o dal Vietnam, devono essere considerati come «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan», ai sensi di tali regolamenti di esecuzione.

Detti moduli o pannelli fotovoltaici devono essere dichiarati come aventi come «paese di spedizione», ai sensi della casella 15 di cui all’Allegato 9, Appendice C. 1, nel titolo

II. C del regolamento delegato 2016/341 la Corea del Sud o il Vietnam e devono essere indicati con i codici merce rilevanti per moduli o pannelli fotovoltaici «importati dalla Malaysia o da Taiwan».

L’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e l’articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367 devono essere interpretati nel senso che le dichiarazioni ivi previste devono contenere tutti gli elementi la cui menzione è richiesta ai sensi di tali disposizioni, fatti salvi elementi o informazioni che non sia materialmente possibile fornire in quanto non esistenti.

In tal caso le autorità nazionali competenti possono, ove necessario e appropriato, accertare la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare delle esenzioni previste da tali regolamenti di esecuzione eventualmente sulla base di altri elementi pertinenti. 1 Lingua originale: l’italiano. 2 Al riguardo, v. anche conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 1). 3 NV [OSCURATO:PERSONA] (Belgium), Gerlach & Co NV, BO BayWa r.e. [OSCURATO:PERSONA] SARL, BO Bejulo, BO Memodo, BO Densys pv5, BO HelioActive Rendszerintegrátor e BO [OSCURATO:PERSONA]. 4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1). 5 Regolamento (UE) n. 1239/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 135, pag. 66). 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU 2016, L 37, pag. 56). 7 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione dell’11 febbraio 2016 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU 2016, L 37, pag. 76). 8

V. articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti 2016/184 e 2016/185. 9

V. articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti 2016/184 e 2016/185. 10 V., più specificamente, articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti 2016/184 e 2016/185. 11

V. articolo 1, paragrafo 4, dei regolamenti 2016/184 e 2016/185. 12 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione del 1º marzo 2017 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU 2017, L 56, pag. 1) (GU 2018, L 183, pag. 1). 13 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione del 1º marzo 2017 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU 2017, L 56, pag. 131) (GU 2018, L 183, pag. 1). 14

V. considerando 783 e 784 del regolamento di esecuzione 2017/366, nonché considerando 372 e 373 del regolamento di esecuzione 2017/367. 15

V. considerando 786 e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/366 e considerando 375 e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/367. 16

V. articolo 4, paragrafo 3, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367. 17 Solo in due occasioni i moduli fotovoltaici sono stati indicati come originari e provenienti da Taiwan, v. punto 3 della decisione di rinvio. 18 Ad eccezione dei due casi indicati alla nota precedente. 19 Rubricato «[f]ormalità relative all’immissione in libera pratica, al regime di uso finale, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e di deposito doganale». 20 Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU 2016, L 69, pag. 1). 21 OCM(2019)10202. 22 V, il titolo, i considerando 5, 6, 17 e 18 e articolo 1, paragrafi 1 e 3, dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185, nonché articolo 4, paragrafo 1, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367. 23 Il giudice del rinvio si riferisce alla sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK (C‑209/20, EU:C:2021:400), riguardante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 2013, L 341, pag. 47).

Adesso la questione è regolata dall’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1). 24

V. la casella 15 citata al paragrafo 15 supra . 25 V., ex multis , sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza citata, in prosieguo la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 26 Appaiono appartenere a tale primo gruppo le versioni portoghese («expedidos da Malásia e de Taiwan»), slovacca («odosielaných z Malajzie a Taiwanu»), ceca («odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu»), bulgara («изпращан от Малайзия и Тайван»), croata («poslanih iz Malezije i Tajvana»), estone («Malaisiast ja Taiwanist lähetatud»), lettone («kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas»), lituana («siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano»); svedese («avsända från Malaysia och Taiwan»), danese («afsendt fra Malaysia og Taiwan»); ungherese («Malajziában és Tajvanon feladott»), polacca («wysyłanych z Malezji i z Tajwanu»), slovena («poslanih iz Malezije ali s Tajvana»), finlandese («Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjen») e rumena («expediate din Malaysia și din Taiwan»). 27 «Procedentes de Malasia y Taiwán» in spagnolo, «προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν», in greco. 28 Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

88. 29 A titolo dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21) e dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55). 30 Al riguardo v. le osservazioni contenute ai paragrafi da 37 a 39 delle conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, ove altri riferimenti giurisprudenziali). 31 Infatti, anche la normativa antielusione in materia di anti-sovvenzioni, come quella antielusione in materia di antidumping, non trova alcun fondamento nelle regole dell’OMC (v., per analogia, le osservazioni dell’avvocato generale Pitruzzella menzionate alla nota precedente). 32 La normativa doganale è riconducibile alla competenza in materia di unione doganale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), TFUE mentre le normative antidumping e anti-sovvenzioni sono riconducibili a quella in materia di politica commerciale comune di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE. 33 Le normative antidumping e anti-sovvenzioni si fondano sulle competenze in materia di politica commerciale comune (articolo 207, paragrafo 2 TFUE), mentre il diritto doganale si fonda anche sulle competenze in materia di unione e cooperazione doganale (in particolare articolo 33 TFUE) e in materia di mercato interno (articolo 114 TFUE). 34 Al riguardo v. sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑362/20, EU:C:2021:612, punto 67 e giurisprudenza citata) nonché le conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Jebsen & Jessen (C‑543/19, EU:C:2020:555, paragrafi 43 e 52). 35 V., al riguardo, in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑571/12, EU:C:2014:102, punto 32). 36 V., al riguardo, in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C‑48/98, EU:C:1999:548, punto 48). 37 Al riguardo v. sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑362/20, EU:C:2021:612, punto 68). 38 Sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:440, punto 33). 39 Il carattere autonomo e distinto delle nozioni di diritto antidumping da quelle di diritto doganale è stato evidenziato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

90. Al riguardo v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 81). 40 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 96 e giurisprudenza citata. 41 Conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 40). 42

V. sentenza del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione (T‑246/22, EU:T:2024:880, punto 42). 43 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 102, 103 e 104 e giurisprudenza citata. 44 I produttori esentati sono elencati agli articoli 1, paragrafo 1 dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e agli articoli 4, paragrafo 1, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367. 45

V. al riguardo sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK (C‑209/20, EU:C:2021:400, punti 43 e 50). 46

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

90. 47 Conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 81). 48 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 91 e

97. 49 V., al riguardo, sentenza del 5 settembre 2024, W. GmbH (C‑67/23, EU:C:2024:680, punto 74). 50 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 92 e

97. 51 Tali società si riferiscono, in primo luogo, alla sentenza del 5 settembre 2024, W. GmbH (C‑67/23, EU:C:2024:680), la quale tuttavia si iscrive in un contesto totalmente diverso dalle misure di difesa commerciale, quello dell’istituzione di misure restrittive in ragione delle gravi e ripetute violazioni dei diritti umani da parte del regime militare della Birmania/Myanmar.

In secondo luogo, dette società menzionano l’ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑152/16, EU:T:2017:446), in cui il Tribunale si è tuttavia limitato a dichiarare il difetto di interesse ad agire del ricorrente in causa. 52 Così, in inglese i regolamenti di esecuzione in causa usano i termini «consigned from Malaysia and Taiwan» e la casella 15 è rubricata «dispatch».

In italiano i regolamenti di esecuzione in causa usano i termini «provenienti dalla Malaysia e Taiwan» e la casella 15 è rubricata «paese di spedizione». 53 Così, in francese i regolamenti di esecuzione in causa usano i termini « expediés de Malaisie et Taiwan» e la casella 15 è rubricata «pays d’ expedition ».

In neerlandese i regolamenti di esecuzione in causa usano i termini « verzonden uit Maleisië en Taiwan» e la casella 15 è rubricata «Land van verzending ». 54

V. punto 27 della decisione di rinvio. 55

V. articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367. 56 Sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:440, punto 46). 57 Sentenza del 9 novembre 2023, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (Ambito d’applicazione della direttiva rimpatri) (C‑257/22, EU:C:2023:852, punto 31 e giurisprudenza citata). 58 In particolare la citata casella 15 di cui all’Allegato 9, Appendice C. 1, nel titolo

II. C del regolamento delegato 2016/341. 59 Sentenza del 26 ottobre 1995, Siesse (C‑36/94, EU:C:1995:351, punti 20 e 24). 60 Al riguardo v. ex multis, sentenze del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a. (C‑590/24, EU:C:2026:41, punto 73), del 29 gennaio 2026, Keladis I et Keladis II (C‑72/24 e C‑73/24, EU:C:2026:51, punto 163 e giurisprudenza citata), del 30 aprile 2025, Alenopik (C‑745/23, EU:C:2025:294, punto 31 e giurisprudenza citata). 61 Al riguardo v. sentenza del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a. (C‑590/24, EU:C:2026:41, punto 74 e giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 157/25 [OSCURATO:PERSONA] & Accijnzen – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] penale contro [OSCURATO:PERSONA] (Belgium), Gerlach & Co. NV, BO BayWa r.e. [OSCURATO:PERSONA] SARL, BO bejulo, BO Memodo, BO Densys pv5, BO HelioActive Rendszerintegrator, BO [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio)] « Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazi antidumping e compensativi – Regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184, 2016/185, 2017/366 et 2017/367 – Importazione di moduli fotovoltaici assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o Taiwan – Nozione di “provenienti dalla Malaysia o da Taiwan” Dichiarazioni doganali – Paese di spedizione – Indicazione codice merci – Prova di esenzione » I. Introduzione 1. Nel contesto attuale del commercio internazionale, caratterizzato dalla possibilità di delocalizzare facilmente i processi produttivi o parti di essi, risulta sempre più agevole intraprendere pratiche, quali operazioni di assemblaggio minori, volte ad eludere misure di difesa commerciale come dazi antidumping o anti-sovvenzioni. In un siffatto scenario, è fondamentale per l’Unione europea disporre di strumenti di difesa commerciale efficaci, atti ad assicurare il ripristino di condizioni di equa concorrenza sul mercato interno e a neutralizzare i vantaggi sleali derivanti da pratiche di dumping o da sussidi governativi esteri che causano un pregiudizio all’industria dell’Unione ( 2 ). 2. In tale contesto, le misure antielusione adottate dall’Unione, quali quelle oggetto della presente causa, svolgono un ruolo fondamentale. L’implementazione di tali misure in pratica può tuttavia porre difficoltà non indifferenti negli Stati membri e creare situazioni di incertezza giuridica in circostanze caratterizzate da implicazioni economiche importanti e da conseguenze potenzialmente gravi, addirittura di natura penale, per gli operatori interessati, specificamente per gli importatori. 3. Il presente rinvio pregiudiziale costituisce un esempio di tali difficoltà. La Corte di giustizia dell’Unione europea è chiamata in particolare a chiarire in che modo misure antielusione di dazi antidumping e compensativi concernenti moduli fotovoltaici possano essere applicate nel caso in cui tali moduli non vengano inviati direttamente dai paesi oggetto delle misure antielusione (spedizione indiretta). Il presente caso offre inoltre alla Corte l’occasione di chiarire il rapporto, talvolta complesso, tra la normativa doganale, da un lato, e quella antidumping, e anti‑sovvenzioni dall’altro. Come è noto, tali regimi tendono a sovrapporsi, poiché, nella maggior parte dei casi, sia i dazi doganali che quelli antidumping o anti-sovvenzioni vengono riscossi contemporaneamente e dalle stesse autorità, ovvero le autorità doganali degli Stati membri. 4. Le questioni pregiudiziali oggetto della presente causa sono state presentate nell’ambito di un procedimento penale avviato contro otto società ( 3 ) (in prosieguo: le «società imputate») dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio, giudice del rinvio), riguardante l’elusione di dazi relativi all’importazione di moduli fotovoltaici dalla Malaysia e da Taiwan. 5. Nel 2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping ( 4 ) e un dazio compensativo ( 5 ) sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. 6. Nel 2016, la Commissione, accertato che le summenzionate misure compensative e antidumping venivano eluse attraverso la Malaysia e Taiwan, ha deciso di estendere, tramite l’adozione dei regolamenti di esecuzione 2016/184 ( 6 ) e 2016/185 ( 7 ), i suddetti dazi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan ( 8 ). 7. I citati regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 elencavano le società produttrici malesi e taiwanesi che avendo cooperato all’inchiesta, erano state esentate da tali dazi antidumping e compensativi, a ciascuna delle quali è stato attribuito un codice addizionale TARIC ( 9 ). 8. Tali regolamenti di esecuzione prevedevano altresì che l’applicazione delle esenzioni alle suddette società fosse soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore e recante una dichiarazione che doveva rispettare talune formalità ivi indicate ( 10 ). Nel caso di importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tra tali formalità era prevista l’indicazione del codice addizionale TARIC sia del produttore dei moduli, sia del produttore delle celle fotovoltaiche. I suddetti regolamenti di esecuzione esplicitavano anche che qualora tale fattura non fosse presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non venissero forniti i suddetti codici addizionali TARIC, si sarebbe applicata l’aliquota dei dazi compensativi o antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituiti rispettivamente dai citati regolamenti di esecuzione del 2013. Entrambi i regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 prevedevano poi che, salvo diverse disposizioni, si applicassero le norme vigenti in materia di dazi doganali ( 11 ). 9. Nel 2017, a seguito di due procedure di riesame avviate in previsione della scadenza delle misure compensative e antidumping iniziali, la Commissione ha adottato i regolamenti di esecuzione 2017/366 ( 12 ) e 2017/367 ( 13 ) con cui sono state eccezionalmente prorogate per 18 mesi le summenzionate misure antidumping e compensative istituite nel 2013, allo scadere dei quali tali misure non sono state ulteriormente prorogate ( 14 ). Tali regolamenti di esecuzione hanno mantenuto le esenzioni per i produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan già esentati dall’applicazione dei dazi antidumping e compensativi ai termini dei regolamenti 2016/184 e 2016/185 ( 15 ). Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, essi hanno poi previsto requisiti di forma identici a quelli menzionati al precedente paragrafo8, nonché hanno anch’essi previsto il riferimento alle norme vigenti in materia di dazi doganali ( 16 ). 10. In fatto, tra il 1º novembre 2016 e il 4 settembre 2018 le società imputate hanno presentato 481 dichiarazioni di importazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino (in prosieguo: i «moduli fotovoltaici»). Tali moduli erano composti da celle solari prodotte in Malaysia o a Taiwan e da lì trasportate in Corea del Sud o in Vietnam per essere assemblate in moduli fotovoltaici. Successivamente, i moduli sono stati trasportati dalla Corea del Sud o dal Vietnam verso l’Unione. 11. Nelle dichiarazioni, le società imputate hanno indicato, nella maggior parte dei casi ( 17 ), i moduli fotovoltaici come originari dalla Corea del Sud o dal Vietnam e «provenienti» dalla Corea del Sud o dal Vietnam, oppure come originari della Malaysia o di Taiwan, ma «provenienti» dalla Corea del Sud o dal Vietnam. Dette società non hanno poi utilizzato i codici TARIC corrispondenti ai moduli importati dalla Malaysia o da Taiwan ( 18 ). Inoltre, i moduli fotovoltaici non sono stati sempre accompagnati da fatture commerciali che includevano la dichiarazione richiesta dai regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e 2017/366 e 2017/367 (in prosieguo, congiuntamente: «i regolamenti di esecuzione in causa») e menzionata al precedente paragrafo8. 12. L’[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] en Accijnzen (l’Amministrazione generale della dogana e delle accise, Belgio, in prosieguo: l’«amministrazione doganale») ha contestato alle società imputate la mancata dichiarazione dei moduli fotovoltaici come originari e provenienti dalla Malaysia o da Taiwan, l’utilizzazione di codici TARIC errati e il mancato rispetto dei requisiti di forma previsti dai regolamenti di esecuzione in causa. 13. Su istanza dell’amministrazione doganale, è stato pertanto intentato il procedimento penale in questione nei confronti delle società imputate dinanzi al giudice del rinvio. Le società imputate sono quindi perseguite penalmente dinanzi al giudice del rinvio per avere eluso i dazi antidumping per un importo totale di EUR 17 milioni e i dazi compensativi per un importo totale di EUR 3,66 milioni, relativamente all’importazione di moduli fotovoltaici da Taiwan e dalla Malaysia, mediante, l’una o l’altra delle seguenti condotte: l’indicazione errata del paese di origine come Corea del Sud o Vietnam, l’indicazione errata del paese di «provenienza» come Corea del Sud o Vietnam, l’uso di un codice TARIC errato, e/o la mancata presentazione dei documenti commerciali richiesti. 14. In tale contesto, il giudice del rinvio deve accertare la responsabilità penale delle società imputate riguardo a tali condotte. Partendo dalla premessa che i moduli fotovoltaici in questione dovevano essere dichiarati come originari della Malaysia e di Taiwan essendo stati prodotti con celle aventi tale origine, detto giudice si chiede se tali moduli fotovoltaici dovessero essere dichiarati come «provenienti» dalla Malaysia o da Taiwan ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa utilizzando i codici TARIC applicabili ai moduli fotovoltaici importati dalla Malaysia o da Taiwan. 15. Il giudice del rinvio ritiene che, in virtù dei rinvii contenuti in tali regolamenti di esecuzione alla normativa doganale, si possa tenere conto di quanto previsto per ciò che riguarda la casella 15 di cui all’Allegato 9, Appendice C. 1, nel titolo II. C ( 19 ) del regolamento delegato 2016/341 ( 20 ) rubricata «[p]aese di spedizione/esportazione». Conformemente a tale disposizione per effetto, primo, della transazione commerciale e, secondo, di una sosta non correlata al trasporto, il «paese di spedizione» dei moduli fotovoltaici non dovrebbe essere più considerato la Malaysia o Taiwan, bensì la Corea del Sud o il Vietnam. 16. Il giudice del rinvio osserva poi che secondo un parere del servizio giuridico della Commissione del 10 aprile 2019 indirizzato all’OLAF ( 21 ), il termine «provenienti da» usato nei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 dovrebbe essere interpretato in senso estensivo, in modo da ricomprendere anche spedizioni indirette di celle solari dalla Malaysia o da Taiwan, che vengono assemblate in paesi terzi per diventare moduli fotovoltaici. 17. Ad avviso del giudice del rinvio, tale interpretazione sembra, tuttavia, discostarsi da quanto previsto nel regolamento delegato 2016/341 e sembra altresì difficilmente compatibile con il regime di esenzioni di cui ai regolamenti di esecuzione in causa. Per godere di tali esenzioni nel caso di moduli fotovoltaici, infatti, la dichiarazione deve obbligatoriamente indicare due codici addizionali TARIC, ossia il codice del produttore dei moduli e quello del produttore delle celle. Tuttavia, il codice addizionale TARIC del produttore dei moduli fotovoltaici non potrebbe essere indicato se solo le celle sono state prodotte in Malaysia o a Taiwan. 18. Il giudice del rinvio si chiede inoltre se le dichiarazioni sulle fatture emesse dalle società imputate soddisfino le esigenze di forma di cui ai regolamenti di esecuzione in causa e se tutti gli aspetti della dichiarazione siano essenziali per la validità della stessa o se gli importatori possano utilizzare altri mezzi di prova per dimostrare l’esattezza di tali dichiarazioni. 19. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento penale e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali. Su richiesta della Corte le presenti conclusioni si concentreranno tuttavia sulla prima e sulla terza questione pregiudiziale con cui il giudice del rinvio chiede: «1.      Se moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, assemblati in Corea del Sud o Vietnam a partire da celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o a Taiwan e successivamente importati nell’Unione dalla Corea del Sud o dal Vietnam, debbano essere considerati come “provenienti dalla Malaysia e da Taiwan”, ai sensi dei regolamenti di esecuzione [2016/184, 2016/185, 2017/366 e 2017/367], di modo che essi devono essere devono essere dichiarati indicando la Malaysia o Taiwan come «paese di spedizione» nonché i codici di merce rilevanti per moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino «importati dalla Malaysia o da Taiwan». (…) 3.      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se in tal caso la dichiarazione sulla fattura commerciale valida debba includere i termini esatti e i requisiti (di forma) di cui all’articolo 4, paragrafo 2 dei regolamenti di esecuzione [2017/366] e 2017/367 e all’articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti di esecuzione [2016/184] e 2016/185, oppure se sia possibile discostarsi da detti termini e requisiti (di forma), eventualmente adducendo altri mezzi di prova a supporto della correttezza e dell’autenticità della dichiarazione su fattura». II. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale 20. La prima questione pregiudiziale può essere suddivisa in due parti. Da un lato, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione da dare ai termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» come usati nei regolamenti di esecuzione in causa ( 22 ), in relazione a moduli fotovoltaici assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o a Taiwan e successivamente importati nell’Unione dalla Corea del Sud o dal Vietnam. Dall’altro lato, detto giudice chiede alla Corte di determinare le conseguenze derivanti dall’interpretazione di tali termini sugli obblighi di natura doganale (specificamente, sull’indicazione del paese di spedizione e sull’utilizzazione dei codici merce rilevanti) per l’importazione nell’Unione dei suddetti moduli. 21. A titolo preliminare occorre osservare che il giudice del rinvio ha determinato che i moduli fotovoltaici in questione, benché assemblati in Corea del Sud o in Vietnam, sono originari della Malaysia e di Taiwan. Infatti, l’origine dei moduli fotovoltaici è determinata da quella delle celle fotovoltaiche ( 23 ), le quali, nei casi di specie, sono originarie della Malaysia e di Taiwan. I dubbi del giudice del rinvio sono pertanto limitati alla questione se, nelle circostanze dei suddetti casi, tali moduli debbano o meno essere considerati anche come «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa. 1. Sull ’ interpretazione de i termini « provenienti dalla Malesia e da Taiwan » ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa 22. Dinanzi alla Corte sono state proposte, in sostanza, due possibili interpretazioni dei termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» quali usati nei regolamenti di esecuzione in causa. Secondo un primo approccio, sostenuto dalle società imputate dinanzi al giudice del rinvio, si dovrebbe adottare un’interpretazione restrittiva di tali termini nel senso che essi si riferiscono esclusivamente alla «spedizione» diretta di moduli fotovoltaici dalla Malaysia o da Taiwan. Tale interpretazione risulterebbe coerente con la nozione di «paese di spedizione/esportazione» ai sensi della normativa doganale ( 24 ) e comporterebbe pertanto l’esclusione delle importazioni in questione dall’ambito di applicazione dei regolamenti di esecuzione in causa. 23. In base ad un secondo approccio, sostenuto dalla Commissione e dal Regno del Belgio si dovrebbe, invece, adottare un’interpretazione estensiva di tali termini che ricomprenderebbe non solo le situazioni di spedizione diretta dalla Malaysia e da Taiwan, ma anche situazioni del tipo di quelle in causa dinanzi al giudice del rinvio, in cui i moduli fotovoltaici costituiti da celle fotovoltaiche prodotte in tali due paesi sono assemblati in paesi terzi e da lì spediti verso l’Unione. 24. Occorre pertanto procedere all’interpretazione dei termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» come usati nei regolamenti di esecuzione in causa. Al riguardo risulta da giurisprudenza costante che, a tal fine si deve tenere conto non solo dei termini di una disposizione di diritto dell’Unione, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 25 ). a) Sull ’ interpretazione letterale 25. Per ciò che riguarda, innanzitutto, l’interpretazione letterale osservo che l’esame delle differenti versioni linguistiche delle disposizioni pertinenti dei regolamenti di esecuzione in causa rivela alcune divergenze terminologiche significative. 26. Infatti, un primo gruppo (maggioritario) di versioni linguistiche usa termini che appaiono fare riferimento all’atto proprio dell’«invio» o della «spedizione» commerciale. Così, ad esempio, la versione inglese utilizza i termini «consigned from Malaysia and Taiwan», quella tedesca i termini «aus Malaysia und Taiwan versandte Einfuhren» e quella neerlandese, lingua del giudice del rinvio, i termini «verzonden uit Maleisië en Taiwan»( 26 ). 27. Un secondo gruppo (minoritario) di versioni linguistiche dei regolamenti di esecuzione in causa, tra cui è inclusa la versione italiana (ma anche quella spagnola e quella greca) ( 27 ), utilizza, invece, il termine «proveniente», che fa quindi riferimento non all’atto di spedizione, ma alla «provenienza» dei moduli fotovoltaici. 28. La versione francese poi si distingue in quanto usa entrambi i termini. Tale versione, infatti, usa, coerentemente con il primo gruppo, il temine «expédiés de» per far riferimento alla Malaysia e a Taiwan, ma usa il termine «en provenance de», coerentemente con il secondo gruppo di versioni linguistiche, per far riferimento alla Repubblica popolare cinese, allorché le altre versioni linguistiche usano lo stesso termine per riferirsi tanto alla Malesia e a Taiwan che alla Repubblica popolare cinese. 29. L’analisi letterale delle varie versioni linguistiche dei termini in questione non permette pertanto di giungere ad una conclusione precisa quanto al significato da attribuire ai termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa. Benché una maggioranza delle versioni linguistiche usino il termine «spedizione», coerente con la prima delle possibili interpretazioni prospettate dinanzi alla Corte menzionate al precedente paragrafo 22, altre versioni linguistiche usano invece la nozione di «provenienza» che si avvicina di più alla seconda delle interpretazioni proposte. 30. In tale contesto, risulta dalla giurisprudenza che al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del medesimo testo la cui versione in una lingua è diversa da quella nelle altre lingue, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte ( 28 ). b) Sull ’ interpretazione contestuale 31. Per ciò che riguarda l’analisi sistematica, il contesto in cui si inseriscono i termini in causa è quello delle normative dell’Unione antielusione dei dazi antidumping e compensativi. In effetti, come si desume dai precedenti paragrafi 6 e 9, i regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 sono regolamenti antielusione, mentre i regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367 sono regolamenti che hanno prorogato, a seguito di procedure di riesame ( 29 ), le misure antidumping e compensative inziali relative alla Repubblica popolare cinese, e che contengono altresì una proroga delle relative misure antielusione istituite dai citati regolamenti di esecuzione del 2016 per la Malaysia e Taiwan. 32. Al riguardo, occorre rilevare che la normativa in materia di elusione costituisce un contesto normativo che, nel quadro della regolamentazione antidumping dell’Unione, dispone di una specificità propria e costituisce quindi un regime giuridico speciale in tale ambito ( 30 ). Considerazioni analoghe valgono per la normativa antielusione dell’Unione in materia anti-sovvenzioni ( 31 ). 33. Ne consegue che le nozioni e i termini utilizzati nel contesto normativo peculiare delle misure antielusione – siano esse antidumping o anti-sovvenzione – vanno interpretate in funzione del sistema proprio a tale regolamentazione e quindi alla luce delle finalità specifiche perseguite da tali disposizioni e dalle misure adottate sul loro fondamento. 34. Nel contesto della presente causa il giudice del rinvio pone però la questione dell’interazione tra le misure antielusione in materia di antidumping e anti-sovvenzioni e le disposizioni di diritto doganale. Esso rileva che in neerlandese (come in diverse altre versioni linguistiche menzionate al precedente paragrafo 26) esiste una corrispondenza tra i termini usati nei regolamenti di esecuzione e nella normativa doganale che fanno entrambi riferimento alla «spedizione» in senso fisico. L’interpretazione estensiva menzionata al precedente paragrafo 23 sarebbe pertanto contraria alle disposizioni di diritto doganale che usano termini analoghi a quelli usati nei regolamenti di esecuzione in causa. 35. Al riguardo rilevo che le normative antidumping e anti‑sovvenzioni, da un lato, e la normativa doganale, dall’altro, pur essendo accomunate dal fatto di riguardare entrambe le importazioni nell’Unione, costituiscono regolamentazioni distinte. 36. In primo luogo, esse sono sì entrambe competenze esclusive dell’Unione, ma autonome ( 32 ) e sono fondate su basi giuridiche non completamente coincidenti ( 33 ). In secondo luogo, esse mirano a perseguire obiettivi differenti. Come già sopra rilevato, le normative antidumping e anti‑sovvenzioni dell’Unione costituiscono strumenti di difesa commerciale volti, in sostanza, a ristabilire condizioni di concorrenza leale nel mercato interno, contrastando i vantaggi indebiti derivanti da pratiche di dumping o da sovvenzioni pubbliche estere che arrechino pregiudizio all’industria dell’Unione ( 34 ). Il diritto doganale, per contro, disciplina l’insieme delle norme e delle procedure applicabili alle merci introdotte nel, o prelevate dal, territorio doganale dell’Unione, assicurando, da un lato, la corretta applicazione dei tributi previsti dal codice doganale ( 35 ) e, dall’altro, l’uniforme attuazione delle regole doganali su tutto il territorio dell’Unione ( 36 ). 37. La Corte ha di conseguenza chiarito che, pur esistendo una indipendenza funzionale delle misure antidumping rispetto alla tariffa doganale comune ( 37 ) la normativa doganale è, tuttavia, applicabile ai dazi antidumping o ai dazi compensativi solo se i regolamenti che istituiscono siffatti dazi lo prevedano ( 38 ). Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui, come rilevato ai precedenti paragrafi 8 e 9, i regolamenti di esecuzione in causa effettuano un rinvio esplicito alle «norme vigenti in materia di dazi doganali». 38. Ne consegue che il contesto normativo proprio del diritto doganale dell’Unione può, in determinate circostanze, diventare rilevante eventualmente anche ai fini interpretativi delle disposizioni antidumping o anti-sovvenzione. Tuttavia, nella misura in cui i termini da interpretare siano termini propri e specifici della normativa antidumping e anti-sovvenzione, essi hanno un contenuto autonomo e distinto proprio a tali normative e sono volti a perseguire gli obiettivi propri a tali normative. Essi non devono quindi necessariamente coincidere con termini (anche se simili) della normativa doganale e l’interpretazione del loro significato fondata su tali obiettivi non può venire alterata per ragioni di coerenza con la terminologia propria del diritto doganale ( 39 ). Ciò è ancor più vero qualora l’interpretazione coerente con il diritto doganale sia tale da pregiudicare tali obiettivi propri alle normative di difesa commerciale dell’Unione, ed in particolare a quelle antielusione. 39. In caso di dubbi interpretativi tra nozioni proprie del diritto antidumping o anti-sovvenzioni e del diritto doganale che siano simili, l’interpretazione alla luce delle finalità delle normative antidumping o anti-sovvenzioni deve pertanto prevalere. Del resto, nel caso di specie, ciò trova conferma nel carattere generale del rinvio effettuato nei regolamenti di esecuzione in causa alla normativa doganale, la quale è applicabile «salvo diverse disposizioni» di tali regolamenti. 40. In conclusione, risulta da quanto precede che i termini «provenienti dalla Malesia e da Taiwan» impiegati nei regolamenti di esecuzione in causa, essendo utilizzati nel contesto normativo delle misure antielusione antidumping e anti-sovvenzioni devono essere interpretati alla luce degli obiettivi specifici propri a tali normative e alle misure adottate su tale fondamento. c) Sull ’ interpretazione teleologica 41. Per ciò che concerne la finalità delle normative antielusione risulta da giurisprudenza costante che un regolamento che estende un dazio antidumping ha come unico obiettivo quello di garantire l’efficacia dello stesso ed evitare che venga eluso. Di conseguenza una misura avente ad oggetto l’estensione di un dazio antidumping definitivo è volta a tutelare l’applicazione efficace delle misure antidumping definitive ( 40 ). 42. È dunque alla luce di tale obiettivo, ossia quello di assicurare l’efficacia delle misure antidumping adottate dall’Unione ed evitare che esse siano eluse, che occorre interpretare le disposizioni antielusione dell’Unione e i termini utilizzati nelle misure adottate su tale fondamento ( 41 ). Gli stessi principi valgono per le misure anti‑sovvenzioni ( 42 ). 43. Ne consegue che un’interpretazione atta a permettere agli operatori di eludere facilmente l’estensione del dazio definitivo (sia esso antidumping o compensativo), attraverso assemblaggi in paesi terzi, rischiando di compromettere l’efficacia delle disposizioni e delle misure antielusione dell’Unione, è contraria alle finalità di tali disposizioni e misure ( 43 ). 44. Nella presente fattispecie, i regolamenti di esecuzione in causa stabiliscono una presunzione relativa secondo cui qualunque cella fotovoltaica proveniente da Taiwan o dalla Malesia elude le misure antidumping o anti-sovvenzioni relative alle cellule e ai moduli fotovoltaici originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. L’unica eccezione riguarda le celle o i moduli realizzati da aziende che hanno collaborato con le indagini antidumping e anti-sovvenzioni e hanno dimostrato di non aver adottato pratiche illecite ( 44 ). Si tratta di produttori in buona fede che non possono essere considerati responsabili di aver eluso le misure antidumping e compensative iniziali imposte sui prodotti cinesi. 45. L’interpretazione restrittiva proposta dei termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» quali usati nei regolamenti di esecuzione in causa comporterebbe che dovrebbero essere incluse nell’ambito di applicazione di tali regolamenti solamente le «spedizioni dirette» verso l’Unione – di celle malesi o taiwanesi o di moduli contenenti tali celle – effettuate dalla Malaysia e da Taiwan. Tale approccio avrebbe come conseguenza che la semplice aggiunta lungo la rotta verso l’Unione di un paese terzo in cui viene effettuata una trasformazione non sostanziale – ossia l’assemblaggio delle celle fotovoltaiche malesi o taiwanesi in moduli fotovoltaici poi spediti verso l’Unione –, renderebbe inefficace la succitata presunzione stabilita dai regolamenti di esecuzione in causa. In effetti, pur essendo i moduli in questione composti nella sua componente essenziale – che attribuisce peraltro l’origine ( 45 ) –, da cellule malesi o taiwanesi soggette alla misura antielusiva, essi sarebbero sottratti alla misura antielusione. Un’interpretazione di tal genere sarebbe pertanto atta a compromettere l’efficacia delle misure antielusive, il cui obiettivo è garantire l’efficacia dei dazi antidumping e anti-sovvenzioni sulle cellule e sui moduli e di impedirne l’elusione. Essa andrebbe pertanto contro gli obiettivi dei regolamenti di esecuzione in causa. 46. Al contrario, un’interpretazione estensiva dei termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan», coincidente con la nozione di «provenienza» e non limitata alla semplice «spedizione diretta», permettendo di includere le situazioni di «spedizioni indirette» citate al paragrafo precedente nell’ambito di applicazione delle misure antielusione, è atta a garantire la piena efficacia di tali misure coerentemente con gli obiettivi perseguiti dai regolamenti di esecuzione in causa. 47. Al riguardo occorre rilevare che, benché risulti dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] che la nozione di «provenienza» nel contesto della normativa antielusione dei dazi antidumping e la nozione di «origine» ai sensi del diritto doganale non coincidano ( 46 ), risulta però da tale sentenza che la nozione di «provenienza» è una nozione più flessibile e più ampia rispetto a quella di «origine» ( 47 ), ed è volta a semplificare l’onere della prova dell’elusione per le istituzioni dell’Unione ( 48 ) . In tale contesto si può ritenere che la nozione di provenienza includa quella di «origine». Nel caso in cui un prodotto sia «originario» di un paese a maggior ragione esso sarà «proveniente» da tale paese. Ne è riprova il fatto che i regolamenti di esecuzione in causa si applicano «indipendentemente dal fatto che [le celle o i moduli fotovoltaici] siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan». Come era il caso nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] non è necessario che le istituzioni provino che le celle e i moduli siano originari della Malaysia o di Taiwan, è sufficiente che essi siano «provenienti» da tali paesi. Tuttavia, se i moduli sono originari di tali paesi, a maggior ragione essi saranno anche provenienti da tali paesi e pertanto si applicheranno le norme antielusione. 48. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle società imputate dinanzi al giudice del rinvio, l’interpretazione in senso ampio non dà luogo ad una estensione illegale alla Corea del Sud e al Vietnam delle misure antielusione istituite per la Malaysia e Taiwan. Infatti non vi è alcuna estensione di tali misure alla Corea del Sud e al Vietnam ma, viene solamente fornita un’interpretazione dei regolamenti di esecuzione in causa che permette di evitare «un’elusione delle misure anti-elusione». I produttori di celle o di moduli sudcoreani e vietnamiti non sono direttamente interessati dalle misure antielusione dei dazi antidumping e anti-sovvenzioni. Non viene stabilita, come nel caso della Malaysia o di Taiwan, alcuna presunzione nei loro confronti. Essi sono interessati da questa interpretazione estensiva solo se producono moduli fotovoltaici usando come componenti essenziali di tali moduli celle fotovoltaiche malesi o taiwanesi soggette alle misure antielusione. In tale caso, dovendo i moduli fotovoltaici essere qualificati come originari della Malaysia e di Taiwan, la normativa antielusione relativa a tali paesi diventerà rilevante. Un’interpretazione di tal genere appare tutt’altro che irragionevole nei confronti dei produttori di tali paesi che esportano moduli fotovoltaici nell’Unione. 49. Inoltre non appare corretto sostenere, come fanno alcune delle società imputate dinanzi al giudice del rinvio che non è mai stata l’intenzione del legislatore di ricomprendere nelle misure antielusione i moduli fotovoltaici assemblati in paesi terzi. Infatti, i regolamenti di esecuzione in causa riguardano non solo i moduli fotovoltaici, ma anche le celle fotovoltaiche come elemento essenziale di tali moduli. Come visto, permettere un’interpretazione restrittiva svuoterebbe di effetto utile tali misure. Con riferimento a tali regolamenti di esecuzione, l’intenzione del legislatore – che è certamente rilevante nell’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione ( 49 ) – era quella di evitare l’elusione delle misure antidumping e anti-sovvenzioni. 50. L’interpretazione estensiva è altresì coerente con il sistema antielusione che, come si desume dalla giurisprudenza, è fondato su una responsabilizzazione dell’importatore, il quale ha sempre la possibilità di dimostrare che le importazioni in questione non ricadono nell’ambito di applicazione delle misure antielusione o che esse ricadono in una delle esenzioni previste da tali misure, ossia nel caso di specie, che i moduli fotovoltaici contengono celle prodotte da uno dei produttori malesi o taiwanesi esentati ( 50 ). Tale interpretazione non confligge poi in alcun modo con la giurisprudenza menzionata dalle società imputate ( 51 ). 51. In conclusione, l’interpretazione dei termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» di cui ai regolamenti di esecuzione in causa, effettuata nel contesto delle disposizioni e delle misure antielusione antidumping e anti-sovvenzioni alla luce delle finalità di tali disposizioni e misure fa propendere per l’interpretazione in senso estensivo di tali termini come facente riferimenti alla «provenienza» e non alla «spedizione» in senso stretto. 2. Sulle conseguenze sugli obblighi di dichiarazione doganale 52. Nella seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga poi sulle conseguenze pratiche derivanti dall’interpretazione dei termini «provenienti dalla Malaysia o da Taiwan» sugli obblighi doganali incombenti per gli importatori nel caso di importazioni di moduli fotovoltaici quali quelli in causa. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se tali moduli debbano essere dichiarati indicando la Malaysia o Taiwan come «paese di spedizione», nonché quali codici merce debbano essere usati. Tale giudice nutre dubbi sulla possibilità per gli importatori di poter espletare in concreto le formalità richieste dai regolamenti di esecuzione in causa. 53. Al riguardo, coerentemente con quanto detto al precedente paragrafo 50, in un sistema fondato sulla responsabilizzazione dell’importatore, spetta a quest’ultimo al fine di poter beneficiare delle esenzioni, dimostrare che le merci importate nell’Unione possono essere esentate dalle misure antidumping o anti-sovvenzioni. È pertanto sua responsabilità soddisfare i requisiti formali richiesti dalla normativa rilevante ed indicare i vari codici TARIC pertinenti. Nella presente fattispecie, quindi, per poter beneficiare delle esenzioni in questione, doveva risultare in modo non equivoco dalla dichiarazione doganale che i moduli fotovoltaici in causa contenevano celle prodotte in Malaysia e a Taiwan da produttori esentati ai sensi dei regolamenti di esecuzione in causa e doveva essere altresì fornita tutta la documentazione relativa completa, nella misura del possibile, di tutte le informazioni richieste. 54. Le società imputate tuttavia sollevano una serie di questioni riprese dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio. 55. In primo luogo, si pone la questione dell’indicazione del «paese di spedizione/esportazione» nella casella 15 di cui all’Allegato 9, del regolamento delegato 2016/341. 56. Al riguardo, in alcune versioni linguistiche come quella inglese o quella italiana, in cui vengono usati termini differenti nei regolamenti di esecuzione in causa e nella normativa doganale ( 52 ), la questione non appare problematica. Tuttavia, nelle versioni linguistiche in cui viene usata la stessa terminologia nelle due normative, come ad esempio quella francese o quella della lingua di procedura, ossia il neerlandese ( 53 ), l’utilizzo degli stessi termini può, invece, effettivamente dare luogo a confusione. 57. In tale contesto, ritengo che nonostante tali incoerenze linguistiche, sia chiaro che il «paese di spedizione» di cui alla citata casella 15 è quello da cui i moduli sono stati materialmente spediti – che non corrisponde necessariamente a quello di «provenienza» ai sensi delle misure antielusione –, ossia nei casi di specie la Corea del Sud o il Vietnam. Ciò si desume sia, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, dalle note alla casella 15 ( 54 ) sia dall’utilizzo della terminologia coerente delle altre versioni linguistiche come quella inglese e quella italiana. 58. Ciò detto tuttavia, come rilevato dalla Commissione in udienza al fine di far risultare in modo non equivoco che i moduli fotovoltaici in causa contenevano celle prodotte in Malaysia e a Taiwan da produttori esentati era ben possibile, e anzi necessario, indicare nella casella 33, riguardante il «codice delle merci», insieme al codice pertinente per i moduli fotovoltaici, il codice TARIC relativo alle celle prodotte dai produttori malesi o taiwanesi esentati pertinenti con il codice addizionale TARIC relativo al produttore specifico quale indicato nei regolamenti di esecuzione in causa. 59. In secondo luogo, alcune delle società imputate sostengono che fosse impossibile effettuare e allegare le dichiarazioni richieste dai regolamenti di esecuzione in causa, in particolare, perché non esisteva il codice addizionale TARIC dei produttori sudcoreani o vietnamiti dei moduli fotovoltaici. Tuttavia alla lettura rispettivamente dell’articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti 2016/184 e 2016/185 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti 2017/366 e 2017/367, non risulta che fosse impossibile nel caso di specie effettuare e allegare tali dichiarazioni. In primo luogo, tali dichiarazioni devono essere effettuate «dal produttore o dallo speditore» che ha emesso la fattura. Nel caso di specie tale soggetto appare poter essere il produttore sudcoreano o vietnamita che ha prodotto il modulo fotovoltaico e non il produttore malese o taiwanese che ha prodotto la cella. Non si vede perché tale soggetto non potesse essere in grado di emettere una dichiarazione del genere. In secondo luogo, quanto al contenuto della dichiarazione pur non potendo essere indicato il codice addizionale TARIC del produttore sudcoreano o vietnamita – il quale non esiste non essendo tali produttori presi in considerazione nei regolamenti di esecuzione in causa – poteva e doveva essere indicato, invece, come esplicitamente richiesto, il codice addizionale TARIC (oltre alla denominazione e all’indirizzo) del produttore malese o taiwanese delle celle fotovoltaiche di cui era costituito il modulo, esentato dalle misure antielusione. 3. Conclusione sulla prima questione pregiudiziale 60. Risulta da tutte le considerazioni che precedono che i termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» di cui ai regolamenti di esecuzione in causa, devono essere interpretati nel senso che essi fanno riferimento alla provenienza dei moduli fotovoltaici in questione. Di conseguenza, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, che sono stati assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o a Taiwan e sono stati successivamente importati nell’Unione dalla Corea del Sud o dal Vietnam, devono essere considerati come «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan», ai sensi di tali regolamenti di esecuzione. Tali moduli o pannelli fotovoltaici devono essere dichiarati come aventi come «paese di spedizione», ai sensi della casella 15 di cui all’Allegato 9, Appendice C. 1, nel titolo II. C del regolamento delegato 2016/341 la Corea del Sud o il Vietnam e devono essere indicati con i codici merce rilevanti per moduli o pannelli fotovoltaici «importati dalla Malaysia o da Taiwan». B. Sulla terza questione pregiudiziale 61. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se la dichiarazione figurante sulla fattura commerciale in buona e debita forma debba rispettare i termini esatti e i requisiti formali richiesti dai regolamenti di esecuzione in causa ( 55 ) oppure se sia possibile per gli importatori discostarsi da tali termini e requisiti formali, basandosi o meno su altri elementi di prova che attestino l’esattezza e l’autenticità della dichiarazione in fattura. 62. Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza che le disposizioni che prevedono esenzioni ai dazi antidumping e compensativi sono soggette a un’interpretazione restrittiva. In effetti tali esenzioni possono essere concesse solo a determinate condizioni, in casi specificatamente previsti, e costituiscono quindi eccezioni al regime normale dei dazi antidumping e compensativi ( 56 ). 63. Secondo tale giurisprudenza le pertinenti disposizioni dei regolamenti di esecuzione che prevedono requisiti di forma specifici per poter beneficiare delle esenzioni ivi previste devono quindi essere interpretate in senso restrittivo. Ne consegue che, in principio, non devono essere ammesse eccezioni a tali requisiti di forma, i quali hanno la funzione di attestare la veridicità delle informazioni riguardanti i prodotti importati che beneficiano delle esenzioni. La dichiarazione sulla fattura commerciale in buona e debita forma prevista da tali disposizioni deve pertanto contenere, nella misura del possibile, tutti gli elementi e le informazioni la cui menzione è richiesta ai sensi di tali disposizioni. Di conseguenza, le dichiarazioni che non contengono tutte le informazioni richieste non possono, in principio, essere accettate. 64. Ciò detto, tuttavia, un’interpretazione di tali disposizioni che negasse la concessione delle esenzioni ad un importatore in ragione della mancata indicazione nella documentazione richiesta di un’informazione che non è possibile fornire in quanto non esiste è, a mio avviso, irragionevole e contraria al principio di proporzionalità. Così, come già detto al precedente paragrafo 59 delle presenti conclusioni, nella presente fattispecie non era materialmente possibile per gli importatori indicare nella dichiarazione richiesta dalle disposizioni pertinenti il codice addizionale TARIC del produttore sudcoreano o vietnamita, in quanto tale codice non esisteva non essendo tali produttori presi in considerazione nei regolamenti di esecuzione in causa. In tali circostanze, la mancata menzione del codice addizionale TARIC nella suddetta dichiarazione non può, a mio avviso, portare alla negazione della concessione delle esenzioni in questione, nella misura in cui venga accertata dalle autorità nazionali competenti, eventualmente sulla base di altri elementi, la veridicità delle affermazioni contenute nella dichiarazione stessa. Tali altri elementi possono essere costituiti, ad esempio, dalle fatture di acquisto delle celle fotovoltaiche da parte del produttore vietnamita o sudcoreano dal produttore malese o taiwanese esentato. 65. Di conseguenza occorre, a mio avviso, rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che l’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e l’articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367 devono essere interpretati nel senso che le dichiarazioni ivi previste devono contenere tutti gli elementi e le informazioni la cui menzione è richiesta ai sensi di tali disposizioni, fatti salvi elementi o informazioni che non sia materialmente possibile fornire in quanto non esistenti. In tal caso le autorità nazionali competenti possono, ove necessario e appropriato, accertare la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare delle esenzioni previste da tali regolamenti di esecuzione eventualmente sulla base di altri elementi pertinenti. C. Qualche considerazione sul procedimento principale 66. Al di là delle risposte alle questioni pregiudiziali, ritengo opportuno formulare ulteriori osservazioni, che potrebbero risultare di supporto al giudice di rinvio nella determinazione della controversia pendente davanti alla sua autorità. 67. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano risultare utili per definire la controversia sottoposta al suo esame, a prescindere dal fatto che il giudice del rinvio vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare la propria questione( 57 ). 68. Al riguardo, ricordo che la controversia sottoposta all’esame del giudice del rinvio concerne un procedimento penale nei confronti delle società imputate per condotte menzionate al precedente paragrafo 13. 69. Orbene, dalle considerazioni svolte in queste conclusioni si evince chiaramente che l’interpretazione dei termini «provenienti da» (in tutte le lingue e certamente in neerlandese) nel contesto delle misure antielusione in questione non sia effettivamente così limpida, in particolare con riferimento alla sovrapposizione terminologica con i termini «paese di spedizione» di cui alla normativa doganale ( 58 ). Una tale situazione di incertezza potrebbe riflettersi dunque anche sulla questione del corretto utilizzo dei codici merci corrispondenti e, conseguentemente, sull’ampiezza e sulla proporzionalità delle sanzioni da irrogare in presenza di eventuali violazioni. 70. Naturalmente, come da giurisprudenza consolidata, spetta allo Stato membro stabilire la natura delle sanzioni (amministrative o penali) da comminare in caso di inosservanza della normativa comunitaria. Tali sanzioni devono comunque essere efficaci, proporzionate e dissuasive ( 59 ). 71. Ciò ribadito, spetta al giudice del rinvio stabilire, secondo le circostanze e gli elementi specifici propri a ciascuna fattispecie su cui è chiamato a giudicare ed in base alle disposizioni del proprio ordinamento, se l’eventuale situazione di incertezza giuridica riguardo al significato da attribuire ai termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» in neerlandese possa o meno giustificare l’imposizione di una sanzione penale nel procedimento principale per le condotte in questione o possa eventualmente costituire una qualche forma di attenuante alla responsabilità penale. 72. Al riguardo, tuttavia, mi limito ad osservare che secondo la costante giurisprudenza, il principio di certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i singoli, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Detto principio impone in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza ( 60 ). 73. Risulta inoltre dalla giurisprudenza che il principio di legalità in materia penale, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, e che costituisce un’espressione particolare del principio generale della certezza del diritto, implica, in particolare, che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale ( 61 ). 74. Spetta dunque al giudice del rinvio trarre, se e ove necessario, le conseguenze in concreto derivanti da tali principi giurisprudenziali nel procedimento principale. III. Conclusione 75. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima e alla terza questione pregiudiziale sottoposte dal Rechtbank van eerste aanleg te [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) come segue: I termini «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» di cui ai regolamenti di esecuzione 2016/184, 2016/185, 2017/366 e 2017/367, devono essere interpretati nel senso che essi fanno riferimento alla «provenienza» dei moduli fotovoltaici in questione. Di conseguenza, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, che sono stati assemblati in Corea del Sud o Vietnam con celle fotovoltaiche prodotte in Malaysia o a Taiwan e sono stati successivamente importati nell’Unione dalla Corea del Sud o dal Vietnam, devono essere considerati come «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan», ai sensi di tali regolamenti di esecuzione. Detti moduli o pannelli fotovoltaici devono essere dichiarati come aventi come «paese di spedizione», ai sensi della casella 15 di cui all’Allegato 9, Appendice C. 1, nel titolo II. C del regolamento delegato 2016/341 la Corea del Sud o il Vietnam e devono essere indicati con i codici merce rilevanti per moduli o pannelli fotovoltaici «importati dalla Malaysia o da Taiwan». L’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e l’articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367 devono essere interpretati nel senso che le dichiarazioni ivi previste devono contenere tutti gli elementi la cui menzione è richiesta ai sensi di tali disposizioni, fatti salvi elementi o informazioni che non sia materialmente possibile fornire in quanto non esistenti. In tal caso le autorità nazionali competenti possono, ove necessario e appropriato, accertare la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare delle esenzioni previste da tali regolamenti di esecuzione eventualmente sulla base di altri elementi pertinenti. 1 Lingua originale: l’italiano. 2 Al riguardo, v. anche conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 1). 3 NV [OSCURATO:PERSONA] (Belgium), Gerlach & Co NV, BO BayWa r.e. [OSCURATO:PERSONA] SARL, BO Bejulo, BO Memodo, BO Densys pv5, BO HelioActive Rendszerintegrátor e BO [OSCURATO:PERSONA]. 4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1). 5 Regolamento (UE) n. 1239/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 135, pag. 66). 6 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU 2016, L 37, pag. 56). 7 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione dell’11 febbraio 2016 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU 2016, L 37, pag. 76). 8 V. articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti 2016/184 e 2016/185. 9 V. articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti 2016/184 e 2016/185. 10 V., più specificamente, articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti 2016/184 e 2016/185. 11 V. articolo 1, paragrafo 4, dei regolamenti 2016/184 e 2016/185. 12 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione del 1º marzo 2017 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU 2017, L 56, pag. 1) (GU 2018, L 183, pag. 1). 13 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione del 1º marzo 2017 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU 2017, L 56, pag. 131) (GU 2018, L 183, pag. 1). 14 V. considerando 783 e 784 del regolamento di esecuzione 2017/366, nonché considerando 372 e 373 del regolamento di esecuzione 2017/367. 15 V. considerando 786 e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/366 e considerando 375 e articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/367. 16 V. articolo 4, paragrafo 3, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367. 17 Solo in due occasioni i moduli fotovoltaici sono stati indicati come originari e provenienti da Taiwan, v. punto 3 della decisione di rinvio. 18 Ad eccezione dei due casi indicati alla nota precedente. 19 Rubricato «[f]ormalità relative all’immissione in libera pratica, al regime di uso finale, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e di deposito doganale». 20 Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU 2016, L 69, pag. 1). 21 OCM(2019)10202. 22 V, il titolo, i considerando 5, 6, 17 e 18 e articolo 1, paragrafi 1 e 3, dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185, nonché articolo 4, paragrafo 1, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367. 23 Il giudice del rinvio si riferisce alla sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK (C‑209/20, EU:C:2021:400), riguardante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 2013, L 341, pag. 47). Adesso la questione è regolata dall’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1). 24 V. la casella 15 citata al paragrafo 15 supra . 25 V., ex multis , sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza citata, in prosieguo la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 26 Appaiono appartenere a tale primo gruppo le versioni portoghese («expedidos da Malásia e de Taiwan»), slovacca («odosielaných z Malajzie a Taiwanu»), ceca («odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu»), bulgara («изпращан от Малайзия и Тайван»), croata («poslanih iz Malezije i Tajvana»), estone («Malaisiast ja Taiwanist lähetatud»), lettone («kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas»), lituana («siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano»); svedese («avsända från Malaysia och Taiwan»), danese («afsendt fra Malaysia og Taiwan»); ungherese («Malajziában és Tajvanon feladott»), polacca («wysyłanych z Malezji i z Tajwanu»), slovena («poslanih iz Malezije ali s Tajvana»), finlandese («Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjen») e rumena («expediate din Malaysia și din Taiwan»). 27 «Procedentes de Malasia y Taiwán» in spagnolo, «προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν», in greco. 28 Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 88. 29 A titolo dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21) e dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55). 30 Al riguardo v. le osservazioni contenute ai paragrafi da 37 a 39 delle conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, ove altri riferimenti giurisprudenziali). 31 Infatti, anche la normativa antielusione in materia di anti-sovvenzioni, come quella antielusione in materia di antidumping, non trova alcun fondamento nelle regole dell’OMC (v., per analogia, le osservazioni dell’avvocato generale Pitruzzella menzionate alla nota precedente). 32 La normativa doganale è riconducibile alla competenza in materia di unione doganale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), TFUE mentre le normative antidumping e anti-sovvenzioni sono riconducibili a quella in materia di politica commerciale comune di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE. 33 Le normative antidumping e anti-sovvenzioni si fondano sulle competenze in materia di politica commerciale comune (articolo 207, paragrafo 2 TFUE), mentre il diritto doganale si fonda anche sulle competenze in materia di unione e cooperazione doganale (in particolare articolo 33 TFUE) e in materia di mercato interno (articolo 114 TFUE). 34 Al riguardo v. sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑362/20, EU:C:2021:612, punto 67 e giurisprudenza citata) nonché le conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Jebsen & Jessen (C‑543/19, EU:C:2020:555, paragrafi 43 e 52). 35 V., al riguardo, in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑571/12, EU:C:2014:102, punto 32). 36 V., al riguardo, in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C‑48/98, EU:C:1999:548, punto 48). 37 Al riguardo v. sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑362/20, EU:C:2021:612, punto 68). 38 Sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:440, punto 33). 39 Il carattere autonomo e distinto delle nozioni di diritto antidumping da quelle di diritto doganale è stato evidenziato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 90. Al riguardo v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 81). 40 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 96 e giurisprudenza citata. 41 Conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 40). 42 V. sentenza del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione (T‑246/22, EU:T:2024:880, punto 42). 43 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 102, 103 e 104 e giurisprudenza citata. 44 I produttori esentati sono elencati agli articoli 1, paragrafo 1 dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e agli articoli 4, paragrafo 1, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367. 45 V. al riguardo sentenza del 20 maggio 2021, Renesola UK (C‑209/20, EU:C:2021:400, punti 43 e 50). 46 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 90. 47 Conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafo 81). 48 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 91 e 97. 49 V., al riguardo, sentenza del 5 settembre 2024, W. GmbH (C‑67/23, EU:C:2024:680, punto 74). 50 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 92 e 97. 51 Tali società si riferiscono, in primo luogo, alla sentenza del 5 settembre 2024, W. GmbH (C‑67/23, EU:C:2024:680), la quale tuttavia si iscrive in un contesto totalmente diverso dalle misure di difesa commerciale, quello dell’istituzione di misure restrittive in ragione delle gravi e ripetute violazioni dei diritti umani da parte del regime militare della Birmania/Myanmar. In secondo luogo, dette società menzionano l’ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑152/16, EU:T:2017:446), in cui il Tribunale si è tuttavia limitato a dichiarare il difetto di interesse ad agire del ricorrente in causa. 52 Così, in inglese i regolamenti di esecuzione in causa usano i termini «consigned from Malaysia and Taiwan» e la casella 15 è rubricata «dispatch». In italiano i regolamenti di esecuzione in causa usano i termini «provenienti dalla Malaysia e Taiwan» e la casella 15 è rubricata «paese di spedizione». 53 Così, in francese i regolamenti di esecuzione in causa usano i termini « expediés de Malaisie et Taiwan» e la casella 15 è rubricata «pays d’ expedition ». In neerlandese i regolamenti di esecuzione in causa usano i termini « verzonden uit Maleisië en Taiwan» e la casella 15 è rubricata «Land van verzending ». 54 V. punto 27 della decisione di rinvio. 55 V. articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2016/184 e 2016/185 e articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti di esecuzione 2017/366 e 2017/367. 56 Sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:440, punto 46). 57 Sentenza del 9 novembre 2023, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (Ambito d’applicazione della direttiva rimpatri) (C‑257/22, EU:C:2023:852, punto 31 e giurisprudenza citata). 58 In particolare la citata casella 15 di cui all’Allegato 9, Appendice C. 1, nel titolo II. C del regolamento delegato 2016/341. 59 Sentenza del 26 ottobre 1995, Siesse (C‑36/94, EU:C:1995:351, punti 20 e 24). 60 Al riguardo v. ex multis, sentenze del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a. (C‑590/24, EU:C:2026:41, punto 73), del 29 gennaio 2026, Keladis I et Keladis II (C‑72/24 e C‑73/24, EU:C:2026:51, punto 163 e giurisprudenza citata), del 30 aprile 2025, Alenopik (C‑745/23, EU:C:2025:294, punto 31 e giurisprudenza citata). 61 Al riguardo v. sentenza del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a. (C‑590/24, EU:C:2026:41, punto 74 e giurisprudenza citata).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris