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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02428/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza dei 01/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al capo B (artt. 81, 494, 61, n.2, c.p.).

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il gravame di merito era stato articolato con la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, secondo le prescrizioni del codice di rito; ci si duole, altresì, che la Corte di appello, pur avendo formalmente affermato la inammissibilità del ricorso, abbia poi trattato tutti i temi posti dall'appellante, e si richiamano, in ossequio al principio del favor impugnationis, approdi della Corte di cassazione in ordine alla non estensibilità del giudizio sulla inammissibilità dell'appello alla manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, giacche la decisione della Corte di appello di Salerno ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidati e accreditati dal decisum delle Sezioni Unite " Galtelli", che ha chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico de/l'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; cfr. anche, in conformità, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01).

Questo perché la mancanza di specificità dei motivi rende gli stessi meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso ( Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838, e Sez.

U. citate).

1.1. Prima ancora, quindi, della modifica dell'art. 581 cod.proc.pen , introdotta con legge n. 55 del 23 giugno 2017, secondo l'orientamento accreditato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, era ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in mancanza di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv, 268822), essendosi individuato, nel predetto approdo, ai fini della specificità dei motivi, accanto alla c.d. determinatezza intrinseca, appuntata sulla necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi, l'ulteriore profilo della determinatezza estrinseca, intesa come relazione critica tra le ragioni della decisione e il fondamento razionale delle correlate censure, cosicché, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, si richiedeva l'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, per delimitare con precisazione l'ambito del gravame e evitare impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sent. Sez. 6, n. 18/12/2012 n. 1770, Rv. 254204; Sez. 6 n. 39247 del 12/07/2013, Rv. 2574:34; Sez. 5 n. 39210 del 29/05/2015, Rv. 264686).

1.2. La riforma ha, quindi, recepito gli approdi più evoluti della giurisprudenza di legittimità, che aveva già delineato l'appello come un giudizio critico di controllo sui motivi, da enunciarsi specificamente nell'atto di impugnazione, in tal modo riconducendo l'appello nell'alveo di giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata, con chiare finalità dissuasive rispetto a impugnazioni dilatorie o generiche; e, in tale prospettiva, l'appello non può limitarsi a una rivalutazione di argomentazioni già spese dal primo giudice, né tendere a una ricostruzione alternativa dei fatti senza la indicazione delle fonti di prova da cui desumere la differente ricostruzione fattuale.

2. Nel caso di specie, l'appellante, senza fornire adeguata critica rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, si era limitato a sottolineare che i contratti telefonici dovevano essere seguiti da una stipulazione scritta, in mancanza della quale non poteva ritenersi sussistente l'induzione in errore circa l'identità del sottoscrittore.

Circostanza che, tuttavia, era stata già presa in esame dalla Corte di appello che, con adeguata replica, aveva sottolineato come i contratti possano essere conclusi anche solo telefonicamente, salvo il diritto di recesso, e rilevato, altresì, l'inconferenza dell'argomento rispetto alla attribuzione di responsabilità.

Correttamente la Corte di appello ha ritenuto non ravvisabile nei motivi di impugnazione, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, che, seppur valutata alla luce del principio del favor impugnationis, deve, comunque, contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano adii specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (così, tra le altre, Sez. 6, n. 37392 del 02/07/2014, Alfieri, Rv. 261650-01).

3. Né coglie nel segno la deduzione circa la natura contraddittoria e apparente della motivazione - in quanto da un lato la Corte di appello avrebbe rilevato l'inammissibilità del gravame e dall'altro avrebbe replicato nel merito ad esso, esplicando le motivazioni per cui fosse da ritenersi corretta la decisione assunta dal giudice di primo grado - giacchè il Giudice di merito ha orientato la valutazione alla finalità di far emergere il carattere aspecifico delle doglianze devolute, prive di confronto con le emergenze probatorie (denuncia del Landolfi; accertamento in ordine alle modalità di stipula del contratto tramite cali center; verifica del possesso in capo all'imputato dell'abitazione in cui l'utenza elettrica era stata attivata; individuazione del numero telefonico intestato al Salerno da cui era partita la chiamata per l'attivazione); oltre a propugnare una tesi inesatta e inconferente rispetto al tema di prova.

Infine, è condivisibile il giudizio dato dalla Corte di appello alla richiesta di di non punibilità per particolare tenuità del fatto commesso, correttamente valutata come immotivata dalla Corte territoriale, a fronte delle valutazioni del primo giudice.4 .

L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a cui segue, per legge, ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 08 novembre 2021 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza dei 01/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al capo B (artt. 81, 494, 61, n.2, c.p.). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il gravame di merito era stato articolato con la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, secondo le prescrizioni del codice di rito; ci si duole, altresì, che la Corte di appello, pur avendo formalmente affermato la inammissibilità del ricorso, abbia poi trattato tutti i temi posti dall'appellante, e si richiamano, in ossequio al principio del favor impugnationis, approdi della Corte di cassazione in ordine alla non estensibilità del giudizio sulla inammissibilità dell'appello alla manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, giacche la decisione della Corte di appello di Salerno ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidati e accreditati dal decisum delle Sezioni Unite " Galtelli", che ha chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico de/l'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; cfr. anche, in conformità, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). Questo perché la mancanza di specificità dei motivi rende gli stessi meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso ( Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838, e Sez. U. citate). 1.1. Prima ancora, quindi, della modifica dell'art. 581 cod.proc.pen , introdotta con legge n. 55 del 23 giugno 2017, secondo l'orientamento accreditato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, era ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in mancanza di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv, 268822), essendosi individuato, nel predetto approdo, ai fini della specificità dei motivi, accanto alla c.d. determinatezza intrinseca, appuntata sulla necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi, l'ulteriore profilo della determinatezza estrinseca, intesa come relazione critica tra le ragioni della decisione e il fondamento razionale delle correlate censure, cosicché, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, si richiedeva l'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, per delimitare con precisazione l'ambito del gravame e evitare impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sent. Sez. 6, n. 18/12/2012 n. 1770, Rv. 254204; Sez. 6 n. 39247 del 12/07/2013, Rv. 2574:34; Sez. 5 n. 39210 del 29/05/2015, Rv. 264686). 1.2. La riforma ha, quindi, recepito gli approdi più evoluti della giurisprudenza di legittimità, che aveva già delineato l'appello come un giudizio critico di controllo sui motivi, da enunciarsi specificamente nell'atto di impugnazione, in tal modo riconducendo l'appello nell'alveo di giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata, con chiare finalità dissuasive rispetto a impugnazioni dilatorie o generiche; e, in tale prospettiva, l'appello non può limitarsi a una rivalutazione di argomentazioni già spese dal primo giudice, né tendere a una ricostruzione alternativa dei fatti senza la indicazione delle fonti di prova da cui desumere la differente ricostruzione fattuale. 2. Nel caso di specie, l'appellante, senza fornire adeguata critica rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, si era limitato a sottolineare che i contratti telefonici dovevano essere seguiti da una stipulazione scritta, in mancanza della quale non poteva ritenersi sussistente l'induzione in errore circa l'identità del sottoscrittore. Circostanza che, tuttavia, era stata già presa in esame dalla Corte di appello che, con adeguata replica, aveva sottolineato come i contratti possano essere conclusi anche solo telefonicamente, salvo il diritto di recesso, e rilevato, altresì, l'inconferenza dell'argomento rispetto alla attribuzione di responsabilità. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto non ravvisabile nei motivi di impugnazione, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, che, seppur valutata alla luce del principio del favor impugnationis, deve, comunque, contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano adii specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (così, tra le altre, Sez. 6, n. 37392 del 02/07/2014, Alfieri, Rv. 261650-01). 3. Né coglie nel segno la deduzione circa la natura contraddittoria e apparente della motivazione - in quanto da un lato la Corte di appello avrebbe rilevato l'inammissibilità del gravame e dall'altro avrebbe replicato nel merito ad esso, esplicando le motivazioni per cui fosse da ritenersi corretta la decisione assunta dal giudice di primo grado - giacchè il Giudice di merito ha orientato la valutazione alla finalità di far emergere il carattere aspecifico delle doglianze devolute, prive di confronto con le emergenze probatorie (denuncia del Landolfi; accertamento in ordine alle modalità di stipula del contratto tramite cali center; verifica del possesso in capo all'imputato dell'abitazione in cui l'utenza elettrica era stata attivata; individuazione del numero telefonico intestato al Salerno da cui era partita la chiamata per l'attivazione); oltre a propugnare una tesi inesatta e inconferente rispetto al tema di prova. Infine, è condivisibile il giudizio dato dalla Corte di appello alla richiesta di di non punibilità per particolare tenuità del fatto commesso, correttamente valutata come immotivata dalla Corte territoriale, a fronte delle valutazioni del primo giudice.4 . L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a cui segue, per legge, ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 08 novembre 2021 Il consigliere estensor
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