CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 45873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1966 avverso l'ordinanza del 23 giugno 2022 del Tribunale di Pavia; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale del riesame di Pavia con ordinanza del 23 giugno 2022 ha respinto l'impugnazione proposta ex art. 324 c.p.p. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta o per equivalente emesso dal locale G.i.p. il precedente 24 febbraio 2022 in relazione a procedimento per il delitto di cui all'art. 314 c.p. All'indagato si contesta di essersi appropriato, nella sua qualità di direttore pro tempore dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] (PV), di complessivi euro 34.100 della società Poste italiane SPA, di cui aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio. 2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti e la riconducibilità dell'appropriazione al Bonura (anche perché lo stesso indagato aveva ammesso il fatto), rigettando altresì il motivo difensivo incentrato sulla non configurabilità, nella specie, del delitto di peculato, in considerazione dell'assenza della necessaria qualità soggettiva di pubblico ufficiale in capo al Bonura. Secondo la deduzione difensiva, il fatto doveva invece essere riqualificato quale appropriazione indebita aggravata, improcedibile per mancanza della necessaria condizione di procedibilità. 3. Nell'ordinanza di riesame il Tribunale pavese, richiamando alcune pronunce della Cassazione, ha precisato che la condotta dell'indagato - che si era appropriato di somme di denaro presenti nella cassa dell'ufficio postale da lui diretto (gli ammanchi riscontrati erano di euro 550 dalla cassa principale DUP e 33.550 dall'ATM) - integra pacificamente la fattispecie di peculato in quanto secondo la più recente giurisprudenza di legittimità il direttore dell'ufficio postale, che si appropri di denaro prelevato direttamente dalla cassa ove confluiscono gli introiti delle operazioni inerenti i servizi postali, riveste la qualifica di pubblico ufficiale avuto riguardo ai poteri di certificazione dallo stesso esercitati per le consegne e i versamenti di somme di denaro effettuati dagli utenti. 4. Bonura, a mezzo del proprio difensore, ha proposto nei confronti dell'indicata ordinanza ricorso per cassazione, nel quale deduce un unico, articolato, motivo inerente la inosservanza o erronea applicazione di legge ex articoli 357 o 358 c.p. e 314 c.p. Eccepisce l'assenza in capo al direttore di ufficio postale della qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 o comunque di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. Conseguentemente deduce l'erronea qualificazione dell'appropriazione del denaro dalla cassa ATM e cassa DUP di [OSCURATO:PERSONA] quale delitto di peculato ex art. 314 c.p. e non invece quale reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p. con conseguente annullamento del sequestro per irritualità della denuncia-querela ai sensi dell'art. 337 comma 3 c.p.p. 5. A sostegno di detta tesi, nel ricorso si evidenzia "la natura dell'attività bancaria in concreto esercitata da [OSCURATO:PERSONA] e nel cui contesto si ambientano le condotte contestate", dovendosi "escludere che l'appropriazione del denaro dalla cassa ATM e dalla cassa DUP ... si sia realizzata nell'ambito dei servizi postali, rispetto ai quali è indubbia la natura pubblica dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] stante i poteri certificativi riconosciuti. Diversa è, invece, la natura dei servizi bancari che [OSCURATO:PERSONA] offre ai suoi clienti (c.d. Bancoposta) e nel cui ambito si realizzano le condotte di appropriazione incriminate". Attività, questa, regolata dall'art. 2 comma 1 del d.P.R. n. 144 del 2001, e che in quanto attività creditizia ha natura privatistica. Viene altresì sottolineato che discriminare irragionevolmente l'attività bancaria svolta da [OSCURATO:PERSONA] (attribuendole valenza pubblicistica) rispetto alla identica attività esercitata dagli istituti creditizi (di natura privatistica), in modo da ritenere configurabile il delitto di peculato a carico dell'operatore di Poste italiane e quello di appropriazione indebita per l'operatore bancario, violerebbe i principi costituzionali di cui all'art.3 Cost. 6. Il ricorrente invoca dunque in primo luogo la riqualificazione del fatto contestato in appropriazione indebita, non procedibile per mancanza di una valida querela (presentata, in violazione della disposizione di cui all'art. 337, comma 3, c.p.p., da un semplice funzionario delle [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Presidio di Mantova, e non dal legale rappresentante della società medesima) con conseguente revoca del sequestro preventivo. In subordine, chiede che, preso atto del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione di diritto "se la condotta del direttore dell'ufficio postale che si appropria del denaro afferente alla cassa ATM debba qualificarsi come peculato ex art. 314 c.p. ovvero quale appropriazione indebita ex art. 646 c.p.", il ricorso venga rimesso alle Sezioni unite.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. A sostegno della richiesta qualificazione dei fatti contestati (pacifici nel loro materiale svolgimento) il ricorrente invoca un precedente di questa Sezione (sent. n. 10875 del 23 novembre 2016 - dep. 2017, Rv. 272079), secondo il quale mentre integrano il delitto di peculato le condotte appropriative poste in essere dal direttore di un ufficio postale con riferimento al denaro, di cui egli aveva la disponibilità e il possesso ex qualitate, afferente a raccolta di risparmio postale (in particolare per operazioni riguardanti il rimborso di buoni fruttiferi postali e libretti postali), tale principio non sarebbe applicabile all'appropriazione da parte di somme di denaro la cui origine non risulta agli atti in alcun modo afferente alla raccolta di risparmio postale (effettuata unicamente attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi). Pertanto, ha affermato la suindicata sentenza, "integra il diverso delitto di appropriazione indebita aggravata l'appropriazione di somme che l'agente ha fatto artificiosamente apparire come caricate nell'erogatore automatico di banconote (Bancomat) e che quindi appaiono semmai inerenti al normale circuito di pagamento postale, ormai integrato in quello bancario ordinario e rientrante dunque nelle attività di bancoposta diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo rícomprese nei comuni servizi bancari esercitati in un libero mercato concorrenziale e come tali caratterizzate ai fini penali da natura privatistica" 3. Tale orientamento è stato recentemente oggetto di attenta revisione da parte della Corte. In particolare, il caso oggetto del presente procedimento è del tutto analogo a quello deciso da questa Sezione (sent. n. 6600 del 5 novembre 2020 - dep. 2021, Rv. 280799) con la quale si è precisato che le condotte appropriative del direttore dell'ufficio postale e relative a somme della cassa dell'ufficio, fatte apparire come caricate sullo sportello ATM ma in realtà sottratte dall'agente, integrano la fattispecie di peculato. Ciò in quanto, "l'operazione di caricamento dello sportello automatico per il prelievo in modalità self di denaro contante attraverso il circuito interbancario - circuito che la giurisprudenza di legittimità riconduce all'esercizio di attività bancaria rispetto alla quale il dipendente dell'ufficio postale non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio svolgendo un'attività del tutto simile a quella di un dipendente degli istituti bancari, a meno che per le attività di raccolta del risparmio postale specificamente prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 - sottintende una operazione di prestito del denaro dell'ufficio postale gestita dal direttore e che, rispetto alla gestione della cassa dell'ufficio postale, questi deve considerarsi pubblico ufficiale". 3. Ha ancora aggiunto la pronuncia indicata che la qualifica pubblicistica va riconosciuta al direttore dell'ufficio postale che si "è appropriato delle somme prelevate direttamente dalla cassa dell'ufficio, nella quale confluiscono gli introiti delle operazioni inerenti ai servizi postali in generale, e nell'esercizio di poteri che ineriscono alla sua qualità di pubblico ufficiale in ragione dei poteri certificativi esercitati per le consegne o i versamenti in denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazioni dei relativi passaggi e movimenti, conclusione, questa, avallata dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 40747 del 28/06/2016, Frecciarulo, Rv. 268220). Il tema della qualificazione giuridica del fatto non riguarda, in altre parole, l'asserito impiego, rivelatosi almeno in parte posticcio, e la inerenza della somma all'esercizio dell'attività bancaria - e che, in relazione alla gestione dello sportello automatico, effettivamente rientra a pieno titolo nello svolgimento di attività tipicamente bancaria e, dunque, non di natura pubblicistica - ma il momento a monte, ovvero il prelievo ed indebita appropriazione della somma dalle casse dell'ufficio postale da parte del direttore ... Nella fattispecie in esame, non viene in rilievo il concreto svolgimento di un'attività di tipo bancario, bensì la stessa pre condizione di regolarità dell'esercizio delle diverse tipologie di funzioni che possono svolgersi nelle attività dell'amministrazione postale ed in relazione alla generalità dei servizi postali, ove la relativa garanzia di destinazione delle somme alla cassa ed il loro prelievo viene attestata in forza dei poteri certificativi attribuiti, per quanto di interesse in questa sede, al direttore dell'ufficio postale in ragione della pubblica funzione rivestita, poteri che di norma si esplicano nel rilascio e nella formazione di documenti aventi efficacia probatoria ed in relazione alla natura pubblicistica dell'ente". 4. Quindi, il più recente orientamento - che questo Collegio condivide - ha in modo approfondito e convincente superato la precedente tesi interpretativa, di tal che non si rinvengono neppure i presupposti per la richiesta rimessione della questione alle Sezioni Unite.4,( 3. Si impone, dunque, il rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a