CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1992
Cassazione n. 43964/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/08/1992 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (." [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 6/12/2018, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'imputato responsabile di tentata rapina (anziché consumata, come ritenuto dal giudice di primo grado). 1.1 Al riguardo il difensore lamenta come la Corte di appello aveva motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche con una mera formula di stile. 1.2 II difensore rileva inoltre che la Corte di appello non aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. prendendo in considerazione solo il valore economico della merce oggetto di rapina, senza alcuna considerazione in ordine alla lesione del bene giuridico dell'integrità fisica e morale che, nel caso on concreto, in considerazione dell'assenza di lesioni e altre conseguenze, appariva davvero insussistente. 1.3 II difensore lamenta infine che la Corte di appello aveva ridotto di un terzo anziché di due terzi la pena minima prevista per il reato di rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); nel caso in esame, a fronte della motivazione della Corte di appello, che ha osservato come i precedenti penali dell'imputato avrebbero dovuto comportare l'applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquannnale, il ricorrente indica in maniera estremamente generica perchè sarebbe meritevole del beneficio, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 1.2 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici: pertanto, anche solo la considerazione che il bene sottratto non fosse di valore irrisorio (come ritenuto dalla Corte di appello) comporta che l'attenuante non potesse essere riconosciuta. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto di ridurre solo di un terzo la pena per il tentativo in quanto la condotta era stata già quasi portata a termine e che il fatto era di non trascurabile gravità, 2.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore