Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1997

Cassazione n. 34214/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

I 05ZXWUT ) nato il 05/02/1997 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6550/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con la cui motivazione il ricorso non si confronta: la Corte territoriale (pag. 4-5) ha diffusamente motivato sul fatto che, dopo una prima scenata "di gelosia", gli agenti di pubblica sicurezza si sono qualificati e hanno invitato il ricorrente ad uscire dall'Ufficio postale, onde evitare che la condotta di quest'ultimo potesse rappresentare una turbativa per lo svolgimento delle attività di quell'ufficio aperto al pubblico o un pericolo per le persone ivi presenti; per opporsi a tali tentativi, il ricorrente ha tenuto le condotte violente e minacciose descritte in imputazione; con tale motivazione il ricorso non si confronta; risulta pertanto manifestamente infondata la censura che pone in discussione l'esistenza di un nesso teleologico e funzionale tra condotte violente e opposizione al compimento dell'atto di ufficio (puntualmente individuato nella sentenza impugnata); (ii) il secondo motivo denuncia un travisamento omissivo della prova (registrazioni video), con conseguente vizio di motivazione; si tratta di motivo che intende ottenere una diversa ricostruzione del fatto; si tratta di motivo inammissibile ex art. 609, comma 3, cod. proc. pen., non essendo tali censure state prospettate nei motivi di appello; (iii) il terzo motiva (omessa valutazione sul motivo di appello con il quale si sollecitava la declaratoria di improcedibilità in relazione ai capi B) e C) nel caso di accoglimento della richiesta assolutoria per il delitto di resistenza) è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato: la Corte, non avendo escluso il delitto di resistenza, ha correttamente ritenuto assorbito tale motivo di appello (non essendo altrimenti contestata la sussistenza di dette aggravanti) che rendevano i delitti perseguibili d'ufficio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I 05ZXWUT ) nato il 05/02/1997 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6550/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con la cui motivazione il ricorso non si confronta: la Corte territoriale (pag. 4-5) ha diffusamente motivato sul fatto che, dopo una prima scenata "di gelosia", gli agenti di pubblica sicurezza si sono qualificati e hanno invitato il ricorrente ad uscire dall'Ufficio postale, onde evitare che la condotta di quest'ultimo potesse rappresentare una turbativa per lo svolgimento delle attività di quell'ufficio aperto al pubblico o un pericolo per le persone ivi presenti; per opporsi a tali tentativi, il ricorrente ha tenuto le condotte violente e minacciose descritte in imputazione; con tale motivazione il ricorso non si confronta; risulta pertanto manifestamente infondata la censura che pone in discussione l'esistenza di un nesso teleologico e funzionale tra condotte violente e opposizione al compimento dell'atto di ufficio (puntualmente individuato nella sentenza impugnata); (ii) il secondo motivo denuncia un travisamento omissivo della prova (registrazioni video), con conseguente vizio di motivazione; si tratta di motivo che intende ottenere una diversa ricostruzione del fatto; si tratta di motivo inammissibile ex art. 609, comma 3, cod. proc. pen., non essendo tali censure state prospettate nei motivi di appello; (iii) il terzo motiva (omessa valutazione sul motivo di appello con il quale si sollecitava la declaratoria di improcedibilità in relazione ai capi B) e C) nel caso di accoglimento della richiesta assolutoria per il delitto di resistenza) è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato: la Corte, non avendo escluso il delitto di resistenza, ha correttamente ritenuto assorbito tale motivo di appello (non essendo altrimenti contestata la sussistenza di dette aggravanti) che rendevano i delitti perseguibili d'ufficio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris