CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 09072/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 05 novembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il proVvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva negato la concessione della detenzione domiciliare, ritenendo correttamente motivato tale diniego, stante la persistente pericolosità sociale dell'istante, alla luce dei delitti commessi anche dopo precedenti concessioni di misure alternative e delle conclusioni negative della équipe trattamentale del carcere; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, avendo il Tribunale di sorveglianza ritenuto sussistente una sua elevata pericolosità sociale solo alla luce delle precedenti condanne riportate e del parere contrario della équipe trattamentale, indicando quindi un generico pericolo di recidivanza, mentre la legge ritiene ostativa alla concessione del beneficio solo la sussistenza di una concreta possibilità di fuga o di commissione di altri delitti, e per avere quindi, di fatto, espresso una valutazione di meritevolezza della misura alternativa, che invece non è prevista dalla legge e non può, quindi, incidere sulla decisione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con l'ordinanza, che ha negato la misura alternativa, con motivazione approfondita e specifica, per la sussistenza del requisito ostativo previsto dall'art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 199/2010, cioè la presenza di «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti», dedotte dalla condotta da lui tenuta in passato, commettendo nuovi reati anche dopo la concessione di misure alternative, dalla commissione di nuovi e gravi reati in epoca molto recente, e dal parere espresso dalla équipe trattamentale del carcere che, a seguito dell'osservazione scientifica della sua personalità, ha ritenuto necessaria la prosecuzione della detenzione intramuraria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per la sua aspecificità e per non avere evidenziato alcun vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio