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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 20880/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18851/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M A TTEO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 677/2018 depositata il 13/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Bergamo, la quale aveva a sua volta rigettato la domanda proposta dal Pontrelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Per quanto qui rileva, il Pontrelli aveva agito quale cessionario del credito vantato dal padre dei convenuti, deducendo che il genitore aveva mut u ato ai figli , tramite un terzo s oggetto, la complessiva somma di € 152.350,00.

Secondo l’esposizione di parte, l a dazione era avvenuta mediante due assegni circolari, intestati a ciascuno dei due figli, del pari importo di € 76.175,00.

La somma sarebbe stata mutuata dal genitore al fine di patrimonializzare una società dei figli , onde consentire a questa stessa società l’acquisto di un immobile.

La Corte d’appello, per quanto qui rileva, ha ritenuto che l’attore non avesse fornito la prova del titolo della restituzione, non essendo sufficiente a questo fine la scrittura di cessione del credito.

La corte territoriale ha poi esaminato le vicende seguite alla comunicazione della cessione, ritenendo che non si potesse da esse desumere alcun riconoscimento del debito .

Quanto ai documenti prodotti nel grado da parte attrice , la corte territoriale ha ritenut o inammissibil e la produzione , in quanto tardiva.

Essa ha aggiunto che le giustificazioni addotte in proposito dall’appellante, di essersi attivato nella ricerca della prova solo dopo avere preso contezza delle difese dei convenuti, erano inconsistenti, non comprendendosi allora la ragione per cui egli non si fosse attivato subito dopo il mutamento del rito disposto dal primo giudice.

La corte territoriale ha aggiunto ancora che, ad ogni modo, i documenti non avevano valore decisivo al fine della prova del titolo della restituzione.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pontrelli, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Si difendonogli intimati con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 769, 782 e 809 c.c.

La tesi che ispira la complessa censura si sviluppa secondo i seguenti passaggi logici: -la consegna della somma di denaro, dal genitore ai figli, è fatto incontroverso; -coloro che avevano ricevuto le somme, dopo avere persino negato il fatto storico , avevano indicato , quale causa dello spostamento patrimoniale, la donazione indiretta; -tuttavia, i fatti dedotti dai convenuti a sostegno di tale assunto non erano idonei, nella situazione concreta e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, a corroborare la corrispondente deduzione, in difetto dei requisiti oggettivi e soggettiv i della donazione; -conseguentemente la deduzione non era idonea g iustificare l’inversione dell’onere della prova; -la corte territoriale, nonostante apposito motivo di appello, ha omesso la pronunzia su tali considerazioni, incorrendo così nella violazione dell’art 112 c.p.c.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 345, 115 e 116 c.p.c.

In via subordinata il ricorrente sostiene che, seppure fosse a suo carico l’onere di dare la prova dell’obbligo restitutorio, questa era stata data tramite idonea produzione documentale, costituita da un assegno a firma di Alessan dra Marchetti.

La Corte d’appello, laddove ha ritenuto tardiva la produzione, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’esigenza della stessa produzione era sorta a seguito del rinvio della causa disposto dal primo giudice ex art. 281 - sexies c.p.c., allorché fu ventilata l’opportunità di produrre documentazione idonea a comprovare l’obbligo di restituzione.

Si rimprovera inoltre alla corte territoriale di aver valutato in modo superficiale tale prova documentale, la quale era invece idonea ad escludere l’esistenza della liberalità, dedotta in modo strumentale dalle controparti.

In ogni caso il documento andava ammesso nel grado, costituendo nuova prova indispensabile ai fini della decisione.

Il primo motivo è infondato, alla luce del seguente principio: «La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiensnon confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo unasomma di danaro essereconsegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa,onere questo che si estende alla prova di untitolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diversotitolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.

Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione disomme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenutaconsegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione» (Cass. n. 30944/2018; n. 9541/2010).

La sentenza impugnata è perfettamente in linea con tale principio.

In quanto la corte territoriale ha riconosciuto che l’attore non aveva assolto al proprio onere, l’indagine sulla sussistenza dei requisiti, formali e sostanziali, del titolo liberale accampato dai convenuti era del tutto irrilevante.

La pronunzia di Cass. n. 17050 del 2014, invocata dal ricorrente, non apporta alcun argomento alla tesi sostenuta con il motivo in esame.

Tale decisione, infatti, in primo luogo conferma incondizionatamente il principio, applicato nel caso in esame della sentenza impugnata, in base al quale è a carico di chi pretende la restituzione di una somma di provare «non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, rico noscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova».

La pronunzia in esame, dopo avere incondizionatamente riconosciuto la validità del principio, ha aggiunto che esso deve essere precisato nel senso che «la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta».

A tale rilievo, la Corte di legittimità, nella pronunzia di Cass. n. 17050 del 2014, ha aggiunto che «qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta.

In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri».

La pronunzia in esame (Cass. n. 17050 del 2014), intesa nel suo reale significato, è riferita specificamente all’ipotesi che il convenuto non abbia allegato alcun titolo idoneo a giustificare il trattenimento della somma, mentre nel caso in esame il titolo è stato invocato, ricadendo pertanto la fattispecie nell’ipotesi generale.

Le considerazioni proposte dal ricorrente, sulla supposta inverosimiglianza del titolo liberale dedotto dai convenuti, per sé stesse, non interferiscono con l’onere probatorio, che rimane a carico dell’attore.

Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Questa Corte chiarito che «la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012» (Cass. n. 21066/2021; n. 6590/2017).

La sentenza di primo grado è stata pubblicata l’8 marzo 2016: quindi l’ammissibilità dei nuovi documenti supponeva la dimostrazione della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile, come giustamente riconosciuto dalla corte d’appello.

Il ricorrente non ha dato tale dimostrazione, se è vero che, ancora in questa sede, egli deduce di non essersi attivato prima al fine di reperire le prove della inesistenza della donazione, perché, in sede stragiudiziale, i convenuti si erano difesi sulla base di diverse ragioni.

Senza che sia minimamene necessario prendere posizione sulla (dubbia) idoneità, già in astratto, di una simile giustificazione a costituire causa non imputabile della omessa produzione, resterebbe ancora da spiegare il perché la produzione non sia stata curata dopo il deposito della comparsa di risposta.

A tale obiezione, proposta con la sentenza impugnata, il ricorrente obietta a sua volta che la corte di merito non avrebbe tenuto conto che la produzione fu curata dopo che il giudice di primo grado, nel disporre il rinvio della causa ex art. 281 sexies c.p.c., «ebbe a ventilare l’opportunità di produrre documentazione atta a comprovare l’obbligo di restituzione della somma da parte dei convenuti».

Si sottolinea che, in quel momento, i termini per il deposito delle memorie di intermedie erano scaduti .

La giustificazione è del pari inconsistente, essendo fin troppo chiaro che l’onere della prova sussisteva prima e a prescindere dall’invito giudiziale.

Il motivo censura, inoltre, la valutazione dei documenti compiuta dalla corte d’appello, nonostante la ritenuta inammissibilità della produzione.

Per questa parte il motivo è inammissibile, investendo considerazioni prive di incidenza sulla decisione, autonomamente fondata, per questa parte, sulla inammissibilità della produzione.

Le affermazioni ad abundantiam e p roposte in via di mera ipotesi, in quanto priva efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18851/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M A TTEO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 677/2018 depositata il 13/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Bergamo, la quale aveva a sua volta rigettato la domanda proposta dal Pontrelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Per quanto qui rileva, il Pontrelli aveva agito quale cessionario del credito vantato dal padre dei convenuti, deducendo che il genitore aveva mut u ato ai figli , tramite un terzo s oggetto, la complessiva somma di € 152.350,00. Secondo l’esposizione di parte, l a dazione era avvenuta mediante due assegni circolari, intestati a ciascuno dei due figli, del pari importo di € 76.175,00. La somma sarebbe stata mutuata dal genitore al fine di patrimonializzare una società dei figli , onde consentire a questa stessa società l’acquisto di un immobile. La Corte d’appello, per quanto qui rileva, ha ritenuto che l’attore non avesse fornito la prova del titolo della restituzione, non essendo sufficiente a questo fine la scrittura di cessione del credito. La corte territoriale ha poi esaminato le vicende seguite alla comunicazione della cessione, ritenendo che non si potesse da esse desumere alcun riconoscimento del debito . Quanto ai documenti prodotti nel grado da parte attrice , la corte territoriale ha ritenut o inammissibil e la produzione , in quanto tardiva. Essa ha aggiunto che le giustificazioni addotte in proposito dall’appellante, di essersi attivato nella ricerca della prova solo dopo avere preso contezza delle difese dei convenuti, erano inconsistenti, non comprendendosi allora la ragione per cui egli non si fosse attivato subito dopo il mutamento del rito disposto dal primo giudice. La corte territoriale ha aggiunto ancora che, ad ogni modo, i documenti non avevano valore decisivo al fine della prova del titolo della restituzione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pontrelli, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Si difendonogli intimati con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 769, 782 e 809 c.c. La tesi che ispira la complessa censura si sviluppa secondo i seguenti passaggi logici: -la consegna della somma di denaro, dal genitore ai figli, è fatto incontroverso; -coloro che avevano ricevuto le somme, dopo avere persino negato il fatto storico , avevano indicato , quale causa dello spostamento patrimoniale, la donazione indiretta; -tuttavia, i fatti dedotti dai convenuti a sostegno di tale assunto non erano idonei, nella situazione concreta e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, a corroborare la corrispondente deduzione, in difetto dei requisiti oggettivi e soggettiv i della donazione; -conseguentemente la deduzione non era idonea g iustificare l’inversione dell’onere della prova; -la corte territoriale, nonostante apposito motivo di appello, ha omesso la pronunzia su tali considerazioni, incorrendo così nella violazione dell’art 112 c.p.c. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 345, 115 e 116 c.p.c. In via subordinata il ricorrente sostiene che, seppure fosse a suo carico l’onere di dare la prova dell’obbligo restitutorio, questa era stata data tramite idonea produzione documentale, costituita da un assegno a firma di Alessan dra Marchetti. La Corte d’appello, laddove ha ritenuto tardiva la produzione, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’esigenza della stessa produzione era sorta a seguito del rinvio della causa disposto dal primo giudice ex art. 281 - sexies c.p.c., allorché fu ventilata l’opportunità di produrre documentazione idonea a comprovare l’obbligo di restituzione. Si rimprovera inoltre alla corte territoriale di aver valutato in modo superficiale tale prova documentale, la quale era invece idonea ad escludere l’esistenza della liberalità, dedotta in modo strumentale dalle controparti. In ogni caso il documento andava ammesso nel grado, costituendo nuova prova indispensabile ai fini della decisione. Il primo motivo è infondato, alla luce del seguente principio: «La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiensnon confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo unasomma di danaro essereconsegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa,onere questo che si estende alla prova di untitolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diversotitolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione disomme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenutaconsegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione» (Cass. n. 30944/2018; n. 9541/2010). La sentenza impugnata è perfettamente in linea con tale principio. In quanto la corte territoriale ha riconosciuto che l’attore non aveva assolto al proprio onere, l’indagine sulla sussistenza dei requisiti, formali e sostanziali, del titolo liberale accampato dai convenuti era del tutto irrilevante. La pronunzia di Cass. n. 17050 del 2014, invocata dal ricorrente, non apporta alcun argomento alla tesi sostenuta con il motivo in esame. Tale decisione, infatti, in primo luogo conferma incondizionatamente il principio, applicato nel caso in esame della sentenza impugnata, in base al quale è a carico di chi pretende la restituzione di una somma di provare «non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, rico noscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova». La pronunzia in esame, dopo avere incondizionatamente riconosciuto la validità del principio, ha aggiunto che esso deve essere precisato nel senso che «la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta». A tale rilievo, la Corte di legittimità, nella pronunzia di Cass. n. 17050 del 2014, ha aggiunto che «qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri». La pronunzia in esame (Cass. n. 17050 del 2014), intesa nel suo reale significato, è riferita specificamente all’ipotesi che il convenuto non abbia allegato alcun titolo idoneo a giustificare il trattenimento della somma, mentre nel caso in esame il titolo è stato invocato, ricadendo pertanto la fattispecie nell’ipotesi generale. Le considerazioni proposte dal ricorrente, sulla supposta inverosimiglianza del titolo liberale dedotto dai convenuti, per sé stesse, non interferiscono con l’onere probatorio, che rimane a carico dell’attore. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Questa Corte chiarito che «la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012» (Cass. n. 21066/2021; n. 6590/2017). La sentenza di primo grado è stata pubblicata l’8 marzo 2016: quindi l’ammissibilità dei nuovi documenti supponeva la dimostrazione della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile, come giustamente riconosciuto dalla corte d’appello. Il ricorrente non ha dato tale dimostrazione, se è vero che, ancora in questa sede, egli deduce di non essersi attivato prima al fine di reperire le prove della inesistenza della donazione, perché, in sede stragiudiziale, i convenuti si erano difesi sulla base di diverse ragioni. Senza che sia minimamene necessario prendere posizione sulla (dubbia) idoneità, già in astratto, di una simile giustificazione a costituire causa non imputabile della omessa produzione, resterebbe ancora da spiegare il perché la produzione non sia stata curata dopo il deposito della comparsa di risposta. A tale obiezione, proposta con la sentenza impugnata, il ricorrente obietta a sua volta che la corte di merito non avrebbe tenuto conto che la produzione fu curata dopo che il giudice di primo grado, nel disporre il rinvio della causa ex art. 281 sexies c.p.c., «ebbe a ventilare l’opportunità di produrre documentazione atta a comprovare l’obbligo di restituzione della somma da parte dei convenuti». Si sottolinea che, in quel momento, i termini per il deposito delle memorie di intermedie erano scaduti . La giustificazione è del pari inconsistente, essendo fin troppo chiaro che l’onere della prova sussisteva prima e a prescindere dall’invito giudiziale. Il motivo censura, inoltre, la valutazione dei documenti compiuta dalla corte d’appello, nonostante la ritenuta inammissibilità della produzione. Per questa parte il motivo è inammissibile, investendo considerazioni prive di incidenza sulla decisione, autonomamente fondata, per questa parte, sulla inammissibilità della produzione. Le affermazioni ad abundantiam e p roposte in via di mera ipotesi, in quanto priva efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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