CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 19320/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pordenone udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette la memoria e le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pordenone, Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento emesso in data 8 novembre 2024, ha revocato il precedente provvedimento del 27 settembre 2024 con il quale, a richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della pena in relazione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 187, comma 1, e 187, comma 1-quater, d.lgs. 285 del 1992. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso de plano e non, come previsto, in contraddittorio tra le parti. 2.2. Violazione di legge in quanto il provvedimento, non consentirebbe al pubblico ministero di provvedere in ordine all’esecuzione della pena e, pertanto, sarebbe abnorme in quanto crea una situazione di stallo altrimenti non superabile. 4. In data 27 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 5. In data 3 febbraio 2025 è pervenuta una memoria difensiva all’esito della quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. 6. In data 14 febbraio 2025 è pervenuta una memoria di replica nella quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], criticate le conclusioni del Procuratore Generale, insiste per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo l’organo dell’accusa ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso de plano. La doglianza è fondata. A prescindere da quale sia il reato contestato, infatti, ai sensi sia dell’art. 186, comma 9-bis, che del successivo art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 285 del 1992, il giudice è tenuto a procedere in udienza, in contraddittorio delle parti, con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen., potendo pertanto provvedere de plano nel solo caso in cui la richiesta sia manifestamente infondata ovvero ripropositiva di altra già decisa. Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento, emesso de plano al di fuori dei casi consentiti espressamente dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio affinché il giudice proceda a un nuovo giudizio sul punto. La doglianza oggetto del secondo motivo è assorbita. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi