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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00732/2025

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11084/2020 del ruolo generale, proposto DA la C HIESA P ARROCCHIALE S AN G IUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Novara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] .7.

COMMA 1, LETT .

I ), D .

LGS .504/1992 S CUOLA M ATERNA il C [OSCURATO:PERSONA] N OVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 3 giugno 2020, n. 160, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1107/4/2019, depositata il 21 ottobre 2019, non notificata.

U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 14 novembre 2024.

R [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2010 e 2011 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuola dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna (censito al foglio 97, mappale 71, sub. 16), nonché per nove mesi dell’anno 2010 con riferimento ad altro immobile locato alla Provincia di Novara (censito al foglio *7, mappale 69, sub. 11), con riferimento ai quali la [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere l’intera imposta;

2. la Commissione regionale accoglieva l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 78/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Novara, negando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni: a. l’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 e sub 11) era stata locata per nove mesi alla Provincia di Novara, il che confermava il carattere commerciale dell’utilizzo; b. nell’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 e sub 16) era stata svolta negli anni in questione l’attività di scuola materna, avente carattere commerciale in quanto, in sede di dichiarazione IRAP, erano stati dichiarati ricavi per gli importi di 456.161,00 € e 444.892,00 € e dai bilanci prodotti emergeva che i costi dell’attività didattica erano quasi esclusivamente sostenuti grazie alle rette versate dagli alunni;

3. la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 21 aprile 2020, articolando quattro motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;

4. il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato in data 19 giugno 2020, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380- bis.1., c.p.c.; C [OSCURATO:PERSONA] :

1. anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C- 624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”;

2. in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11084/2020 del ruolo generale, proposto DA la C HIESA P ARROCCHIALE S AN G IUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Novara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] .7. COMMA 1, LETT . I ), D . LGS .504/1992 S CUOLA M ATERNA il C [OSCURATO:PERSONA] N OVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 3 giugno 2020, n. 160, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1107/4/2019, depositata il 21 ottobre 2019, non notificata. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 14 novembre 2024. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2010 e 2011 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuola dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna (censito al foglio 97, mappale 71, sub. 16), nonché per nove mesi dell’anno 2010 con riferimento ad altro immobile locato alla Provincia di Novara (censito al foglio *7, mappale 69, sub. 11), con riferimento ai quali la [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere l’intera imposta; 2. la Commissione regionale accoglieva l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 78/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Novara, negando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni: a. l’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 e sub 11) era stata locata per nove mesi alla Provincia di Novara, il che confermava il carattere commerciale dell’utilizzo; b. nell’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 e sub 16) era stata svolta negli anni in questione l’attività di scuola materna, avente carattere commerciale in quanto, in sede di dichiarazione IRAP, erano stati dichiarati ricavi per gli importi di 456.161,00 € e 444.892,00 € e dai bilanci prodotti emergeva che i costi dell’attività didattica erano quasi esclusivamente sostenuti grazie alle rette versate dagli alunni; 3. la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 21 aprile 2020, articolando quattro motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.; 4. il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato in data 19 giugno 2020, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380- bis.1., c.p.c.; C [OSCURATO:PERSONA] : 1. anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C- 624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”; 2. in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in
Sentenza Cassazione n. 00732/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris