CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 1993
Cassazione n. 27058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1993 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10829/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di furto; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla erronea ritenuta sussistenza della condotta di reato; omesso rispetto del requisito di specificità da parte della sentenza della Corte di Appello e travisamento del fatto per omessa indicazione della prova - , è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile per essere inammissibile per genericità il relativo motivo di appello, ove non si indicavano le ragioni per cui l'imputato meritasse il beneficio. Tale anomalia va rilevata ora per allora perché l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25