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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 33528/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/3/1990 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Lecce confermava la misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione al reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico.

"( -In particolare, si assume che il ricorrente avrebbe provveduto a reperire la sostanza stupefacente per conto del gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], ponendosi quale stabile fornitore dell'associazione.

A tal fine, venivano valorizzate alcune conversazioni telefoniche, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discorrevano apertamente di quantitativi di stupefacente, della loro qualità e dei canali di reperimento.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria, evocando anche il travisamento della prova, sul presupposto che alle conversazioni intercettate sarebbe stato dato un significato difforme da quello letterale.

In particolare, le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denotano una condizione di difficoltà economica del primo, incompatibile con l'appartenenza all'associazione dedita al narcotraffico.

Parimenti non vi è traccia di attività illecite concretamente realizzate ma, al più, si discorre di ipotetici traffici delittuosi, rimasti del tutto inattuati.

Anche in relazione all'appartenenza al sodalizio non vi sarebbero elementi di conferma, non potendosi certamente ritenere tale la conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], commenta un episodio violento commesso ai danni di "uno di noi", ritenuto dimostrativo dell'intraneità del ricorrente.

La difesa sottolinea la debolezza dell'argomento, posto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condividono l'appartenenza ad un medesimo contesto sociale che, di per sé, giustificherebbe l'uso della predetta espressione, certamente insufficiente a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], quanto parla di "noi", sottintende il riferimento al gruppo di associati capeggiati da [OSCURATO:PERSONA].

Infine, si contesta che ove pure si ritenesse che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], ciò non sarebbe sufficiente a far ritenere dimostrata la partecipazione all'associazione, in applicazione della consolidata giurisprudenza che richiede un durevole e stabile rapporto tra il fornitore e l'associazione dedita al narcotraffico. 2.2.

Con il secondo e terzo motivo, si censura il vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, posto che l'ordinanza è stata emessa nel marzo 2026, a distanza di quasi tre anni dall'ultimo colloquio attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto rilevante ai fini della dimostrazione della partecipazione.

Lo iato temporale intercorso avrebbe imposto una più attenta valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, nonché dell'idoneità di una misura cautelare - quale quella degli arresti domiciliari, con controllo elettronico - meno afflittiva.

23. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato nella misura in cui deduce il travisamento della prova con riguardo alla valenza attribuita alle intercettazioni telefoniche.

Come recentemente ribadito da questa Corte, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il predetto giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.1, n. 15038 del 19/2/2026, Morabito, Rv. 289823).

Nel caso di specie, il ricorrente deduce un travisamento in relazione al diverso significato che si sarebbe dovuto attribuire alle conversazioni captate, ritenendo di doversi privilegiare in alcuni casi il tenore letterale, in altri la carenza di valenza indiziaria delle captazioni.

In entrambe le ipotesi non si ravvisa un travisamento della prova, posto che il dato fattuale non è stato rappresentato dal Tribunale in modo diverso da quello obiettivamente risultante dalla trascrizione.

Bensì, si contesta l'interpretazione e il significato complessivo attribuito alle conversazioni ma, in tal modo, si trasmoda nella contestazione dell'accertamento in fatto, precluso in sede di legittimità.

Si deve ribadire, infatti, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

2.1. Quanto detto comporta che le doglianze sollevate dal ricorrente devono essere ricondotte nell'ambito del vizio di motivazione, con specifico riguardo alla ricostruzione indiziaria volta a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse stabilmente il ruolo di fornitore per l'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e che tale attività integrava di per sé un contributo partecipativo rilevante.

La tesi difensiva, pur introducendo questioni non manifestamente infondate e sicuramente meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito, non è sufficiente a scalfire la tenuta dell'ordinanza adottata in sede cautelare. 3Per consolidata giurisprudenza, infatti, quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicé di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez.U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).

Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto delle plurime conversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conversavano, sostanzialmente "in chiaro", di affari comuni legati al traffico di stupefacenti, dimostrando una sostanziale condivisione di intenti e di interessi, tipicamente riconducibile all'ipotesi associativa.

Ne consegue che la gravità indiziaria deve ritenersi adeguatamente vagliata e ritenuta sussistente.

3. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Il dato temporale relativo al periodo di sostanziale inattività protrattosi per circa tre anni (dalla data dell'ultima conversazione ritenuta rilevante fino all'emissione della misura cautelare) non è di per sé dirimente e idonea a superare la presunzione relativa dettata, in relazione al reato per il quale si procede, dall'art. 275 cod.proc.pen.

Invero, a fronte dell'osservazione per cui dal 2023 non vi sarebbero emergenze investigative a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha espressamente valutato tale aspetto, ritenendo che l'inserimento stabile del ricorrente nel contesto delinquenziale, connotato da professionalità dell'attività illecita, sono elementi idonei ad escludere la rescissione del legame associativo.

Parimenti motivate sono le ragioni dell'inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari, avendo il Tribunale valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe agevolmente mantenere i contatti con l'ambiente criminale di riferimento.

Si tratta di un'affermazione dotata di un'intrinseca logicità, soprattutto se 4correlata al ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio che era quello di fungere da intermediario e procacciatore di partite di droga destinate all'associazione.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre1dntePaolo [OSCURATO:PERSONA] stanzo 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/3/1990 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Lecce confermava la misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione al reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico. "( -In particolare, si assume che il ricorrente avrebbe provveduto a reperire la sostanza stupefacente per conto del gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], ponendosi quale stabile fornitore dell'associazione. A tal fine, venivano valorizzate alcune conversazioni telefoniche, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discorrevano apertamente di quantitativi di stupefacente, della loro qualità e dei canali di reperimento. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria, evocando anche il travisamento della prova, sul presupposto che alle conversazioni intercettate sarebbe stato dato un significato difforme da quello letterale. In particolare, le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denotano una condizione di difficoltà economica del primo, incompatibile con l'appartenenza all'associazione dedita al narcotraffico. Parimenti non vi è traccia di attività illecite concretamente realizzate ma, al più, si discorre di ipotetici traffici delittuosi, rimasti del tutto inattuati. Anche in relazione all'appartenenza al sodalizio non vi sarebbero elementi di conferma, non potendosi certamente ritenere tale la conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], commenta un episodio violento commesso ai danni di "uno di noi", ritenuto dimostrativo dell'intraneità del ricorrente. La difesa sottolinea la debolezza dell'argomento, posto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condividono l'appartenenza ad un medesimo contesto sociale che, di per sé, giustificherebbe l'uso della predetta espressione, certamente insufficiente a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], quanto parla di "noi", sottintende il riferimento al gruppo di associati capeggiati da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si contesta che ove pure si ritenesse che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], ciò non sarebbe sufficiente a far ritenere dimostrata la partecipazione all'associazione, in applicazione della consolidata giurisprudenza che richiede un durevole e stabile rapporto tra il fornitore e l'associazione dedita al narcotraffico. 2.2. Con il secondo e terzo motivo, si censura il vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, posto che l'ordinanza è stata emessa nel marzo 2026, a distanza di quasi tre anni dall'ultimo colloquio attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto rilevante ai fini della dimostrazione della partecipazione. Lo iato temporale intercorso avrebbe imposto una più attenta valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, nonché dell'idoneità di una misura cautelare - quale quella degli arresti domiciliari, con controllo elettronico - meno afflittiva. 23. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato nella misura in cui deduce il travisamento della prova con riguardo alla valenza attribuita alle intercettazioni telefoniche. Come recentemente ribadito da questa Corte, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il predetto giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.1, n. 15038 del 19/2/2026, Morabito, Rv. 289823). Nel caso di specie, il ricorrente deduce un travisamento in relazione al diverso significato che si sarebbe dovuto attribuire alle conversazioni captate, ritenendo di doversi privilegiare in alcuni casi il tenore letterale, in altri la carenza di valenza indiziaria delle captazioni. In entrambe le ipotesi non si ravvisa un travisamento della prova, posto che il dato fattuale non è stato rappresentato dal Tribunale in modo diverso da quello obiettivamente risultante dalla trascrizione. Bensì, si contesta l'interpretazione e il significato complessivo attribuito alle conversazioni ma, in tal modo, si trasmoda nella contestazione dell'accertamento in fatto, precluso in sede di legittimità. Si deve ribadire, infatti, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2.1. Quanto detto comporta che le doglianze sollevate dal ricorrente devono essere ricondotte nell'ambito del vizio di motivazione, con specifico riguardo alla ricostruzione indiziaria volta a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse stabilmente il ruolo di fornitore per l'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e che tale attività integrava di per sé un contributo partecipativo rilevante. La tesi difensiva, pur introducendo questioni non manifestamente infondate e sicuramente meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito, non è sufficiente a scalfire la tenuta dell'ordinanza adottata in sede cautelare. 3Per consolidata giurisprudenza, infatti, quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicé di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez.U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto delle plurime conversazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conversavano, sostanzialmente "in chiaro", di affari comuni legati al traffico di stupefacenti, dimostrando una sostanziale condivisione di intenti e di interessi, tipicamente riconducibile all'ipotesi associativa. Ne consegue che la gravità indiziaria deve ritenersi adeguatamente vagliata e ritenuta sussistente. 3. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Il dato temporale relativo al periodo di sostanziale inattività protrattosi per circa tre anni (dalla data dell'ultima conversazione ritenuta rilevante fino all'emissione della misura cautelare) non è di per sé dirimente e idonea a superare la presunzione relativa dettata, in relazione al reato per il quale si procede, dall'art. 275 cod.proc.pen. Invero, a fronte dell'osservazione per cui dal 2023 non vi sarebbero emergenze investigative a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha espressamente valutato tale aspetto, ritenendo che l'inserimento stabile del ricorrente nel contesto delinquenziale, connotato da professionalità dell'attività illecita, sono elementi idonei ad escludere la rescissione del legame associativo. Parimenti motivate sono le ragioni dell'inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari, avendo il Tribunale valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe agevolmente mantenere i contatti con l'ambiente criminale di riferimento. Si tratta di un'affermazione dotata di un'intrinseca logicità, soprattutto se 4correlata al ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio che era quello di fungere da intermediario e procacciatore di partite di droga destinate all'associazione. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre1dntePaolo [OSCURATO:PERSONA] stanzo 5
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