CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00768/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 3/5/2023, confermata la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione ascrittogli in rubrica, riconosceva l'attenuante ex art. 62 n. 4 ,Q.Q2L cod.pen. e rideterminava la pena in anni due, mesi due, gg dieci di reclusione ed euro 450,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato nonché violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza. Il difensore sostiene che le emergenze dibattimentali non consentono affatto di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli. Infatti le dichiarazioni della p.o. risultano poco coerenti e contraddittorie, emergendo plurime discordanze e inverosimiglianze tra quanto riferito in fase investigativa e in sede dibattimentale nonché rispetto a quanto narrato dai testi, in particolare dal padre di [OSCURATO:PERSONA], Fabrizio, e dal cugino [OSCURATO:PERSONA] con specifico riguardo alla causale della richiesta di danaro. Alla luce dei materiali dichiarativi acquisiti non può, pertanto, ritenersi raggiunta una precisa e affidabile ricostruzione del fatto, peraltro non correttamente collocato sotto il profilo temporale. Aggiunge il ricorrente che nella specie risulta violato il principio di correlazione poiché il fatto contestato è del tutto diverso da quello per il quale è intervenuta condanna sia con riguardo all'epoca di commissione, successiva all'ottobre 2014, sia in relazione alla causale, individuata nell'avvenuta cessione a [OSCURATO:PERSONA] di sostanza stupefacente di tipo marijuana da parte del prevenuto, circostanza in ordine alla quale l'imputato non ha potuto articolare le proprie difese. Secondo il difensore, inoltre, non sussistono gli estremi costitutivi del delitto ex art. 629 cod.pen., non essendovi prova della coartazione della p.o. e, comunque, non avendo il ricorrente acquisito l'autonoma disponibilità della somma consegnatagli sotto il controllo della P.G.; 2.2 l'omessa concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità e l'eccessività della pena. Il difensore sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nella specie ricorrono gli elementi costitutivi della diminuente invocata, atteso il carattere estemporaneo della condotta, l'esiguità del danno patrimoniale, la scarsa incidenza della minaccia, la sproporzione per eccesso della pena che ha impedito la concessione del beneficio della sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato oltre che strutturato in fatto e tendente ad una rivalutazione del compendio probatorio in assenza di illogicità manifeste o decisivi travisamenti delle prove dichiarative. 2 cA9, Invero, già il primo giudice (pag. 2-4) era pervenuto a una ricostruzione logica e coerente dell'episodio delittuoso, dando ampio e persuasivo conto dell'attendibilità delle dichiarazioni rese in fase dibattimentale dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] e fornendo una giustificazione logicamente coerente in ordine alle difformità inerenti la consegna dello stupefacente emerse in contraddittorio rispetto alle dichiarazioni rese in fase investigativa. La Corte territoriale, in linea con le valutazioni del Tribunale, ha ribadito detto giudizio con motivazione sintetica ma che, tuttavia, fornisce adeguata risposta alle censure difensive, riproposte in questa sede attraverso la generica e cumulativa evocazione di vizi della motivazione. 1.1 Deve inoltre escludersi, come conformemente ritenuto in sede di merito, che l'emersione di una causale di natura illecita parzialmente diversa da quella contestata abbia comportato un'immutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile solo nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2 , n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 - 02; n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427-01; Sez. 6, n. 54457 del 17/11/2016, Rv 268957-01; Sez. 6, n.10140, del 18/02/2015,Rv. 262802-01). Nella specie per effetto della ricostruzione operata non si è realizzata alcuna trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato né risultano incertezze sull'oggetto dell'incolpazione, anche con riguardo al tempus commissi delicti, ovvero una qualsivoglia compromissione dei diritti del prevenuto giacché - come evidenziato dal primo giudice (pag. 5)- la diversa causale e la specifica natura delle minacce sono circostanze sulle quali la difesa ha avuto modo di interloquire non solo nell'immediatezza della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] ma anche successivamente, avendo il Tribunale accordato un rinvio proprio per consentire una miglior valutazione dei contenuti della deposizione. 1.2 Del tutto assertivi ed ampiamente contrastati dagli esiti processuali sono i rilievi in ordine alla mancata coartazione della volontà dell'offeso e in punto di mancata consumazione dell'illecito, scrutinati fin dal primo grado (pag. 6) e disattesi con corretti argomenti giuridici con i quali la difesa ha trascurato il confronto critico fin dalla fase devolutiva (atto d'appello pag .7). 2. Ad esiti di infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alle censure svolte nel secondo motivo in relazione al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023. La Corte territoriale ha valorizzato in senso ostativo la reiterazione delle minacce e le gravi conseguenze prodotte nella vittima, costretta a cambiare scuola per sottrarsi a possibili ritorsioni, dovendo al riguardo evidenziarsi che, secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (sent. Trib. pag. 3) il figlio anche dopo la denunzia aveva subito ulteriori intimidazioni. 2.1 La diminuente della lieve entità del fatto, mutuata dall'art. 311 cod.pen. («quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»), presenta tratti qualificanti che vanno individuati -sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale- nell'estemporaneità della condotta, nella modestia dell'offesa personale alla vittima, nell'esiguità del profitto e nell'assenza di profili organizzativi, indici che debbono garantire che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività minima. Questa Corte ha già chiarito che all'attenuante deve riconoscersi natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Rv. 256117 - 01) e che la valutazione di levità investe la condotta delittuosa nel suo complesso sicché la stessa deve essere esclusa se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto ed all'ammontare delle somme estorte (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017 Rv. 269933 - 01; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092 - 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 - 01). La valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto ostativa al riconoscimento della diminuente la complessiva entità del danno patito dalla vittima, comprensiva delle ricadute pregiudizievoli di carattere non strettamente patrimoniale, è insuscettibile di censura in questa sede in quanto coerente con la costante giurisprudenza di legittimità in punto di plurioffensività del delitto di estorsione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato„ deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il