CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 36258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20284-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 72/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20284 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- R.G. 20284/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] di ripetere i ratei di pensione di reversibilità corrisposti all'appellante a seguito di nuovo matrimonio; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l'appellante avesse omesso di rendere all'[OSCURATO:PERSONA] la comunicazione obbligatoria dell'evento, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della Legge 412 del 1991, realizzando una condotta dolosa, a seguito della quale la richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA], di vedersi restituire i ratei di pensione percepiti indebitamente, andava considerata legittima; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", per non avere, la Corte territoriale, esaminato il motivo di gravame, formulato nell'atto di appello in via subordinata, con cui l'odierna ricorrente denunciava l'errata interpretazione e violazione da parte del Tribunale di Taranto degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. in relazione all'art. 3 del D.[OSCURATO:PERSONA]. n. 39 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale prevedeva il riconoscimento in capo alla ricorrente di un diritto alla compensazione di quanto percepito a titolo di ratei della pensione di reversibilità, indebitamente riscossi con un importo che le sarebbe spettato a titolo di dazione una tantum ex art. 3 del D.Igs. Ltn. n. 39 del 1945; il motivo è inammissibile; in base al consolidato insegnamento di questa Corte, quando la parte che ha interesse all'esame di un fatto - ancorché secondario, ma in astratto rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda - ne ha rilevato l'esistenza ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione è da esprimersi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., trattandosi di error in procedendo determinato dalla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi ([OSCURATO:PERSONA]. n. 25359 del 2021); come ripetutamente chiarito da questa Corte, altro è dedurre l'omessa pronunzia da parte del giudice di merito, la quale integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., altro è denunciare il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il quale, nel postulare la violazione di una norma di diritto sostanziale presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (cfr. ex multis, Cass. n. 329 del 2016; Cass. n. 22759 del 2014); ciò posto, in base al [OSCURATO:PERSONA], "...Quando col ricorso per cassazione viene denunciato un vizio che comporta la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)" ([OSCURATO:PERSONA]. n. 8077 del 2012); nel caso in esame, e alla stregua dell'insieme dei principi di diritto sopra richiamati, deve concludersi che la censura è stata erroneamente dedotta quale error in iudicando ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5, cod. proc. civ., poiché, in realtà, in luogo di contestare un vizio dell'iter motivazionale, es—saflenuncia l'omesso esame di una domanda (subordinata) proposta dalla parte; il motivo si limita a denunciare, alquanto genericamente, che, qualora la predetta domanda, che si assume non esaminata in giudizio, fosse stata valutata ed accolta, sarebbe stato riconosciuto il diritto dell'appellante all'una tantum maturata col passaggio a nuove nozze (Circ. [OSCURATO:PERSONA] n. 132 del 2001) e, detta somma, sarebbe stata portata in compensazione del credito previdenziale indebitamente riscosso; così come prospettata, la censura non potrebbe, in ogni caso, essere riqualificata alla stregua di error in procedendo, atteso che l'assenza di un qualsivoglia riferimento alla nullità della decisione gravata per omessa pronuncia, evidenzia l'errore di sussunzione compiuto, escludendo in radice la possibilità di una diversa allocazione del vizio dedotto; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del com