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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07585/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 29437-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;569 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2454/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 2185/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29437/2021Numero di raccolta generale 7585/20261.

Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso di AlbDaat a pubblicazione 30/03/2026Ovcinnicoff, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, diretto all’inclusione nella base di calcolo del TFRdell’assegno integrativo aziendale.2.

La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, per quanto qui rileva, in accoglimento delgravame proposto dalla Fondazione, respingeva la domandadiretta ad ottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazionedi calcolare e accantonate il TFR con inclusione nella quota diretribuzione dovuta degli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale da agosto 1990 al 31.12.20153.

La lavoratrice impugna la sentenza d’appello sulla basedi 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso laRagioni della decisione1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11, 43e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art. 2 delProtocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art. 1372c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non ha correttamenteinterpretato ed applicato l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo dellavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispetto dellecoerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”), e al 5°capoverso, espressamente prevedendo che “la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sulleNumero registro generale 29437/2021materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede taleN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diData pubblicazione 30/03/2026riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro;”, sancisce una “riserva esclusiva edinderogabile” pattizia della contrattazione nazionale sugli istitutigià definiti dalle parti sociali nel CCNL rispetto alla contrattazionedecentrata e la supremazia della fonte gerarchica nazionale suquella di secondo livello (territoriale ed aziendale).

Si deduce chel’art. 43 del CCNL definisce esaustivamente l’istituto del TFR (enon consente che tale materia possa essere oggetto dellacontrattazione decentrata – art. 47 del CCNL); esso, pertanto,non poteva essere oggetto di diversa normazione dallacontrattazione secondaria né quest’ultima avrebbe potuto avereil potere di derogare a quanto già sancito a livello nazionale.Vertendosi nell’ambito della contrattazione di diritto comune,sotto tale aspetto non poteva sottacersi l’applicabilità dell’art.1372 c.c., laddove consente alle parti negoziali di modificare oderogare gli iniziali patti intercorsi «se non, e solo se non,medesime parti originarie».2.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2120,comma 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivo aggiuntivo(erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per 286 giorniall’anno) ed integrativo della retribuzione base tabellare mensileprevista dalla contrattazione nazionale (art. 11 del CCNL), e,dunque, erogato in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa, siaformulazione idonea a manifestare, in maniera chiara e nonNumero registro generale 29437/2021equivoca, la volontà pattizia di derogare al principio diN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026onnicomprensività del TFR.Data pubblicazione 30/03/20263.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362e 1363 c.c. in combinato disposto con l’art. 2120, comma 2, c.c.e con l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma 2dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (laddove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”; locuzioneche non appare rispettare i crismi di chiarezza ed univocità dellavolontà derogatoria sancita dal comma 2 dell’art. 2120 c.c. eladdove la Corte ha interpretato e applicato la norma appenaindicata assumendo che non sussista alcun principio dionnicomprensività del TFR codificato dal legislatore, «compiendotale funzione ermeneutica di sussunzione della locuzione pattiziatravalicando l’espressione e l’interpretazione letterale dellaformula in esame».4.

Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, ex art. 360 comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.,poiché, posta in esame la locuzione “... non è valido a nessuneffetto retributivo.”, contenuta nell’accordo aziendale, la Corted’Appello si è apoditticamente limitata a fare applicazione delcriterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., senza fornire alcunadeduzione logica e giuridica dalla quale possa ricavarsi che talemedesima locuzione debba e possa essere intesa qualeNumero registro generale 29437/2021manifestazione univoca e chiara della volontà pattizia perN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026derogare al principio di onnicomprensività (art. 2120, co. 2, c.c.):Data pubblicazione 30/03/2026si rappresenta che manca l’esplicitazione del percorso logico egiuridico del perché vada applicato, nel caso precipuo di specie,l’art. 1363 c.c.5.

Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […] enon era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo o prorogadell’accordo; b) il successivo accordo integrativo aziendale del25.11.1997 aveva previsto l’estensione dell’accordo integrativo a286 giornate lavorative, c) la contrattazione collettiva di settoredi livello nazionale (art. 43 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNLdel 2003) derogando al disposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva cheandavano computati, ai fini del TFR, tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontaredeterminato, anche se previsti da accordi aziendali; d) l’assegnoin questione andava incluso tra le somme corrisposte concontinuità e di ammontare determinato e non aveva carattereincentivante e collegato alla produttività.6.

Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione del contrattocollettivo, non poteva essere computato ai fini del calcolo del TFR.7.

Per ragioni di pregiudizialità deve essere esaminato inprimo luogo il quarto motivo del ricorso.8.

Esso è infondato.9.

In tema di contenuto della sentenza, infatti, il viNzuimoe rod rie gistro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. eNumero di raccolta generale 7585/2026dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettivDaat a pubblicazione 30/03/2026carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).10.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenzadi merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancanteo meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).11.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iterseguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridicodi cui è causa non rientrasse nel computo del trattamento di finerapporto.12.

Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, che per laloro connessione logico-giuridica e per la loro interferenzapossono essere congiuntamente esaminati, essi sono fondati neitermini che seguono.13.

È opportuno premettere che il trattamento diN umfeinroe re gistro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026rapporto è una quota di retribuzione differita che maturaNumero di raccolta generale 7585/2026progressivamente nel corso del rapporto in proporzione delDlaat a pubblicazione 30/03/2026retribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.14.

Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicistica, laripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni edei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusidal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v.

Cass. n. 7488/2000,n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n. 16591/2014,n. 29440/2017).15.

Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla leggen. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativabase di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2).

L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo per l'indennità di anzianità.

Ne restano esclusi,Numero registro generale 29437/2021quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioniN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmenteData pubblicazione 30/03/2026presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasionedella prestazione lavorativa.

Si tratta di una dizione certamenteidonea a comprendere compensi relativi a prestazioni chepresentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabilinella cadenza temporale e nella quantità.

Al fine dell'inclusionenella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade peraltri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principiolegale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente chenel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, inmodo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale(così Cass. n. 18680/2014).16.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utileai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro.

Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma e diversanozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

La deroga può esseredichiarata espressamente o risultare con modalità indirettepurché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaroed univoco dal testo contrattuale.17.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).18.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daNumero registro generale 29437/2021intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.N umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.Data pubblicazione 30/03/202640/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoniprevisti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).19.

In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragionedell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia,con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n. 2996/2023).20.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritoNumero registro generale 29437/2021può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullaN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveliData pubblicazione 30/03/2026l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione e alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n.110/2013).21.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, in motivazionesub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordato che il rapportofra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia,talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, neilimiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. n. 1759/1988).

Esso ha trovato riscontro nelmondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali(Cass. n. 19351/2007), sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).22.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, vaNumero registro generale 29437/2021rilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026Sinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaData pubblicazione 30/03/2026retribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoretributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; b)gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte da partedella Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese o diliberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze oper particolari prestazioni od incarichi; 3) la tredicesimamensilità, la quattordicesima mensilità ed eventuali gratificheaventi carattere continuativo.

La retribuzione giornaliera siottiene dividendo quella mensile per

26. La retribuzione oraria siottiene dividendo quella mensile per: - 122 per i professorid'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; - 169 per i maestricollaboratori, gli impiegati e gli operai.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio2003 prevede quanto segue: 10) Retribuzione.

Con decorrenzadal 1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservano unorario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene dividendo laretribuzione mensile per 160; l’art. 43 prevede: - (Indennità dianzianità - Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzionedel rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31maggio 1982 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pariad una mensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982per quanti sono gli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioniNumero registro generale 29437/2021di anno verranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione di meseN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,Data pubblicazione 30/03/2026trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato.

Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47prevede: - (Contrattazione aziendale).

Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale.

Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventicome obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione epossibile diversificazione dell'attività produttiva.

Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legalee contrattuale e avranno caratteristiche tali da consentireNumero registro generale 29437/2021l'applicazione del particolare trattamento contributivo previstoN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026dalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràData pubblicazione 30/03/2026avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.23. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3, 1° cpv., dispone: “La contrattazioneaziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3, 3° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritoNumero registro generale 29437/2021dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026imprese.

Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche laData pubblicazione 30/03/2026tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.24.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica deroga concordata è quellache riflette la corresponsione della forfettizzazione delle quattroore domenicali per il lavoro a turni che rimane consolidata, per ilpersonale in servizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misuradel 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi, sancisce, che:«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giorni l’anno enon è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv., si legge:«L’assegno integrativo viene corrisposto per le giornate in cui idipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa, con esclusione delle esenzioni tecnicheautorizzate dalla Direzione».25.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettoNumero registro generale 29437/2021di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario eN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026non eventuale.Data pubblicazione 30/03/202626.

Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli di contrattazione.27.

In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass.n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazione orientata dalcriterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardoallo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. n.34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, va evidenziato che, inipotesi di diversi livelli di contrattazione (nazionale e decentrata),la ricerca dell’effettiva volontà delle parti sociali deve esseredesunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizionidelle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante,con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi noninteragiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie inNumero registro generale 29437/2021ragione dei diversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambitoN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026territoriale (cfr. Cass. n. 5651/2021).Data pubblicazione 30/03/202628.

Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo.

Invero, anche a voler prescindere dallaconsiderazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno; l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine di esegesicomplessiva che, da un lato, dia contezza del senso dell’accordoaziendale nel suo complesso, quale apparentemente volto ad unasorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nei termini sopra richiamati, conquello delle clausole della contrattazione collettiva nazionalecontestualmente vigenti, con particolare riguardo a quelle chedefinivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi 11), a quella chedefiniva l’ambito di competenza della contrattazione integrativa(art. 47), e a quella che definiva la base di calcolo del TFR (art.43).

Verifiche alle quali la sentenza si sottrae, salvo dar attodell’impossibilità di attribuire all’assegno, per la sua tendenzialefissità, una funzione premiale assimilabile ad un premio dirisultato; e, per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, cheNumero registro generale 29437/2021sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilità di unaN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026diversa esegesi alla luce di una interpretazione complessiva eData pubblicazione 30/03/2026coordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..29.

Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso devono essere accolti, rigettato il quarto.

La gravatasentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa varinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citatiprincipi di diritto e provvederà, altresì, al regolamento delle speseanche del giudizio di cassazione.Numero registro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E TFR- Calcolo -AssegnoSEZIONE LAVOROintegrativoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: aziendaleDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.29437/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 29437-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;569 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2454/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 2185/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29437/2021Numero di raccolta generale 7585/20261.

Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso di AlbDaat a pubblicazione 30/03/2026Ovcinnicoff, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, diretto all’inclusione nella base di calcolo del TFRdell’assegno integrativo aziendale.2.

La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, per quanto qui rileva, in accoglimento delgravame proposto dalla Fondazione, respingeva la domandadiretta ad ottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazionedi calcolare e accantonate il TFR con inclusione nella quota diretribuzione dovuta degli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale da agosto 1990 al 31.12.20153.

La lavoratrice impugna la sentenza d’appello sulla basedi 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso laRagioni della decisione1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11, 43e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art. 2 delProtocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art. 1372c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non ha correttamenteinterpretato ed applicato l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo dellavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispetto dellecoerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”), e al 5°capoverso, espressamente prevedendo che “la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale.

Potrà pertanto svolgersi solo sulleNumero registro generale 29437/2021materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede taleN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diData pubblicazione 30/03/2026riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro;”, sancisce una “riserva esclusiva edinderogabile” pattizia della contrattazione nazionale sugli istitutigià definiti dalle parti sociali nel CCNL rispetto alla contrattazionedecentrata e la supremazia della fonte gerarchica nazionale suquella di secondo livello (territoriale ed aziendale).

Si deduce chel’art. 43 del CCNL definisce esaustivamente l’istituto del TFR (enon consente che tale materia possa essere oggetto dellacontrattazione decentrata – art. 47 del CCNL); esso, pertanto,non poteva essere oggetto di diversa normazione dallacontrattazione secondaria né quest’ultima avrebbe potuto avereil potere di derogare a quanto già sancito a livello nazionale.Vertendosi nell’ambito della contrattazione di diritto comune,sotto tale aspetto non poteva sottacersi l’applicabilità dell’art.1372 c.c., laddove consente alle parti negoziali di modificare oderogare gli iniziali patti intercorsi «se non, e solo se non,medesime parti originarie».2.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2120,comma 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivo aggiuntivo(erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per 286 giorniall’anno) ed integrativo della retribuzione base tabellare mensileprevista dalla contrattazione nazionale (art. 11 del CCNL), e,dunque, erogato in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa, siaformulazione idonea a manifestare, in maniera chiara e nonNumero registro generale 29437/2021equivoca, la volontà pattizia di derogare al principio diN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026onnicomprensività del TFR.Data pubblicazione 30/03/20263.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362e 1363 c.c. in combinato disposto con l’art. 2120, comma 2, c.c.e con l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma 2dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (laddove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”; locuzioneche non appare rispettare i crismi di chiarezza ed univocità dellavolontà derogatoria sancita dal comma 2 dell’art. 2120 c.c. eladdove la Corte ha interpretato e applicato la norma appenaindicata assumendo che non sussista alcun principio dionnicomprensività del TFR codificato dal legislatore, «compiendotale funzione ermeneutica di sussunzione della locuzione pattiziatravalicando l’espressione e l’interpretazione letterale dellaformula in esame».4.

Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, ex art. 360 comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.,poiché, posta in esame la locuzione “... non è valido a nessuneffetto retributivo.”, contenuta nell’accordo aziendale, la Corted’Appello si è apoditticamente limitata a fare applicazione delcriterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., senza fornire alcunadeduzione logica e giuridica dalla quale possa ricavarsi che talemedesima locuzione debba e possa essere intesa qualeNumero registro generale 29437/2021manifestazione univoca e chiara della volontà pattizia perN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026derogare al principio di onnicomprensività (art. 2120, co. 2, c.c.):Data pubblicazione 30/03/2026si rappresenta che manca l’esplicitazione del percorso logico egiuridico del perché vada applicato, nel caso precipuo di specie,l’art. 1363 c.c.5.

Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […] enon era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo o prorogadell’accordo; b) il successivo accordo integrativo aziendale del25.11.1997 aveva previsto l’estensione dell’accordo integrativo a286 giornate lavorative, c) la contrattazione collettiva di settoredi livello nazionale (art. 43 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNLdel 2003) derogando al disposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva cheandavano computati, ai fini del TFR, tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontaredeterminato, anche se previsti da accordi aziendali; d) l’assegnoin questione andava incluso tra le somme corrisposte concontinuità e di ammontare determinato e non aveva carattereincentivante e collegato alla produttività.6.

Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione del contrattocollettivo, non poteva essere computato ai fini del calcolo del TFR.7.

Per ragioni di pregiudizialità deve essere esaminato inprimo luogo il quarto motivo del ricorso.8.

Esso è infondato.9.

In tema di contenuto della sentenza, infatti, il viNzuimoe rod rie gistro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. eNumero di raccolta generale 7585/2026dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettivDaat a pubblicazione 30/03/2026carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).10.

Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenzadi merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancanteo meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).11.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iterseguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridicodi cui è causa non rientrasse nel computo del trattamento di finerapporto.12.

Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, che per laloro connessione logico-giuridica e per la loro interferenzapossono essere congiuntamente esaminati, essi sono fondati neitermini che seguono.13.

È opportuno premettere che il trattamento diN umfeinroe re gistro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026rapporto è una quota di retribuzione differita che maturaNumero di raccolta generale 7585/2026progressivamente nel corso del rapporto in proporzione delDlaat a pubblicazione 30/03/2026retribuzione.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.14.

Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicistica, laripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni edei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusidal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v.

Cass. n. 7488/2000,n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n. 16591/2014,n. 29440/2017).15.

Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla leggen. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativabase di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2).

L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo per l'indennità di anzianità.

Ne restano esclusi,Numero registro generale 29437/2021quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioniN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmenteData pubblicazione 30/03/2026presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasionedella prestazione lavorativa.

Si tratta di una dizione certamenteidonea a comprendere compensi relativi a prestazioni chepresentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabilinella cadenza temporale e nella quantità.

Al fine dell'inclusionenella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade peraltri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principiolegale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente chenel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, inmodo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale(così Cass. n. 18680/2014).16.

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utileai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro.

Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma e diversanozione di retribuzione ai fini del t.f.r.

La deroga può esseredichiarata espressamente o risultare con modalità indirettepurché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaroed univoco dal testo contrattuale.17.

È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).18.

A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daNumero registro generale 29437/2021intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.N umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.Data pubblicazione 30/03/202640/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoniprevisti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).19.

In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragionedell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia,con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n. 2996/2023).20.

Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritoNumero registro generale 29437/2021può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullaN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveliData pubblicazione 30/03/2026l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione e alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n.110/2013).21.

Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, in motivazionesub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordato che il rapportofra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia,talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, neilimiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. n. 1759/1988).

Esso ha trovato riscontro nelmondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali(Cass. n. 19351/2007), sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).22.

Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, vaNumero registro generale 29437/2021rilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026Sinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaData pubblicazione 30/03/2026retribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoretributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; b)gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte da partedella Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese o diliberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze oper particolari prestazioni od incarichi; 3) la tredicesimamensilità, la quattordicesima mensilità ed eventuali gratificheaventi carattere continuativo.

La retribuzione giornaliera siottiene dividendo quella mensile per

26. La retribuzione oraria siottiene dividendo quella mensile per: - 122 per i professorid'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; - 169 per i maestricollaboratori, gli impiegati e gli operai.

N.d.R.: L'accordo 29 luglio2003 prevede quanto segue: 10) Retribuzione.

Con decorrenzadal 1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservano unorario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene dividendo laretribuzione mensile per 160; l’art. 43 prevede: - (Indennità dianzianità - Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzionedel rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme.

Fino al 31maggio 1982 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pariad una mensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982per quanti sono gli anni di servizio prestato a tale data.

Le frazioniNumero registro generale 29437/2021di anno verranno conteggiate per dodicesimi.

La frazione di meseN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,Data pubblicazione 30/03/2026trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni.

Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato.

Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47prevede: - (Contrattazione aziendale).

Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale.

Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventicome obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione epossibile diversificazione dell'attività produttiva.

Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legalee contrattuale e avranno caratteristiche tali da consentireNumero registro generale 29437/2021l'applicazione del particolare trattamento contributivo previstoN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026dalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràData pubblicazione 30/03/2026avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.23. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3, 1° cpv., dispone: “La contrattazioneaziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3, 3° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritoNumero registro generale 29437/2021dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026imprese.

Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche laData pubblicazione 30/03/2026tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.24.

Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica deroga concordata è quellache riflette la corresponsione della forfettizzazione delle quattroore domenicali per il lavoro a turni che rimane consolidata, per ilpersonale in servizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misuradel 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi, sancisce, che:«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giorni l’anno enon è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv., si legge:«L’assegno integrativo viene corrisposto per le giornate in cui idipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa, con esclusione delle esenzioni tecnicheautorizzate dalla Direzione».25.

Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettoNumero registro generale 29437/2021di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario eN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026non eventuale.Data pubblicazione 30/03/202626.

Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli di contrattazione.27.

In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass.n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazione orientata dalcriterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardoallo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. n.34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, va evidenziato che, inipotesi di diversi livelli di contrattazione (nazionale e decentrata),la ricerca dell’effettiva volontà delle parti sociali deve esseredesunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizionidelle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante,con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi noninteragiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie inNumero registro generale 29437/2021ragione dei diversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambitoN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026territoriale (cfr. Cass. n. 5651/2021).Data pubblicazione 30/03/202628.

Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo.

Invero, anche a voler prescindere dallaconsiderazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno; l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine di esegesicomplessiva che, da un lato, dia contezza del senso dell’accordoaziendale nel suo complesso, quale apparentemente volto ad unasorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL, di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nei termini sopra richiamati, conquello delle clausole della contrattazione collettiva nazionalecontestualmente vigenti, con particolare riguardo a quelle chedefinivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi 11), a quella chedefiniva l’ambito di competenza della contrattazione integrativa(art. 47), e a quella che definiva la base di calcolo del TFR (art.43).

Verifiche alle quali la sentenza si sottrae, salvo dar attodell’impossibilità di attribuire all’assegno, per la sua tendenzialefissità, una funzione premiale assimilabile ad un premio dirisultato; e, per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, cheNumero registro generale 29437/2021sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilità di unaN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026diversa esegesi alla luce di una interpretazione complessiva eData pubblicazione 30/03/2026coordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..29.

Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso devono essere accolti, rigettato il quarto.

La gravatasentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa varinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citatiprincipi di diritto e provvederà, altresì, al regolamento delle speseanche del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, rigettato il quarto;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,alla quale demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, rigettato il quarto;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,alla quale demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 29437-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2026    dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;569 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2454/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 2185/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29437/2021Numero di raccolta generale 7585/20261. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso di AlbDaat a pubblicazione 30/03/2026Ovcinnicoff, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, diretto all’inclusione nella base di calcolo del TFRdell’assegno integrativo aziendale.2. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, per quanto qui rileva, in accoglimento delgravame proposto dalla Fondazione, respingeva la domandadiretta ad ottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazionedi calcolare e accantonate il TFR con inclusione nella quota diretribuzione dovuta degli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale da agosto 1990 al 31.12.20153. La lavoratrice impugna la sentenza d’appello sulla basedi 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso laRagioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11, 43e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art. 2 delProtocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art. 1372c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non ha correttamenteinterpretato ed applicato l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo dellavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispetto dellecoerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”), e al 5°capoverso, espressamente prevedendo che “la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulleNumero registro generale 29437/2021materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede taleN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diData pubblicazione 30/03/2026riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro;”, sancisce una “riserva esclusiva edinderogabile” pattizia della contrattazione nazionale sugli istitutigià definiti dalle parti sociali nel CCNL rispetto alla contrattazionedecentrata e la supremazia della fonte gerarchica nazionale suquella di secondo livello (territoriale ed aziendale). Si deduce chel’art. 43 del CCNL definisce esaustivamente l’istituto del TFR (enon consente che tale materia possa essere oggetto dellacontrattazione decentrata – art. 47 del CCNL); esso, pertanto,non poteva essere oggetto di diversa normazione dallacontrattazione secondaria né quest’ultima avrebbe potuto avereil potere di derogare a quanto già sancito a livello nazionale.Vertendosi nell’ambito della contrattazione di diritto comune,sotto tale aspetto non poteva sottacersi l’applicabilità dell’art.1372 c.c., laddove consente alle parti negoziali di modificare oderogare gli iniziali patti intercorsi «se non, e solo se non,medesime parti originarie».2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2120,comma 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivo aggiuntivo(erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per 286 giorniall’anno) ed integrativo della retribuzione base tabellare mensileprevista dalla contrattazione nazionale (art. 11 del CCNL), e,dunque, erogato in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa, siaformulazione idonea a manifestare, in maniera chiara e nonNumero registro generale 29437/2021equivoca, la volontà pattizia di derogare al principio diN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026onnicomprensività del TFR.Data pubblicazione 30/03/20263. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362e 1363 c.c. in combinato disposto con l’art. 2120, comma 2, c.c.e con l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma 2dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (laddove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”; locuzioneche non appare rispettare i crismi di chiarezza ed univocità dellavolontà derogatoria sancita dal comma 2 dell’art. 2120 c.c. eladdove la Corte ha interpretato e applicato la norma appenaindicata assumendo che non sussista alcun principio dionnicomprensività del TFR codificato dal legislatore, «compiendotale funzione ermeneutica di sussunzione della locuzione pattiziatravalicando l’espressione e l’interpretazione letterale dellaformula in esame».4. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, ex art. 360 comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.,poiché, posta in esame la locuzione “... non è valido a nessuneffetto retributivo.”, contenuta nell’accordo aziendale, la Corted’Appello si è apoditticamente limitata a fare applicazione delcriterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., senza fornire alcunadeduzione logica e giuridica dalla quale possa ricavarsi che talemedesima locuzione debba e possa essere intesa qualeNumero registro generale 29437/2021manifestazione univoca e chiara della volontà pattizia perN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026derogare al principio di onnicomprensività (art. 2120, co. 2, c.c.):Data pubblicazione 30/03/2026si rappresenta che manca l’esplicitazione del percorso logico egiuridico del perché vada applicato, nel caso precipuo di specie,l’art. 1363 c.c.5. Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […] enon era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo o prorogadell’accordo; b) il successivo accordo integrativo aziendale del25.11.1997 aveva previsto l’estensione dell’accordo integrativo a286 giornate lavorative, c) la contrattazione collettiva di settoredi livello nazionale (art. 43 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNLdel 2003) derogando al disposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva cheandavano computati, ai fini del TFR, tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontaredeterminato, anche se previsti da accordi aziendali; d) l’assegnoin questione andava incluso tra le somme corrisposte concontinuità e di ammontare determinato e non aveva carattereincentivante e collegato alla produttività.6. Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione del contrattocollettivo, non poteva essere computato ai fini del calcolo del TFR.7. Per ragioni di pregiudizialità deve essere esaminato inprimo luogo il quarto motivo del ricorso.8. Esso è infondato.9. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il viNzuimoe rod rie gistro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. eNumero di raccolta generale 7585/2026dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettivDaat a pubblicazione 30/03/2026carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).10. Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenzadi merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancanteo meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).11. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iterseguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridicodi cui è causa non rientrasse nel computo del trattamento di finerapporto.12. Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, che per laloro connessione logico-giuridica e per la loro interferenzapossono essere congiuntamente esaminati, essi sono fondati neitermini che seguono.13. È opportuno premettere che il trattamento diN umfeinroe re gistro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026rapporto è una quota di retribuzione differita che maturaNumero di raccolta generale 7585/2026progressivamente nel corso del rapporto in proporzione delDlaat a pubblicazione 30/03/2026retribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.14. Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicistica, laripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni edei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusidal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488/2000,n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n. 16591/2014,n. 29440/2017).15. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla leggen. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativabase di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo per l'indennità di anzianità. Ne restano esclusi,Numero registro generale 29437/2021quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioniN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmenteData pubblicazione 30/03/2026presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasionedella prestazione lavorativa. Si tratta di una dizione certamenteidonea a comprendere compensi relativi a prestazioni chepresentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabilinella cadenza temporale e nella quantità. Al fine dell'inclusionenella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade peraltri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principiolegale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente chenel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, inmodo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale(così Cass. n. 18680/2014).16. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utileai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma e diversanozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga può esseredichiarata espressamente o risultare con modalità indirettepurché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaroed univoco dal testo contrattuale.17. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).18. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daNumero registro generale 29437/2021intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.N umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.Data pubblicazione 30/03/202640/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoniprevisti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).19. In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragionedell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia,con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n. 2996/2023).20. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritoNumero registro generale 29437/2021può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullaN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveliData pubblicazione 30/03/2026l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione e alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n.110/2013).21. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, in motivazionesub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordato che il rapportofra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia,talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, neilimiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. n. 1759/1988). Esso ha trovato riscontro nelmondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali(Cass. n. 19351/2007), sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).22. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, vaNumero registro generale 29437/2021rilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026Sinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaData pubblicazione 30/03/2026retribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoretributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; b)gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza. Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa. Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte da partedella Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese o diliberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze oper particolari prestazioni od incarichi; 3) la tredicesimamensilità, la quattordicesima mensilità ed eventuali gratificheaventi carattere continuativo. La retribuzione giornaliera siottiene dividendo quella mensile per 26. La retribuzione oraria siottiene dividendo quella mensile per: - 122 per i professorid'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; - 169 per i maestricollaboratori, gli impiegati e gli operai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio2003 prevede quanto segue: 10) Retribuzione. Con decorrenzadal 1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservano unorario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene dividendo laretribuzione mensile per 160; l’art.  43 prevede: - (Indennità dianzianità - Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzionedel rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31maggio 1982 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pariad una mensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982per quanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioniNumero registro generale 29437/2021di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di meseN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,Data pubblicazione 30/03/2026trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato. Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47prevede: - (Contrattazione aziendale). Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventicome obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione epossibile diversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legalee contrattuale e avranno caratteristiche tali da consentireNumero registro generale 29437/2021l'applicazione del particolare trattamento contributivo previstoN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026dalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràData pubblicazione 30/03/2026avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.23. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3, 1° cpv., dispone: “La contrattazioneaziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3, 3° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritoNumero registro generale 29437/2021dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche laData pubblicazione 30/03/2026tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.24. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica deroga concordata è quellache riflette la corresponsione della forfettizzazione delle quattroore domenicali per il lavoro a turni che rimane consolidata, per ilpersonale in servizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misuradel 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi, sancisce, che:«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giorni l’anno enon è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv., si legge:«L’assegno integrativo viene corrisposto per le giornate in cui idipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa, con esclusione delle esenzioni tecnicheautorizzate dalla Direzione».25. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettoNumero registro generale 29437/2021di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario eN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026non eventuale.Data pubblicazione 30/03/202626. Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli di contrattazione.27. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass.n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazione orientata dalcriterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardoallo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. n.34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, va evidenziato che, inipotesi di diversi livelli di contrattazione (nazionale e decentrata),la ricerca dell’effettiva volontà delle parti sociali deve esseredesunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizionidelle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante,con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi noninteragiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie inNumero registro generale 29437/2021ragione dei diversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambitoN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026territoriale (cfr. Cass. n. 5651/2021).Data pubblicazione 30/03/202628. Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo. Invero, anche a voler prescindere dallaconsiderazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno; l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine di esegesicomplessiva che, da un lato, dia contezza del senso dell’accordoaziendale nel suo complesso, quale apparentemente volto ad unasorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL,  di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nei termini sopra richiamati, conquello delle clausole della contrattazione collettiva nazionalecontestualmente vigenti, con particolare riguardo a quelle chedefinivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi 11), a quella chedefiniva l’ambito di competenza della contrattazione integrativa(art. 47), e a quella che definiva la base di calcolo del TFR (art.43). Verifiche alle quali la sentenza si sottrae, salvo dar attodell’impossibilità di attribuire all’assegno, per la sua tendenzialefissità, una funzione premiale assimilabile ad un premio dirisultato;  e, per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, cheNumero registro generale 29437/2021sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilità di unaN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026diversa esegesi alla luce di una interpretazione complessiva eData pubblicazione 30/03/2026coordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..29. Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso devono essere accolti, rigettato il quarto. La gravatasentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa varinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citatiprincipi di diritto e provvederà, altresì, al regolamento delle speseanche del giudizio di cassazione.Numero registro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  TFR- Calcolo -AssegnoSEZIONE LAVOROintegrativoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: aziendaleDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.29437/2021Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] -  Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 29437-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2026    dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;569 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2454/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 2185/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29437/2021Numero di raccolta generale 7585/20261. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso di AlbDaat a pubblicazione 30/03/2026Ovcinnicoff, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, diretto all’inclusione nella base di calcolo del TFRdell’assegno integrativo aziendale.2. La sentenza impugnata, della Sezione lavoro della Cortedi appello di Napoli, per quanto qui rileva, in accoglimento delgravame proposto dalla Fondazione, respingeva la domandadiretta ad ottenere l’accertamento dell’obbligo della Fondazionedi calcolare e accantonate il TFR con inclusione nella quota diretribuzione dovuta degli importi percepiti a titolo di assegnointegrativo aziendale da agosto 1990 al 31.12.20153. La lavoratrice impugna la sentenza d’appello sulla basedi 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso laRagioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11, 43e 47 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 2003, dell’art. 2 delProtocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell’art. 1372c.c., poiché la Corte d’Appello di Napoli non ha correttamenteinterpretato ed applicato l’art. 47 del CCNL laddove, al primodisposto, espressamente aderendo le parti sociali all’AccordoInterconfederale del Protocollo sul costo del lavoro del 1993(“Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo dellavoro 23 luglio 1993, le parti, fermo restando il rispetto dellecoerenze complessive in tema di politica dei redditi ...”), e al 5°capoverso, espressamente prevedendo che “la contrattazioneaziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti giàdefiniti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulleNumero registro generale 29437/2021materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede taleN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026possibilità nonché sulle trasferte, sulle diverse forme diData pubblicazione 30/03/2026riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti diformazione e lavoro;”, sancisce una “riserva esclusiva edinderogabile” pattizia della contrattazione nazionale sugli istitutigià definiti dalle parti sociali nel CCNL rispetto alla contrattazionedecentrata e la supremazia della fonte gerarchica nazionale suquella di secondo livello (territoriale ed aziendale). Si deduce chel’art. 43 del CCNL definisce esaustivamente l’istituto del TFR (enon consente che tale materia possa essere oggetto dellacontrattazione decentrata – art. 47 del CCNL); esso, pertanto,non poteva essere oggetto di diversa normazione dallacontrattazione secondaria né quest’ultima avrebbe potuto avereil potere di derogare a quanto già sancito a livello nazionale.Vertendosi nell’ambito della contrattazione di diritto comune,sotto tale aspetto non poteva sottacersi l’applicabilità dell’art.1372 c.c., laddove consente alle parti negoziali di modificare oderogare gli iniziali patti intercorsi «se non, e solo se non,medesime parti originarie».2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 2120,comma 2, c.c., laddove la Corte di Appello di Napoli ha ritenutoche la locuzione secondo cui l’assegno integrativo “... non èvalido a nessun effetto retributivo.”, contenuta nell’accordoaziendale sulla disciplina dell’emolumento retributivo aggiuntivo(erogato per 260 giorni e poi, dal 25.11.1997, per 286 giorniall’anno) ed integrativo della retribuzione base tabellare mensileprevista dalla contrattazione nazionale (art. 11 del CCNL), e,dunque, erogato in forma continuativa e con carattere dicorrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa, siaformulazione idonea a manifestare, in maniera chiara e nonNumero registro generale 29437/2021equivoca, la volontà pattizia di derogare al principio diN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026onnicomprensività del TFR.Data pubblicazione 30/03/20263. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1362e 1363 c.c. in combinato disposto con l’art. 2120, comma 2, c.c.e con l’art. 12 Preleggi, poiché la Corte d’Appello di Napoli nonha fatto corretta interpretazione ed applicazione del comma 2dell’art. 2120 c.c. laddove, a fronte di monolitica giurisprudenzadi legittimità secondo cui la deroga al principio dionnicomprensività debba essere chiara e non equivoca, nédesumibile in via indiretta, ha sussunto in tale fattispecie lalocuzione del contratto aziendale applicato dalla resistentefondazione (laddove, a pag. 2, alla fine del primo capoverso silegge) “... non è valido a nessun effetto retributivo.”; locuzioneche non appare rispettare i crismi di chiarezza ed univocità dellavolontà derogatoria sancita dal comma 2 dell’art. 2120 c.c. eladdove la Corte ha interpretato e applicato la norma appenaindicata assumendo che non sussista alcun principio dionnicomprensività del TFR codificato dal legislatore, «compiendotale funzione ermeneutica di sussunzione della locuzione pattiziatravalicando l’espressione e l’interpretazione letterale dellaformula in esame».4. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper motivazione meramente apparente, ex art. 360 comma 1, n.4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost.,poiché, posta in esame la locuzione “... non è valido a nessuneffetto retributivo.”, contenuta nell’accordo aziendale, la Corted’Appello si è apoditticamente limitata a fare applicazione delcriterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., senza fornire alcunadeduzione logica e giuridica dalla quale possa ricavarsi che talemedesima locuzione debba e possa essere intesa qualeNumero registro generale 29437/2021manifestazione univoca e chiara della volontà pattizia perN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026derogare al principio di onnicomprensività (art. 2120, co. 2, c.c.):Data pubblicazione 30/03/2026si rappresenta che manca l’esplicitazione del percorso logico egiuridico del perché vada applicato, nel caso precipuo di specie,l’art. 1363 c.c.5. Risulta dagli atti che: a) l’assegno integrativo aziendaleera stato introdotto dall’accordo integrativo aziendale del20.6.1990; era corrisposto per “260 giorni l’anno […] in relazioneall’inquadramento categoriale e alla anzianità di servizio […] enon era valido a nessun effetto retributivo”; la suaquantificazione era fissa per tutta la durata della sua validitàmentre era prevista una rivalutazione in fase di rinnovo o prorogadell’accordo; b) il successivo accordo integrativo aziendale del25.11.1997 aveva previsto l’estensione dell’accordo integrativo a286 giornate lavorative, c) la contrattazione collettiva di settoredi livello nazionale (art. 43 del CCNL del 17.1.1989 e 43 del CCNLdel 2003) derogando al disposto dell’art. 2120 c.c., stabiliva cheandavano computati, ai fini del TFR, tutti gli elementi dellaretribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontaredeterminato, anche se previsti da accordi aziendali; d) l’assegnoin questione andava incluso tra le somme corrisposte concontinuità e di ammontare determinato e non aveva carattereincentivante e collegato alla produttività.6. Secondo la Corte di Napoli, l’accordo aziendale potevaderogare alla contrattazione collettiva nazionale e la locuzione“non è valido a nessun effetto retributivo” non poteva che essereinterpretata nel senso di escludere l’assegno dal concetto diretribuzione per cui, per effetto della disposizione del contrattocollettivo, non poteva essere computato ai fini del calcolo del TFR.7. Per ragioni di pregiudizialità deve essere esaminato inprimo luogo il quarto motivo del ricorso.8. Esso è infondato.9. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il viNzuimoe rod rie gistro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. eNumero di raccolta generale 7585/2026dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettivDaat a pubblicazione 30/03/2026carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).10. Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenzadi merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancanteo meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).11. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate echiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iterseguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridicodi cui è causa non rientrasse nel computo del trattamento di finerapporto.12. Venendo all’esame degli altri motivi di ricorso, che per laloro connessione logico-giuridica e per la loro interferenzapossono essere congiuntamente esaminati, essi sono fondati neitermini che seguono.13. È opportuno premettere che il trattamento diN umfeinroe re gistro generale 29437/2021Numero sezionale 569/2026rapporto è una quota di retribuzione differita che maturaNumero di raccolta generale 7585/2026progressivamente nel corso del rapporto in proporzione delDlaat a pubblicazione 30/03/2026retribuzione. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., nel testonovellato dalla legge n. 297/1982 che ha riformato il previgenteistituto dell’indennità di anzianità.14. Come affermato da questa Corte, il secondo commadell'art. 2120 c.c. vigente, nel definire la nozione di retribuzione,ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede,a differenza del vecchio testo della norma codicistica, laripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni edei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusidal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, pertali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendalidel tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'oppostocomputare ai fini della determinazione del trattamento di finerapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapportolavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro(Cass. n. 15080/2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488/2000,n. 12411/2002, n. 11448/2004, n. 9252/2008, n. 16591/2014,n. 29440/2017).15. Difatti, l’art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla leggen. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo delcalcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativabase di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delleprestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto dilavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressioneè così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto aldipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche seprivo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dalvecchio testo per l'indennità di anzianità. Ne restano esclusi,Numero registro generale 29437/2021quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioniN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmenteData pubblicazione 30/03/2026presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasionedella prestazione lavorativa. Si tratta di una dizione certamenteidonea a comprendere compensi relativi a prestazioni chepresentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabilinella cadenza temporale e nella quantità. Al fine dell'inclusionenella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade peraltri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principiolegale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente chenel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza econ carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, inmodo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale(così Cass. n. 18680/2014).16. Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione utileai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto costituisce ilcanone generale che può essere derogato, anche in senso menofavorevole al lavoratore, dai contratti collettivi di lavoro. Lacontrattazione collettiva può derogare al criterio generale postodalla legge in due modi: a) prevedendo l’esclusione dideterminate voci retributive; b) dettando un’autonoma e diversanozione di retribuzione ai fini del t.f.r. La deroga può esseredichiarata espressamente o risultare con modalità indirettepurché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaroed univoco dal testo contrattuale.17. È pacifico, inoltre, che il generico riferimento ai “contratticollettivi”, contenuto nel citato art. 2120 c.c. consente unadiversa individuazione degli elementi retributivi anche da partedella contrattazione territoriale o aziendale (Cass. n.16549/2005).18. A questo punto giova precisare che, in temadi interpretazione della contrattazione collettiva nazionale (daNumero registro generale 29437/2021intendersi come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell'art.N umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs.Data pubblicazione 30/03/202640/2006, per la loro parificazione, sul piano processuale, a quelladelle norme di diritto e non già come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellamotivazione) trovano applicazione i criteri ermeneutici dettatidagli artt. 1362 ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare,occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoniprevisti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definitisoggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significatodesumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quellopromanante dall'intero atto negoziale e dal comportamentocomplessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausolealla ricerca di un significato coerente con tutte le regoleinterpretative innanzi dette (Cass. n. 30141/2022).19. In materia di contrattazione collettiva, infatti, al fine diricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non puòessere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delleparole, atteso che la natura di detta contrattazione, spessoarticolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale,ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragionedell’interdipendenza dei molteplici profili della posizionelavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore dellerelazioni industriali, non necessariamente coincidente con quellocomune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di radoassumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementitutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generalicriteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia,con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canoneinterpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Cass. n. 2996/2023).20. Nell'interpretare, invece, la norma collettiva aziendale,occorre tener conto del principio secondo cui il giudice del meritoNumero registro generale 29437/2021può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sullaN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveliData pubblicazione 30/03/2026l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcunaperplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere,in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivodelle parti nella sua applicazione e alla considerazione di tutti glialtri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n.110/2013).21. Quanto, infine, ai rapporti tra contrattazione collettivanazionale e aziendale, secondo l’indirizzo interpretativo di questaCorte (ribadito da ultimo da Cass. n. 17939/2022, in motivazionesub p.to 10), meritevole di continuità, va ricordato che il rapportofra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essereregolato non già in base ai principi di gerarchia e di specialitàpropri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle partisociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline(e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio dicompetenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia,talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, neilimiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altreconsimili: Cass. n. 1759/1988). Esso ha trovato riscontro nelmondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali(Cass. n. 19351/2007), sicché, in virtù del principio di autonomianegoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territorialipossono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fattasalva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamenteacquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello (Cass. n. 12098/2010).22. Fatte queste necessarie premesse e venendo all’esamedelle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie, vaNumero registro generale 29437/2021rilevato quanto segue: l’art. 11 del CCNL Fondazioni LiricheN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026Sinfoniche del 2003 prevede: - (Retribuzione ed elementi dellaData pubblicazione 30/03/2026retribuzione) 1) Per retribuzione si intende: a) il minimoretributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato; b)gli aumenti periodici di anzianità; c) gli aumenti di merito; d)l'indennità di contingenza. Le indennità previste dal presentecontratto o da particolari accordi aziendali fanno parte dellaretribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in formacontinuativa e con carattere di corrispettività rispetto allanormale prestazione lavorativa. Non sono invece ad alcun effettocomputabili nella retribuzione le indennità corrisposte da partedella Fondazione al lavoratore a titolo di rimborso spese o diliberalità. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: 1) ilcompenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze oper particolari prestazioni od incarichi; 3) la tredicesimamensilità, la quattordicesima mensilità ed eventuali gratificheaventi carattere continuativo. La retribuzione giornaliera siottiene dividendo quella mensile per 26. La retribuzione oraria siottiene dividendo quella mensile per: - 122 per i professorid'orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei; - 169 per i maestricollaboratori, gli impiegati e gli operai. N.d.R.: L'accordo 29 luglio2003 prevede quanto segue: 10) Retribuzione. Con decorrenzadal 1° gennaio 2004 la retribuzione oraria per gli impiegati e glioperai che, fornendo una prestazione continuata, osservano unorario di lavoro settimanale di 36 ore, si ottiene dividendo laretribuzione mensile per 160; l’art.  43 prevede: - (Indennità dianzianità - Trattamento di fine rapporto) In caso di risoluzionedel rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme. Fino al 31maggio 1982 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pariad una mensilità di retribuzione in godimento al 31 maggio 1982per quanti sono gli anni di servizio prestato a tale data. Le frazioniNumero registro generale 29437/2021di anno verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di meseN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026pari o superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero,Data pubblicazione 30/03/2026trascurando la frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Agli effettidel presente articolo sono compresi nella retribuzione specificataal 1° comma dell'art. 11 anche tutti gli altri elementi costitutividella retribuzione aventi carattere continuativo purché siano diammontare determinato. Con decorrenza dal 1° giugno 1982trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297; l’art. 47prevede: - (Contrattazione aziendale). Premessi e richiamati icontenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993, leparti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive intema di politica dei redditi, convengono che: - la contrattazioneaziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per ilprincipio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazionenazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendalinon potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000,ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativiaziendali in essere; - le eventuali erogazioni di carattereeconomico saranno strettamente connesse ai risultati conseguitinella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventicome obiettivo incrementi di produttività, di competitività e diqualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione epossibile diversificazione dell'attività produttiva. Ai finidell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per ladefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale acontenuto economico, le parti valuteranno preventivamente lecondizioni del teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo,tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività edelle risorse reali da destinare al riguardo; - le eventualierogazioni di carattere economico saranno variabili e nonpredeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legalee contrattuale e avranno caratteristiche tali da consentireNumero registro generale 29437/2021l'applicazione del particolare trattamento contributivo previstoN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026dalle norme di legge; - la contrattazione aziendale non potràData pubblicazione 30/03/2026avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contrattocollettivo nazionale prevede tale possibilità nonché sulletrasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva eprodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro; - icontenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche soloda una delle parti, costituiranno oggetto di preventivaconsultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici delc.c.n.l., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopraindicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro”.23. [OSCURATO:PERSONA] sul costo del lavoro del 23.7 1993, all’art. 2co. 1, dispone: “Gli assetti contrattuali prevedono: - un contrattocollettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello dicontrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddoveprevisto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori”;il successivo comma 3, 1° cpv., dispone: “La contrattazioneaziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni dellivello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordatitra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, diqualità ed altri elementi di competitività di cui le impresedispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essereimpegnata per accordo tra le parti, eccedente quellaeventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumentiretributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legatiall'andamento economico dell'impresa”; il comma 3, 3° cpv.,dispone: “La contrattazione aziendale o territoriale è previstasecondo le modalità e negli ambiti di applicazione che sarannodefiniti dal contratto nazionale di categoria nello spiritoNumero registro generale 29437/2021dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccoleN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche laData pubblicazione 30/03/2026tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali,le materie e le voci nelle quali essa si articola”.24. Infine, l’Accordo integrativo aziendale del 20.6.1990(modificato da quello del 25.11.1997 solo per la durata dellegiornate lavorative portate a 286 rispetto alle originarie 260),prevede al 3° cpv. che: «Il presente accordo integrativo aziendaleannulla o sostituisce tutti i trattamenti economici che non sianoprevisti dal CCNL e le consuetudini aziendali alla data del30.06.1990, fatta salva l’integrazione del premio di produzione»;al 4° cpv. viene sancito che: «L’unica deroga concordata è quellache riflette la corresponsione della forfettizzazione delle quattroore domenicali per il lavoro a turni che rimane consolidata, per ilpersonale in servizio alla data del 30 Giugno 1990, nella misuradel 100% della retribuzione»; al 5° cpv., poi, sancisce, che:«L’equivalente economico del presente integrativo aziendaleindividua che, in relazione all’inquadramento categoriale eall’anzianità di servizio, viene corrisposto per 260 giorni l’anno enon è valido a nessun effetto retributivo»; al 7° cpv., si legge:«L’assegno integrativo viene corrisposto per le giornate in cui idipendenti sono effettivamente presenti in azienda per l’interaprestazione lavorativa, con esclusione delle esenzioni tecnicheautorizzate dalla Direzione».25. Orbene, il dictum della Corte territoriale è fondatoessenzialmente su due argomentazioni: i) che gli accordiaziendali potevano derogare alla contrattazione collettivanazionale sul punto; ii) la locuzione dell’accordo aziendalesecondo cui “non è valido a nessun effetto retributivo”,riguardante l’assegno integrativo aziendale, non poteva cheessere interpretata nel senso di escludere lo stesso dal concettoNumero registro generale 29437/2021di retribuzione, inteso quale elemento obbligatorio necessario eN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026non eventuale.Data pubblicazione 30/03/202626. Osserva il Collegio che l’interpretazione dei giudici diseconde cure non è conforme, in iure, ai criteri esegetici soprarichiamati e non è esaustiva, sia con riguardo all’esame delleclausole dell’intero accordo aziendale, sia con riferimento allaproblematica dell’interazione tra i diversi livelli di contrattazione.27. In particolare, da un lato, deve sottolinearsi che, se èvero che l’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenoreletterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzionedelle parti”, costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere,quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delleparti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenzatra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo deicontraenti (Cass. n. 18180/2007, n. 19357/2013, n.10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamentedecisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché ilsignificato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esitodi un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass.n. 14432/2016), anche secondo un’interpretazione orientata dalcriterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardoallo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione delcontratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. n.34795/2021, n. 2173/2022); dall’altro, va evidenziato che, inipotesi di diversi livelli di contrattazione (nazionale e decentrata),la ricerca dell’effettiva volontà delle parti sociali deve esseredesunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizionidelle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante,con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi noninteragiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie inNumero registro generale 29437/2021ragione dei diversi agenti contrattuali e dal loro diverso ambitoN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026territoriale (cfr. Cass. n. 5651/2021).Data pubblicazione 30/03/202628. Entrambe le valutazioni non sono state compiute in modoadeguato nel caso de quo. Invero, anche a voler prescindere dallaconsiderazione che, sotto il profilo dell’esegesi letterale, ilriferimento della clausola agli “effetti retributivi”, pur pertinente(essendo il TFR una forma di retribuzione), non è cosìinequivocamente chiaro in un contesto nel quale il diritto viventerichiamato dalla stessa Corte territoriale richiede una volontàchiara e specifica di esclusione, e che anche meno compatibilecol tenore testuale della clausola è l’assunto che essa esprimauna natura non retributiva dell’assegno; l’assuntodell’impossibilità di una interpretazione alternativa non puòessere convalidato in assenza di una concreta indagine di esegesicomplessiva che, da un lato, dia contezza del senso dell’accordoaziendale nel suo complesso, quale apparentemente volto ad unasorta di conglobamento di previgenti voci aziendalicontestualmente soppresse, della cui consistenza e computabilitàoriginarie nulla è dato sapere; dall’altro, che tenga conto dellanecessità, peraltro accentuata dal riferimento dell’accordoaziendale del 1990 all’art. 47 del CCNL,  di dare all’accordoaziendale un senso “coordinato”, nei termini sopra richiamati, conquello delle clausole della contrattazione collettiva nazionalecontestualmente vigenti, con particolare riguardo a quelle chedefinivano la nozione di retribuzione (art. 8, poi 11), a quella chedefiniva l’ambito di competenza della contrattazione integrativa(art. 47), e a quella che definiva la base di calcolo del TFR (art.43). Verifiche alle quali la sentenza si sottrae, salvo dar attodell’impossibilità di attribuire all’assegno, per la sua tendenzialefissità, una funzione premiale assimilabile ad un premio dirisultato;  e, per essa, della computabilità della voce, siccome diammontare determinato, secondo l’art. 43 del CCNL, nel TFR, cheNumero registro generale 29437/2021sono rilievi che contraddicono la predicata impossibilità di unaN umero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7585/2026diversa esegesi alla luce di una interpretazione complessiva eData pubblicazione 30/03/2026coordinata delle clausole esaminate, rendendo apodittico eformale il richiamo all’art. 1363 c.c..29. Alla stregua di quanto esposto, i primi tre motivi delricorso devono essere accolti, rigettato il quarto. La gravatasentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa varinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citatiprincipi di diritto e provvederà, altresì, al regolamento delle speseanche del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, rigettato il quarto;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,alla quale demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, rigettato il quarto;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,alla quale demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]