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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 dicembre 2025

Cassazione n. 34800/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19392/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CUNEO n.5948/2025 depositata il 21/07/2025. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio dell’intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 23/12/2025.

Numero registro generale 19392/2025 Numero sezionale 897/2025 Numero di raccolta generale 34800/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19392/2025 Numero sezionale 897/2025 Numero di raccolta generale 34800/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19392/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CUNEO n.5948/2025 depositata il 21/07/2025. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio dell’intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/12/2025. Numero registro generale 19392/2025 Numero sezionale 897/2025 Numero di raccolta generale 34800/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19392/2025 Numero sezionale 897/2025 Numero di raccolta generale 34800/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34800/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris