CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40152/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla sussisterza della condizione di procedibilità è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, evidenziava come la persona che aveva sporto querela fosse identificabile nella "persona offesa", tenuto conto che la stessa si vedeva recapitare una bolletta di consumi per il considerevole importo di oltre 800 euro in seguito all'azione truffaldina posta dalla Mazzotta (pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo ed il terzo motivo non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvononella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove non consentita in sede di legittimità; invero la Corte di merito offriva una dettagliata ed esaustiva motivazione in ordine alla conferma dell'accertamento di responsabilità e, segnatamente alla individuazione nel ricorrente dell'autore del reato contestato (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.