CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 25557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 38244-2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (02283840342), in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della medesima società ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi con procura speciale in calce al ricorso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (LDGMDL64P5217810) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Verona, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA (80062590379), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale in calce al controricorso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (RGNSFN7IT26D704A) e [OSCURATO:PERSONA] (PPODNL55M52L78IP), entrambi dell'Avvocatura della [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1729/2019 pubblicata il 08.08.2019 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: -con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 [OSCURATO:PERSONA] e L a [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Parma, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 5401/SA del 03.07.2017, con la quale venivano condannati in solido al pagamento della somma di euro 98.008,25 per violazione dell'art. 5, comma 2 L. 119/2003 e dell'art. 6, comma 7 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, a seguito del verbale di accertamento n. 18/2012 del 31.07.2012, la [OSCURATO:PERSONA] contestava al Giandini, quale legale rappresentante pro tempore della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di trasgressore, ed alla stessa società cooperativa, in qualità di coobbligato in solido, di non avere provveduto, entro i termini previsti dall'art. 5 comma 2 della legge 119/2003, alla registrazione nel Sian del versamento del prelievo eventualmente dovuto sui quantitativi di latte consegnati dai loro soci conferenti oltre la quota di produzione loro attribuita, né all'invio di copia delle ricevute di versamento, ovvero della fideiussione per il prelievo dovuto con riferimento ai quantitativi di latte ritirati nel mese di febbraio 2012, e quindi di non aver ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 6, comma 7 del DM. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendoli pertanto soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 5, comma 5, L. n. 119/03. Veniva, altresì, chiarito che ricevuta la notifica del verbale di accertamento, la cooperativa La Corte, oltre ad inviare gli scritti difensivi nell'agosto 2012, aveva provveduto ad estinguere l'obbligazione, mediante il versamento nei termini, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81, del doppio del minimo edittale ritenuto corretto, ossia della somma di euro 2.000,00, somma che ad avviso della Regione non estingueva la violazione contestata, a cui seguiva la contestazione de qua ritenuta comunque eccessiva dagli opponenti per mancata applicazione del beneficio previsto dall’art. 16 legge n. 689 del 1981; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 157/2018, il Tribunale adito, accoglieva l'opposizione e per l’effetto annullava l'impugnata ordinanza- ingiunzione con condannava della Regione alla rifusione delle spese di lite; -sul gravame interposto dalla Regione, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza degli appellati, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, rigettava l'opposizione proposta avverso l'ordinanza e condannava gli appellati in solido a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado di giudizio. A sostegno della decisione il giudice adito evidenziava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'art. 5, comma 5 della L. n. 119/2003 prevedeva una sanzione di tipo fisso rispetto alla quale il beneficio di cui all'art. 16 L. n. 689/1981 era riconoscibile solo con il pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare di tale sanzione. L'art. 5, 5 comma, L. 119/2003 comminava, infatti, una sanzione stabilita in misura fissa, cioè "commisurata al prelievo eventualmente dovuto" ed i limiti inferiore e superiore (di euro 1.000,00 e di euro 100.000,00) avevano l'unica funzione di impedire che la sanzione determinata con specifico riferimento al prelievo supplementare potesse, in concreto, spingersi al di sotto o al di sopra di determinati valori pecuniari. Ne conseguiva che il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981 non poteva che avvenire mediante il versamento della terza parte della sanzione determinata con specifico riferimento alla somma rappresentata dal prelievo supplementare, come correttamente preteso dalla Regione. In merito all'eccezione di tardività proposta dagli appellati per superamento del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 in combinato con la previsione dell'art. 6, comma settimo del DM 31-7- 2003, il giudice di secondo grado affermava che il termine di novanta giorni previsto dal citato art. 14 decorreva dall'accertamento della violazione, nel senso che il verbale di contestazione, notificato il 02.08.2012, avendo ad oggetto le annotazioni del mese di febbraio 2012, ai sensi dell'art. 6, terzo comma DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbero dovuto essere registrate nella banca dati del SIAN entro il mese successivo a quello di riferimento (quindi nel marzo 2012); da cui conseguiva che prevedendo l'art. 6, settimo comma, DM cit. che l’adempimento de quo poteva avvenire n ei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 (quindi entro il 30 aprile), l'obbligo di provvedere al versamento nonché alla registrazione nella banca dati del SIAN degli estremi del versamento, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma, dello stesso DM, le regioni dovevano verificare mensilmente, con il supporto delle procedure del SIAN, la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, registrando nella banca dati del STAN le violazioni contestate; verifica "mensile" della Regione che non poteva che avvenire nel mese successivo a quello stabilito per il versamento e la sua registrazione. Nella fattispecie tale versamento e registrazione avevano come termine il 30.04.2012, l'accertamento delle violazioni da parte della Regione doveva essere effettuato entro il successivo mese di maggio, mensilità rispetto alla quale la notificazione del verbale di accertamento avvenuta il 2-8-2012 risultava rispettosa del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Bologna proponevano ricorso per cassazione il Giandini e la Corte Soc. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resisteva con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna; - i n prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato deposito di memoria illustrativa unitamente a provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] di revoca della ordinanza ingiunzione de qua. Considerato che: - va dato conto della complessiva vice nda illustrata da l Giandini e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. avente ad oggetto gli eventi successivi alla introduzione del giudizio de quo. Dopo avere ribadito che la sentenza di appello impugnata aveva riformato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione, per cui era stata confermata l’ordinanza ingiunzione opposta, parte ricorrente rappresenta che nelle more la [OSCURATO:PERSONA], Europa, Innovazioni e Istituzioni – Settore affari legislativi e aiuti di Stato della Regione [OSCURATO:PERSONA] - Romagna aveva emanato un provvedimento di revoca dell’ordinanza ingiunzione n. 5401/SA, prendendo atto che la nota del Responsabile dell’Avvocatura regionale, nel fornire informazioni al Servizio competente in materia di sanzioni amministrative sullo stato di fatto delle causa pendenti in materia di quote-latte davanti l’Autorità giudiziaria, aveva rappresentato il mutamento del quadro di riferimento giurisprudenziale, per cui veniva indicata quale opportuna strategia processuale di provvedere in autotutela con riferimento alle ordinanze ingiunzione non ancora annullate in sede giurisdizionale, per cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] – Romagna, con deliberazione di giunta n. 2042 del 28.11.2022, aveva approvato l’ “Accordo per l’abbandono di alcuni giudizi di opposizione a ordinanze ingiunzioni in materia di quote latte”, e riscontrando che fra i giudizi pendenti rientranti nell’Accordo vi era l’ordinanza ingiunzione de qua, aveva ordinato la revoca della stessa dandone comunicazione integrale ai soggetti interessati. Con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti aggiungono che – pendente il giudizio in cassazione – la revoca della Regione, di cui al decreto n. 5401/SA bis del 30.11.2022, come com provato dalla documentazione prodotta dal difensore di parte ricorrente in allegato alla memoria del 21.02.2023, aveva determinato nella sostanza la cessazione della materia del contendere del giudizio. Al riguardo va preliminarmente rilevata l’ammissibilità della produzione documentale, avvenuta con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., di cui parte ricorrente ha curato il deposito nei termini previsti dall’art. 372 c.p.c., in quanto attiene all’ammissibilità dell’impugnazione. Il documento indicato ed allegato è il decreto del Dirigente incaricato della Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna adottato in via di autotutela emesso il 30.11.2022 dal quale si evince la revoca dell’ordinanza ingiunzione opposta. La produzione di tale documento consente di ritenere cessata la materia del contendere, come richiesto dagli stessi ricorrenti in memoria, in quanto comporta il venir meno dell'interesse alla decisione per il venir meno del provvedimento posto alla base del giudizio medesimo, con la conseguenza che, anche nel caso in cuitale circostanza emerga nel corso del giudizio di cassazione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 9201 del 2021). Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; a differenza di quanto accade in caso di rinuncia agli atti del giudizioso, la relativa dichiarazione, se intervenuta in sede di legittimità, comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato. In conclusione, essendo nella fattispecie in esame cessata la materia del contendere per l'intervenuta revoca del provvedimento qui impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio. In quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell'impugnazione, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta infine l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibil