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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 1965

Cassazione n. 03960/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Potenza nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1965 avverso l'ordinanza del 27/07/2022 del Tribunale di Potenza; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Letta la memoria scritta del difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza del 27 luglio 2022 (motivazione depositata il successivo 23 agosto) decidendo a seguito di annullamento con rinvio dell'originaria ordinanza del riesame, disposto da Sez. 2, n. 26031 del 4 febbraio 2022, ha accolto il riesame proposto (tra gli altri) dal Lama revocando la misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata dal Gip con l'ordinanza genetica del 22 aprile 2021 (e sostituita nei confronti dell'indagato dal predetto giudice il successivo 30 novembre 2021 con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e disponendone la liberazione.

2. In particolare, a carico del Lama si contesta la partecipazione ad associazione di tipo mafioso "[OSCURATO:PERSONA]" - capeggiata da Saverio e [OSCURATO:PERSONA] -, per essersi affiliato al predetto sodalizio mafioso, operando nel settore del controllo delle attività imprenditoriali, assumendo la carica di Presidente del circolo "[OSCURATO:PERSONA]" di cui assicurava la "schermatura", fornendo assistenza e supporto agli altri associati, mettendo a disposizione i locali del Circolo che divenivano base e luogo di incontro dei sodali, anche di vertice, del clan, nonché assicurando in modo continuo e consapevole i collegamenti telefonici ed i trasferimenti sul territorio (non solo nel comune di Pignola - Potenza - base dell'associazione, ma anche in Calabria e Campania) degli elementi di vertice (Saverio e [OSCURATO:PERSONA], entrambi privi di patente di guida), consentendo ai predetti di incontrare sodali ed esponenti della criminalità organizzata a loro collegati - Fino a tutto il 2019 (Capo 1).

3. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all'annullamento con rinvio della Seconda Sezione.

In particolare, il ricorrente censura la valutazione atomistica, parcellizzata e contraddittoria degli indizi a carico dell'indagato in riferimento alla ritenuta non configurabilità dell'associazione mafiosa, nonostante i cospicui e significativi ulteriori elementi a carico relativi al periodo successivo all'anno 2012 (per il quale è intervenuto un giudicato che ha affermato la non configurabilità di detta associazione) acquisiti dalla Procura.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza di annullamento di questa Corte ha censurato la motivazione dell'originaria ordinanza del riesame in relazione alla ritenuta configurabilità dell'associazione mafiosa (Capo 1 - contestata, tra gli altri, al Lama, con il ruolo sopra indicato) in quanto gli indizi erano tutti relativi a fatti e circostanze temporalmente inclusi nel giudicato di assoluzione (anno 2012).

In particolare, la pronuncia rescindente ha richiamato il principio consolidato secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte c:ontestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio.

3. La motivazione dell'ordinanza impugnata - che alla luce di detta indicazione ha escluso la ricorrenza della fattispecie associativa - è, in riferimento alla posizione dell'indagato, logica e plausibile.

Invero, il giudice del rinvio ha preso in considerazione gli ulteriori elementi portati dal PM e, con argomentazione convincente, ha ritenuto che a carico del Lama non emergano indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti.

4. Tali ulteriori elementi, che secondo l'impostazione del PM ricorrente dovrebbe consentire di colmare i deficit motivazionali evidenziati nella pronuncia rescindente di questa Corte, consistono: 1) nel decreto che dispone il giudizio per detta fattispecie (anche nei confronti del Lama).

In relazione a detto atto il Tribunale osserva che si tratta di provvedimento di valenza esclusivamente processuale e non idoneo, di per sé, ad integrare indizi di colpevolezza.

La considerazione del Tribunale potentino è conferme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali il decreto di rinvio a giudizio - pur dopo le modifiche apportate alla r 3 disciplina dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n.479 - non è il risultato di una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza tale da precludere sul punto l'esame del giudice "de libertate" (Sez.un. n. 39915 del 30 ottobre 2002, Vottari, Rv. 222602); 2) nella ordinanza cautelare emessa per fatti connessi - anche per reato associativo, ma nei confronti di altri indagati - per la quale l'ordinanza impugnata rileva che detto provvedimento - che si fondava proprio sull'esistenza del "[OSCURATO:PERSONA]" - è precedente al deposito della motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, che ha imposto di motivare con maggior rigore l'eventuale esistenza del sodalizio criminoso; 3) in una ulteriore ordinanza cautelare emessa di recente a carico di altri indagati (diversi da quelli attinti dall'ordinanza genetica) per il posizionamento di un ordigno esplosivo - a fini verosimilmente estorsivi - dinanzi ad un esercizio commerciale, in merito alla quale il Tribunale del riesame rileva che anche detto provvedimento custodiale "presuppone ma non dimostra l'esistenza della compagine mafiosa Riviezzi"; 4) nelle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia - tale [OSCURATO:PERSONA] - che, evidenzia l'ordinanza impugnata, sono però relative a fatti precedenti al 2012 e non risultano neppure del tutto attendibili, avendo, tra l'altro, il dichiarante riferito di una detenzione comune con [OSCURATO:PERSONA], invece esclusa dalle indagini di PG.

5. Per quanto poi riguarda specificamente l'indagato Lama, l'ordinanza evidenzia, in riferimento alla posizione del predetto quale responsabile del circolo "Dopo Lavoro", che nessun valore dirimente in merito all'esistenza dell'associazione mafiosa possono assumere le circostanze che il Questore di Potenza, sulla base di proposta dei Carabinieri di Pignola, ha emesso un provvedimento amministrativo di sospensione della richiesta SCIA, in quanto il circolo sarebbe "frequentato da soggetti di notevole caratura criminale per i quali rappresentava un consolidato punto di riferimento".

Ciò in quanto "la sensibile inclinazione a delinquere dei soggetti gravitanti intorno al circolo, in assenza di altre emergenze, rimane un dato neutro - seppure oggettivamente allarmante per la vita sociale del piccolo borgo - rispetto all'esistenza dell'a ffectio societatis".6.

In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata, ampia, articolata e che ha correttamente esaminato gli ulteriori elementi indiziari versati dal PM, ritenuti però non sufficienti a colmare il deficit motivazionale indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio, non presenta vizi logici.

7. Per altro verso, le censure contenute nel ricorso del PM non risultano in grado di superare le argomentazioni del provvedimento impugnato.

In riferimento alla contestazione associativa, rileva la Corte che qui si sta discutendo - non dell'esistenza o meno dell'associazione nel suo complesso ma - della posizione dello specifico indagato, in relazione al quale, come detto, appare corretta la valutazione del Tribunale del riesame.

Ciò, ovviamente, non esclude che, in riferimento ad altri indagati ai quali è stata contestata la medesima fattispecie, l'ordinanza del riesame possa essere oggetto di differente valutazione.

Tale profilo dovrà, naturalmente, essere affrontato in sede di esame degli eventuali ulteriori ricorsi ad essa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Potenza nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1965 avverso l'ordinanza del 27/07/2022 del Tribunale di Potenza; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Letta la memoria scritta del difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza del 27 luglio 2022 (motivazione depositata il successivo 23 agosto) decidendo a seguito di annullamento con rinvio dell'originaria ordinanza del riesame, disposto da Sez. 2, n. 26031 del 4 febbraio 2022, ha accolto il riesame proposto (tra gli altri) dal Lama revocando la misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata dal Gip con l'ordinanza genetica del 22 aprile 2021 (e sostituita nei confronti dell'indagato dal predetto giudice il successivo 30 novembre 2021 con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e disponendone la liberazione. 2. In particolare, a carico del Lama si contesta la partecipazione ad associazione di tipo mafioso "[OSCURATO:PERSONA]" - capeggiata da Saverio e [OSCURATO:PERSONA] -, per essersi affiliato al predetto sodalizio mafioso, operando nel settore del controllo delle attività imprenditoriali, assumendo la carica di Presidente del circolo "[OSCURATO:PERSONA]" di cui assicurava la "schermatura", fornendo assistenza e supporto agli altri associati, mettendo a disposizione i locali del Circolo che divenivano base e luogo di incontro dei sodali, anche di vertice, del clan, nonché assicurando in modo continuo e consapevole i collegamenti telefonici ed i trasferimenti sul territorio (non solo nel comune di Pignola - Potenza - base dell'associazione, ma anche in Calabria e Campania) degli elementi di vertice (Saverio e [OSCURATO:PERSONA], entrambi privi di patente di guida), consentendo ai predetti di incontrare sodali ed esponenti della criminalità organizzata a loro collegati - Fino a tutto il 2019 (Capo 1). 3. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all'annullamento con rinvio della Seconda Sezione. In particolare, il ricorrente censura la valutazione atomistica, parcellizzata e contraddittoria degli indizi a carico dell'indagato in riferimento alla ritenuta non configurabilità dell'associazione mafiosa, nonostante i cospicui e significativi ulteriori elementi a carico relativi al periodo successivo all'anno 2012 (per il quale è intervenuto un giudicato che ha affermato la non configurabilità di detta associazione) acquisiti dalla Procura.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza di annullamento di questa Corte ha censurato la motivazione dell'originaria ordinanza del riesame in relazione alla ritenuta configurabilità dell'associazione mafiosa (Capo 1 - contestata, tra gli altri, al Lama, con il ruolo sopra indicato) in quanto gli indizi erano tutti relativi a fatti e circostanze temporalmente inclusi nel giudicato di assoluzione (anno 2012). In particolare, la pronuncia rescindente ha richiamato il principio consolidato secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte c:ontestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata - che alla luce di detta indicazione ha escluso la ricorrenza della fattispecie associativa - è, in riferimento alla posizione dell'indagato, logica e plausibile. Invero, il giudice del rinvio ha preso in considerazione gli ulteriori elementi portati dal PM e, con argomentazione convincente, ha ritenuto che a carico del Lama non emergano indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti. 4. Tali ulteriori elementi, che secondo l'impostazione del PM ricorrente dovrebbe consentire di colmare i deficit motivazionali evidenziati nella pronuncia rescindente di questa Corte, consistono: 1) nel decreto che dispone il giudizio per detta fattispecie (anche nei confronti del Lama). In relazione a detto atto il Tribunale osserva che si tratta di provvedimento di valenza esclusivamente processuale e non idoneo, di per sé, ad integrare indizi di colpevolezza. La considerazione del Tribunale potentino è conferme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali il decreto di rinvio a giudizio - pur dopo le modifiche apportate alla r 3 disciplina dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n.479 - non è il risultato di una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza tale da precludere sul punto l'esame del giudice "de libertate" (Sez.un. n. 39915 del 30 ottobre 2002, Vottari, Rv. 222602); 2) nella ordinanza cautelare emessa per fatti connessi - anche per reato associativo, ma nei confronti di altri indagati - per la quale l'ordinanza impugnata rileva che detto provvedimento - che si fondava proprio sull'esistenza del "[OSCURATO:PERSONA]" - è precedente al deposito della motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, che ha imposto di motivare con maggior rigore l'eventuale esistenza del sodalizio criminoso; 3) in una ulteriore ordinanza cautelare emessa di recente a carico di altri indagati (diversi da quelli attinti dall'ordinanza genetica) per il posizionamento di un ordigno esplosivo - a fini verosimilmente estorsivi - dinanzi ad un esercizio commerciale, in merito alla quale il Tribunale del riesame rileva che anche detto provvedimento custodiale "presuppone ma non dimostra l'esistenza della compagine mafiosa Riviezzi"; 4) nelle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia - tale [OSCURATO:PERSONA] - che, evidenzia l'ordinanza impugnata, sono però relative a fatti precedenti al 2012 e non risultano neppure del tutto attendibili, avendo, tra l'altro, il dichiarante riferito di una detenzione comune con [OSCURATO:PERSONA], invece esclusa dalle indagini di PG. 5. Per quanto poi riguarda specificamente l'indagato Lama, l'ordinanza evidenzia, in riferimento alla posizione del predetto quale responsabile del circolo "Dopo Lavoro", che nessun valore dirimente in merito all'esistenza dell'associazione mafiosa possono assumere le circostanze che il Questore di Potenza, sulla base di proposta dei Carabinieri di Pignola, ha emesso un provvedimento amministrativo di sospensione della richiesta SCIA, in quanto il circolo sarebbe "frequentato da soggetti di notevole caratura criminale per i quali rappresentava un consolidato punto di riferimento". Ciò in quanto "la sensibile inclinazione a delinquere dei soggetti gravitanti intorno al circolo, in assenza di altre emergenze, rimane un dato neutro - seppure oggettivamente allarmante per la vita sociale del piccolo borgo - rispetto all'esistenza dell'a ffectio societatis".6. In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata, ampia, articolata e che ha correttamente esaminato gli ulteriori elementi indiziari versati dal PM, ritenuti però non sufficienti a colmare il deficit motivazionale indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio, non presenta vizi logici. 7. Per altro verso, le censure contenute nel ricorso del PM non risultano in grado di superare le argomentazioni del provvedimento impugnato. In riferimento alla contestazione associativa, rileva la Corte che qui si sta discutendo - non dell'esistenza o meno dell'associazione nel suo complesso ma - della posizione dello specifico indagato, in relazione al quale, come detto, appare corretta la valutazione del Tribunale del riesame. Ciò, ovviamente, non esclude che, in riferimento ad altri indagati ai quali è stata contestata la medesima fattispecie, l'ordinanza del riesame possa essere oggetto di differente valutazione. Tale profilo dovrà, naturalmente, essere affrontato in sede di esame degli eventuali ulteriori ricorsi ad essa
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