CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1986
Cassazione n. 41851/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1986 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. D'ARRIGO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di false attestazioni ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'art.95 Dpr 115/2002 e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al trattamento sanziona- torio evidenziando la carenza di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio e al mancato contenimento nei minimo edittale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione laddove il giudice di appello aveva posto in rilievo i plurimi precedenti del prevenuto, che connotavano di aumentata antidoverosità la condotta omissiva e tenuto conto del fatto che, una volta riconosciuto l'aumento per la recidiva nella misura di due terzi, la pena applicata risulta appunto modulata sulla base di minimi edittali. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensor