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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36707/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per reato di lesioni personali lievissime; Rilevato che il primo motivo di ricorso, al di là della formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Considerato che il secondo motivo, sulla mancata applicazione dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, è inedito; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, sulla mancata applicazione dell'art. 35 d.

Igs. n. 274 del 2000, è manifestamente infondato, poiché, come ha già osservato il Tribunale, la proposta risarcitoria è stata avanzata soltanto all'udienza del 29 maggio 2017 e formalizzata mediante esibizione di assegno all'udienza del 15 settembre 2017 (euro 800,00 comprensive delle spese legali) dopo l'apertura del dibattimento (avvenuta all'udienza del 14 marzo 2016) e quindi oltre il termine perentorio previsto per legge (sulla perentorietà del termine la giurisprudenza di legittimità è pacifica, cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, Salimbene, Rv. 273328); Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la decisione, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è sorretta da congrua e adeguata motivazione sugli omologhi motivi di gravame (cfr. pagg. 5 e 6 su 62-bis cod. pen. e pag. 6 su 133 cod. pen.); Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che contesta la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile perché il danno alla stessa liquidato dal giudice in euro 800 sarebbe pari alla somma offerta dall'imputato banco iudicis, è manifestamente infondata: l'offerta banco iudicis aveva riguardato il versamento della somma di euro 800,00 comprensivo di "ristoro dei danni patiti e delle spese sostenute" (cfr. verbale udienza del 25 settembre 2017); mentre la medesima somma è stata riconosciuta dal giudice di merito solo come entità del danno cui si sommano le spese legali liquidate in 2.187,00 euro, si dà generare un importo di gran lunga superiore rispetto a quello offerto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per reato di lesioni personali lievissime; Rilevato che il primo motivo di ricorso, al di là della formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Considerato che il secondo motivo, sulla mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, è inedito; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, sulla mancata applicazione dell'art. 35 d. Igs. n. 274 del 2000, è manifestamente infondato, poiché, come ha già osservato il Tribunale, la proposta risarcitoria è stata avanzata soltanto all'udienza del 29 maggio 2017 e formalizzata mediante esibizione di assegno all'udienza del 15 settembre 2017 (euro 800,00 comprensive delle spese legali) dopo l'apertura del dibattimento (avvenuta all'udienza del 14 marzo 2016) e quindi oltre il termine perentorio previsto per legge (sulla perentorietà del termine la giurisprudenza di legittimità è pacifica, cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, Salimbene, Rv. 273328); Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la decisione, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è sorretta da congrua e adeguata motivazione sugli omologhi motivi di gravame (cfr. pagg. 5 e 6 su 62-bis cod. pen. e pag. 6 su 133 cod. pen.); Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che contesta la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile perché il danno alla stessa liquidato dal giudice in euro 800 sarebbe pari alla somma offerta dall'imputato banco iudicis, è manifestamente infondata: l'offerta banco iudicis aveva riguardato il versamento della somma di euro 800,00 comprensivo di "ristoro dei danni patiti e delle spese sostenute" (cfr. verbale udienza del 25 settembre 2017); mentre la medesima somma è stata riconosciuta dal giudice di merito solo come entità del danno cui si sommano le spese legali liquidate in 2.187,00 euro, si dà generare un importo di gran lunga superiore rispetto a quello offerto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle a
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