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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 34997/2026

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e di assise di appello di Brescia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori:l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, si riporta alle conclusioni, chedeposita unitamente alla nota spese;l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, conclude chiedendo l'annullamento dellasentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 26 novembre 2025 la Corte di assise diappello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, ha condannatoKrystyna Mykhalchuk alla pena di anni diciotto di reclusione, alla sanzione di treanni di libertà vigilata, alle relative pene accessorie e al risarcimento dei danni infavore delle parti civili, per i delitti di cui agli artt. 575 e 493-ter cod. pen.commessi dal 5 al 21/04/2022 e il 22/04/2022, utilizzando più volte,indebitamente, la carta bancomat intestata a [OSCURATO:PERSONA], e poi cagionando lamorte della predetta [OSCURATO:PERSONA], provocandone la caduta fuori dalla finestradella sua camera, posta al quarto piano, e così facendola precipitare al suolo,agendo con abuso delle relazioni di prestazione d'opera e di relazioni domestiche.La Corte, conformandosi alla sentenza di primo grado, ha escluso le ipotesidel suicidio e della caduta accidentale dell’anziana donna, per l'assenza di un suoquadro depressivo, per le circostanze e modalità della caduta, e per la barrieraarchitettonica rappresentata da un davanzale piuttosto alto, che avrebbecostretto la vittima ad una difficile opera di scavalcamento.

Due giovani, che sitrovavano in strada al momento della caduta, avevano riferito di aver sentitodelle urla e di avere visto l'anziana donna sdraiata sul cornicione della finestra,rivolta verso l'interno e con la parte posteriore del corpo già completamente fuoridal davanzale, che muoveva le braccia come per tentare di rientrare senza peròaggrapparsi a niente, e di averla quindi vista cadere, senza notare altre personesporgersi dalla medesima finestra; solo due o tre minuti dopo la caduta, a talefinestra si era affacciata l'imputata.

Un altro passante aveva riferito di averesentito le urla di due donne, seguite da un singolo urlo e da un rumore metallico,ma non aveva assistito alla caduta, e simili erano state altre testimonianzeassunte.La tesi accusatoria, di una caduta provocata da terzi, è stata ritenuta l'unicacompatibile con le modalità della caduta, all'indietro e non in avanti, nonchécompatibile con la traiettoria perpendicolare alla finestra e con la posizione delcorpo durante la caduta, conforme a quanto riferito dai due giovani testimonioculari, e compatibile anche con il tentativo della vittima, riferito da dettitestimoni, di rientrare all'interno dell’abitazione muovendo le braccia in avanti,plausibilmente per reagire alla spinta impressa dall'imputata, ritenuta l'autricedel gesto criminoso anche perché l'unica persona presente nell'appartamento,oltre alla vittima.

Il fatto che detti testimoni non abbiano visto nessuno spingerela vittima è stato ritenuto irrilevante, avendo le indagini tecniche accertato cheessi avevano una visione parziale del davanzale della finestra.

Per affermare laresponsabilità dell'imputata è stato ritenuto significativo anche il suodall'appartamento non rapidamente, ma attardandosi a prendere la borsa e unmaglioncino, essendosi mostrata fredda e priva di sentimenti di pietà, ed avendoriferito ai vari presenti versioni diverse del fatto, salvo poi negare addirittura diavere parlato con loro.

Nel corso del giudizio di primo grado, inoltre, ella avevariferito una versione ancora diversa dei movimenti suoi e della vittima nellamattina del fatto.Le due sentenze, inoltre, hanno individuato il movente dell'omicidio nellascoperta, da parte della vittima, di avere subito indebiti prelevamenti di denarotramite la sua carta bancomat, per un ammontare di circa € 2.000: l'anzianadonna lo aveva scoperto pochi minuti prima di rientrare in casa, come la stessaaveva raccontato alla titolare dell'agenzia di viaggi ove si era presentata, intornoalle ore 13, per saldare il costo di una vacanza già prenotata, spiegandole diavere dovuto farsi assegnare un nuovo bancomat.

Secondo l'ipotesi accolta daentrambi i giudici di merito, la vittima potrebbe avere riferito all'imputata, chelavorava nella sua abitazione come collaboratrice domestica, di avere scoperto iprelevamenti e di voler sporgere denuncia contro l'ignoto autore di essi, el'imputata, temendo le gravi conseguenze se fosse stata scoperta la suaresponsabilità, l'avrebbe spinta fuori dalla finestra.La sua responsabilità per il delitto di indebito utilizzo del bancomat, infatti, èstata ammessa dall'imputata stessa, ed accertata senza alcun dubbio quantoall'ultimo prelievo, ammontante ad € 800,00, effettuato il 21/04/2022 ad operadi lei, ripresa dalla videocamera posta presso lo sportello bancomat; ella eraaffetta da ludopatia, ed avrebbe sottratto il denaro, non solo alla [OSCURATO:PERSONA] ma ancheai familiari e a precedenti datori di lavoro, per giocare alle slot machines.Le tesi difensive riproposte con i motivi di appello, di una caduta persuicidio, motivato dalla depressione per la morte del marito, dalla lite con unfiglio e, infine, dalla scoperta della sottrazione del denaro, ovvero di una cadutaaccidentale dopo essersi l'anziana donna arrampicata sulla finestra, sostenuteaffermando non essendo plausibile una precedente lite con l'imputata, per lamancanza di tempo e la mancanza di prove che la vittima sospettasse di lei perla sottrazione del denaro, e per essere l’imputata stessa fisicamente incapace disollevare l'anziana per spingerla giù dalla finestra, sono state respinte ribadendole prove descritte nella sentenza di primo grado, respingendo anche la richiestadi una rinnovazione istruttoria per accertare il peso della vittima.

Secondo laCorte di assise di appello, infatti, è plausibile che la [OSCURATO:PERSONA] sospettasse la suacollaboratrice per l'ammanco, avendo già sospettato di lei per la scomparsa dellasomma di € 200 verificatasi in casa poco tempo prima, come ella aveva confidatoalla figlia, essendo peraltro logico che, in mancanza di prove, la stessa nonavesse esternato tali sospetti con persone estranee.

Che le due donne abbianolitigato è provato oltre ogni ragionevole dubbio, avendo un teste riferitoimmediatamente, ed anche in seguito, di avere sentito delle urla, subito primadella caduta, ed essendo la sua testimonianza non sospettabile di inattendibilità,anche perché confermata da un'altra teste e dall'accertamento scientifico dellapossibilità, per il predetto, di sentire delle voci provenienti dall'internodell'appartamento, che era l'unico con la finestra spalancata.

Secondo la Cortenon è vero che non vi sarebbe stato un tempo sufficiente per l'insorgere dellalite, tra il rientro della vittima in casa e la sua caduta: la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe anchesolo avere dichiarato alla collaboratrice la sua intenzione di denunciarel'ammanco, e ciò avrebbe facilmente potuto spingere quest'ultima ad unareazione aggressiva, perché spaventata per le possibili conseguenze di unadenuncia penale.

Ulteriore motivo di rigetto delle tesi difensive è statoindividuato nella mancanza di coerenza della imputata, che ha riferito versionisempre diverse del fatto, e nella sua condotta immediatamente dopo la cadutadella sua datrice di lavoro.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva.La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di rinnovare l'istruttoria peraccertare il peso della vittima con una argomentazione errata, dicendo cioè chesi tratta di un accertamento inutile perché quella dell'omicidio volontario è l'unicaipotesi plausibile: la prova della sussistenza del reato, invece, dovrebbe derivaredalla interpretazione univoca degli elementi raccolti, non dalla esclusione dellaverosimiglianza delle ipotesi alternative.

Nel presente caso, per provare lasussistenza dell'omicidio volontario “oltre ogni ragionevole dubbio”, è necessarioacquisire la certezza che l'imputata avesse la forza di sollevare la vittima e dispingerla oltre il davanzale della finestra, ma tale certezza non può essereacquisita ignorando il peso della vittima, che non è stato mai misurato, neppurein sede autoptica, tanto che la sentenza parla di un peso di kg. 65 solo perchécosì stimato dalla polizia scientifica, sulla base della corporatura dell'anzianadonna, ritratta dopo la morte.

La difesa ha fornito l'opinione di un consulente,che ha dimostrato la sostanziale impossibilità di sollevare una donna avente quelpeso, opinione tanto più credibile se si considera che la vittima, probabilmente,non era inerte ma ha opposto resistenza.

La prova richiesta, pertanto, è inrealtà decisiva, e la sentenza è errata nell'averne negato l'acquisizione.2.2.

Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione.L'accusa si fonda su una ricostruzione che manifesta la sua illogicità nelle trefasi della scoperta dei prelevamenti indebiti, della contestazione all'imputata diesserne l'autrice, e della reazione di quest'ultima, culminata nelladefenestrazione.In ordine alla fase della scoperta dei prelevamenti indebiti, la Corte sostieneche la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito sospettato della sua collaboratrice, ma lamotivazione, sul punto, è manifestamente illogica e non tiene conto delle proveraccolte.

In primo luogo non è vero che ella ha scoperto gli ammanchi solo lamattina del 22/04/2022, perché la figlia ha riferito che già il 20/04/2022 ilproprio figlio, recatosi dalla nonna, aveva da lei saputo che, in banca, avevascoperto che mancavano dei soldi sul suo conto corrente: ella, quindi, già da duegiorni era al corrente degli indebiti prelevamenti, e ciò impedisce di ipotizzareche abbia contestato il fatto alla ricorrente nell'immediatezza della scoperta, il22/04/2022, perché se avesse avuto sospetti verso di lei li avrebbe esternati giàdue giorni prima.

Inoltre, gli impiegati della banca hanno testimoniato che ellasospettava che la sua carta bancomat fosse stata clonata, per cui non aveva inrealtà il sospetto che qualcuno potesse averla usata indebitamente o potesseavergliela sottratta, come riferito anche dalla titolare dell'agenzia di viaggi, concui la [OSCURATO:PERSONA] parlò pochi minuti prima della caduta.Le argomentazioni con cui la sentenza impugnata supera tale obiezione sonomanifestamente illogiche.

Secondo la Corte, la donna avrebbe già sospettatodella collaboratrice, avendo qualche settimana prima subito la sparizione, incasa, della somma di € 200,00, ma avrebbe potuto avere ritrosie a confessaretali sospetti ai predetti testimoni: si tratta di motivazioni illogiche, non apparendopossibile che ella avesse ritrosie ad esternare dei semplici sospetti e non dellevere accuse, e comunque, se sapeva di non avere prove concrete control'imputata, è illogico ritenere che possa averla accusata appena rientrata in casa.Inoltre la figlia della vittima ha riferito che, dopo la scomparsa di quella somma,né lei né la madre avevano parlato del fatto con la collaboratrice e la madre,addirittura, le aveva regalato dei soldi, dopo l'inizio della guerra in Ucraina; dopola morte della donna, poi, la polizia ha trovato in giro per la casa alcuni oggetti divalore e la somma di € 450,00, mentre se ella avesse temuto che la suacollaboratrice fosse una ladra l'avrebbe licenziata, o avrebbe tenuto nascosti ipropri beni.

E' più logico pensare che la donna avesse ritrovato quella somma, eavesse accantonato gli iniziali sospetti.Anche in ordine alla seconda fase della vicenda, successiva al rientro in casadella [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione della sentenza, secondo cui ella avrebbe accusato laricorrente degli indebiti prelevamenti, è manifestamente illogica.

Essa non tieneconto del fatto che solo due testimoni avrebbero sentito delle urla proveniredall'appartamento della donna, mentre tutti gli altri testi presenti non sentirononessuna voce e nulla di anomalo; anche i due predetti testimoni non sono deltutto attendibili, stante la tardività e contraddittorietà delle loro dichiarazioni.Infine, la motivazione è illogica in ordine alla fase della caduta dalla finestra.Secondo la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito accusato la ricorrente degli indebitiprelevamenti e questa, invece di tentare una spiegazione o di dimostrarsipentita, come aveva fatto in occasione delle indebite sottrazioni che avevacommesso in precedenza, in danno di altre persone, avrebbe reagito conviolenza e aggressività.

L'incongruenza di tale comportamento è stata spiegatadalla sentenza dicendo che la [OSCURATO:PERSONA], diversamente dai precedenti derubati,avrebbe minacciato una denuncia penale, ma anche negli altri casi la ricorrenteavrebbe potuto essere denunciata, e comunque non è verosimile che talesemplice minaccia, per la sottrazione di una somma così modesta, pari solo a2.000 euro, possa avere scatenato tanta violenza.La sentenza, poi, trascura il fatto che nessuno dei testi che vide la [OSCURATO:PERSONA] suldavanzale della finestra, subito prima della caduta, ha notato che vi fosseroanche altre persone, e nessuno ha visto qualcuno spingere giù l'anziana donna.Essa supera l'obiezione dicendo che, secondo la ricostruzione della poliziascientifica, il teste Grieco vedeva solo una porzione della finestra, ma ciòcontrasta con le dichiarazioni del teste, secondo cui egli ha visto per intero ilcorpo della vittima, sul davanzale, ed ha sempre guardato verso la finestra,mentre correva verso il corpo caduto, senza mai vedervi nessuno.La sentenza di appello, poi, ricostruisce il presunto gesto della ricorrente inmodo del tutto diverso rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva parlatodi un sollevamento della vittima da dietro, e ipotizza una spinta verso l'esternodella finestra.

La prima ricostruzione era incompatibile con la posizione del corposul davanzale descritta dal teste Grieco, ma anche la seconda ricostruzione èinverosimile perché la [OSCURATO:PERSONA], se solo spinta contro il davanzale, vi avrebbesbattuto contro, essendo questo alto ben cm. 93, mentre le anche della donnaerano alte solo cm. 78 da terra.

Non è credibile, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] non abbiaproferito alcuna parola o richiesta di aiuto, che non è stata udita da alcuno deitesti, e non abbia cercato di afferrarsi alla ricorrente, mentre la spingeva, gestosicuramente non compiuto atteso che sotto le unghie della vittima non c'eranoreperti della presunta assassina.La sentenza è manifestamente illogica anche nell'individuare elementi diconferma della responsabilità della ricorrente dalle dichiarazioni da lei rese nelcorso delle indagini e del dibattimento.

L'affermazione che ella,nell'immediatezza, avrebbe reso versioni diverse alle persone presenti, circa cosastesse facendo al momento della caduta, non è fondata perché detti testi hannoa loro volta reso dichiarazioni non coincidenti tra loro, che rendono impossibilericostruire con certezza le sue prime frasi.La sentenza, pertanto, sostiene con certezza la tesi della caduta per unaazione della ricorrente, senza valutare in modo approfondito la plausibilità delletesi alternative, ed anzi eliminandole con motivazione illogica.

La tesi del suicidioè esclusa dicendola incompatibile con il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse appena passata asaldare il conto di un viaggio già programmato, ma risulta che in realtà ella, quelgiorno, non saldò il prezzo ma concordò con la titolare dell'agenzia di tornare ilgiorno dopo, per pagare con un assegno; quindi tale tesi non risulta impossibile,stante anche il dolore dell’anziana per la morte del marito e il dissidio con unodei figli per l'eredità.

Anche i suoi familiari, nell'immediatezza del fatto,avanzarono tale ipotesi.

Altrettanto non impossibile la tesi di una cadutaaccidentale, potendo la [OSCURATO:PERSONA] essere salita sul davanzale nelle due modalitàipotizzate nell'atto di appello, una delle quali, tra l'altro, fu inizialmente ipotizzatadagli stessi verbalizzanti.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e lamanifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravantedella connessione teleologica tra i due delitti contestati.La mancanza di prova dell'avere la [OSCURATO:PERSONA] accusato la ricorrente di averlesottratto del denaro, ed in particolare di avere minacciato di denunciarla,impedisce di affermare, con la certezza necessaria per la condanna, chel'omicidio sia stato commesso per impedire tale denuncia.

Tale gesto, infatti,avrebbe piuttosto comportato indagini approfondite, come in effetti avvenuto,che avrebbero sicuramente portato alla scoperta della sottrazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.2.

Il primo motivo è infondato.L'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il dovere del giudice diappello di rinnovare l'istruttoria, per assumere prove nuove o riassumere provegià acquisite nel giudizio di primo grado, solo «se ritiene di non essere in gradodi decidere allo stato degli atti».

La valutazione della decisività della prova, nonessendo la Corte altrimenti in grado di decidere e presentandosi la provarichiesta come idonea ad eliminare eventuali incertezze, costituisce unavalutazione di fatto che, se logicamente e congruamente motivata, si sottrae alsindacato di legittimità (vedi Sez. 1, n. 11168 del 18/92/2019, Rv. 274996-02).Nel presente caso, la prova richiesta dalla ricorrente, finalizzata ad accertareil peso della vittima, è da questa indicata come decisiva per valutare se ella fossein grado di sollevare da terra l'anziana donna e di farla cadere dal davanzale diquella finestra.

La sentenza impugnata ha valutato la rilevanza e decisività ditale prova, e l'ha ritenuta superflua sia per l'affermata non plausibilità einfondatezza delle tesi alternative di una caduta avvenuta senza l'intervento diterzi, bensì per suicidio o per evento accidentale, sia per il confronto tral'imputata e la vittima, il cui peso è desumibile dalla sua bassa statura e dallasua corporatura media, sia infine perché la capacità di sollevare l'anziana donnae farla cadere dalla finestra dipende dalle modalità del gesto, avendo la Corte diassise di appello ritenuto che la ricorrente non abbia sollevato di peso la vittima,ma l'abbia spinta con violenza verso l'esterno della finestra, già aperta, e mentrequesta si trovava sul davanzale le abbia sollevato le gambe, gettandola nelvuoto.Questa motivazione è completa, approfondita, e del tutto logica: una meraspinta richiede una forza inferiore rispetto al sollevare da terra un corpo umano,e se sferrata sorprendendo la vittima è idonea a provocarne la caduta,qualunque sia il suo peso.

Le modalità dell'omicidio, come ricostruite dai giudiciin base alle testimonianze ascoltate e ai rilievi scientifici, consistono non in unlancio del corpo dalla finestra, ma in una spinta di questo che lo ha fatto sdraiareparzialmente sul davanzale, e nel successivo sollevamento delle gambe,impedendo il rientro nella stanza e completando la spinta verso l'esterno.

Taliessendo le modalità ritenute dai giudici di appello, la loro valutazione dellasuperfluità dell'accertamento del peso della vittima è logicamente motivata,mentre l'effettuazione di una perizia per verificare la capacità di gettare dettavittima oltre la finestra è evidentemente non decisiva, perché essa dovrebbecontemplare tutte le possibili modalità di un simile gesto, senza pertanto poterdare risposte certe al quesito che dovrebbe essere proposto.3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, e ai limiti dell'inammissibilità,ponendo per lo più questioni di fatto.

Occorre perciò ribadire che «L'indagine dilegittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si èavvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alleacquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quellodi una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944).

Perciò «Eccede dai limiti dicognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice dilegittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla solaverifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri attidel processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Rv. 284556).Sono inammissibili, pertanto, tutte le doglianze che chiedono a questa Corteuna diversa interpretazione e valutazione delle singole prove, se già esaminatedalla sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria, e quelleche, in realtà, mirano a indurre il giudice di legittimità a sovrapporre una propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito,ovvero a sostenere una versione alternativa, fondata su prove diverse o suun'autonoma interpretazione di quelle acquisite nel dibattimento.

Il ricorso, inmolti punti di questo secondo motivo, lamenta la manifesta illogicità dellamotivazione, ma in realtà propone solamente una diversa interpretazione delleprove e ripete le versioni alternative, che la Corte di appello ha ampiamentevalutato e ritenuto non plausibili, con motivazione logica e non contraddittoria.2.1.

L'asserita illogicità della prima fase, in cui la signora [OSCURATO:PERSONA] avrebbescoperto gli ammanchi, in banca, ed avrebbe chiesto il rilascio di una nuova cartabancomat, è palesemente insussistente.

La sentenza, che sul punto ha lastruttura della “doppia conforme”, alla pag. 26 ha valutato credibile che l'anzianadonna abbia sospettato la ricorrente per tali ammanchi, avendola già sospettatadi avere sottratto la somma di € 200,00 che circa due mesi prima era scomparsadall'interno dell'abitazione, ma che non abbia esternato tali sospetti con gliimpiegati della banca o con la titolare dell'agenzia di viaggi, non avendo alcunaprova.

Tale motivazione appare del tutto logica, e fondata sulle prove acquisite:l'esistenza del sospetto per l'ammanco precedente è stato riferito dalla figlia dellavittima, e l'omessa esternazione del sospetto per i successivi prelevamenti èplausibile, avendo l'anziana donna, inizialmente, neppure ben compreso comedetti prelevamenti abusivi fossero stati compiuti.

La rilevanza data, nel ricorso,al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse scoperto gli ammanchi già due giorni prima della suamorte è palesemente infondata: ella poteva solo avere scoperto la mancanza dialcune somme sul proprio conto bancario, ma ne ignorava le cause e, secondoquanto riportato nel ricorso stesso, ha accertato solo la mattina della sua cadutadalla finestra che si trattava di denaro prelevato abusivamente tramite il propriobancomat, tanto da chiedere solo in quel momento la sua sostituzione, temendoche la carta fosse stata clonata.La valutazione della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], avendo già inpassato sospettato che la ricorrente sottraesse beni dal suo appartamento, abbiasospettato che ella si fosse anche, occasionalmente, impossessata del bancomatmentre si trovava nell'abitazione, è del tutto logica e fondata su una provatestimoniale acquisita con certezza, e non contestata neppure dalla ricorrente.2.2.

L'asserita illogicità della motivazione in ordine alla fase della litescoppiata immediatamente, al rientro in casa della signora [OSCURATO:PERSONA], è palesementeinfondata.

La ricostruzione operata nella sentenza si fonda sulle dichiarazioni deitesti che udirono voci alterate di donne, sicuramente provenientidall'appartamento della signora [OSCURATO:PERSONA] che era l'unico con la finestra aperta, testila cui attendibilità è stata valutata accuratamente, dalla pag. 26 alla pag. 31della sentenza, ed è contestata dalla ricorrente con affermazioni infondate, chesmentiscono gli accertamenti della polizia scientifica circa la possibilità di udirequelle voci solo sulla base di una scienza propria, e indicano una difformità tra ledichiarazioni, in realtà insussistente.

Il teste Bonati riferì nell'immediatezza diavere sentito delle urla, prima del tonfo dovuto alla caduta dell'anziana donna, enon ha mai modificato, in seguito, la sua dichiarazione, precisando solo che sitrattava delle voci di di due donne, come emerge con evidenza dalle parti dellaseconda dichiarazione riportate nella sentenza.

La teste Pezzoni ha riferito solodopo molti mesi di avere sentito una discussione animata di due donne, ma lasua testimonianza è stata tanto accurata dall'avere ella precisato di non esseresicura che le voci provenissero dalla finestra della casa della signora [OSCURATO:PERSONA], cheperò era spalancata.Non vi è motivo di ritenere dette testimonianze inattendibili solo perché ilrumore della lite non è stato udito dalle altre persone presenti: la sentenza haevidenziato che, secondo gli accertamenti della polizia scientifica, il teste Bonatipoteva, dalla sua posizione, sentire dette voci, mentre non potevano farlo i duegiovani, testimoni oculari della caduta, e che le due dirimpettaie, in quantoimpegnate a cucinare, potevano non avere avvertito i rumori esterni.

Lamotivazione circa la sussistenza di una prova piena dell'avere le due donnelitigato animatamente subito prima che la signora [OSCURATO:PERSONA] cadesse dalla finestra è,pertanto, logica e fondata su prove testimoniali valutate approfonditamente.

Alcontrario, dedurre che non vi sia stata alcuna discussione dal solo fatto che altritesti, che si trovavano in posizioni diverse ed erano impegnati in altre attività,non udirono la lite, come si afferma nel ricorso, è un'argomentazionepalesemente errata.2.3.

E' infondata, infine, l'affermazione di una non credibilità, nella terzafase, di una reazione violenta della ricorrente.

Il ricorso lo sostiene solo sullabase di una opinione soggettiva, creando un parallelo con vicende precedenti incui la ricorrente sarebbe stata incolpata di avere sottratto denaro ai proprifamiliari o ad altri datori di lavoro, ma tale parallelo è del tutto incongruo e nongiustificato, ignorandosi quali parole siano state dette dalla signora [OSCURATO:PERSONA].

Leipotesi formulate nella sentenza sono plausibili, potendo sia la [OSCURATO:PERSONA] avere fattotemere alla ricorrente conseguenze molto gravi, quale una denuncia penale, siaessere stata quest'ultima colta dalla disperazione, per l'accumularsi di graviaccuse di furto o di appropriazione indebita, nonché l'accumularsi dei debiti e delsenso di vergogna verso i propri familiari.

Le affermazioni contenute nel ricorso,secondo cui una reazione così violenta non sarebbe plausibile vista la mancanzadi reazioni simili nei casi precedenti e la sproporzione della decisione dicommettere un omicidio rispetto alla effettiva gravità delle accuse,rappresentano una mera opinione soggettiva, che non tiene conto della liteavvenuta immediatamente prima che la signora [OSCURATO:PERSONA] venisse spinta giù dallafinestra, e non tiene conto dell'essere stato l'omicidio commesso con dolod'impeto, probabilmente senza avere il tempo di riflettere sulla gravità del gestoe sulle sue conseguenze.2.4.

Tutte le ulteriori obiezioni mosse dalla ricorrente alla logicità dellaricostruzione del fatto da parte della sentenza impugnata, e contenute in questomotivo di ricorso, sono inammissibili.

Ella sostiene la illogicità di talericostruzione opponendo solo dei dubbi personali, criticando come errate leconclusioni della polizia scientifica circa la limitata porzione di finestra che il testeGrieco poteva vedere, senza però contrapporre ad esse un diverso accertamentoscientifico, e indicando come assurdo e incredibile che la signora [OSCURATO:PERSONA], durante ladefenestrazione, non abbia proferito richieste di aiuto o non si sia aggrappataall'aggressore con tale forza da riportare delle tracce sotto le unghie, senzaconfrontarsi con la motivazione della sentenza, secondo cui la spinta fuori dallafinestra fu improvvisa e così repentina da non consentire alla vittima, assai piùanziana e debole della ricorrente, alcuna forma di difesa.La riproposizione delle versioni alternative del suicidio dell'anziana donna edella sua caduta accidentale, poi, è inammissibile perché meramente reiterativadei motivi di appello, senza un confronto con la sentenza impugnata, che hanuovamente valutato tali versioni, ribadendone la assoluta implausibilità sullabase non di opinioni ma di elementi concreti.

La motivazione con cui la sentenzaesclude entrambe tali ipotesi, esposta dalla pag. 37 alla pag. 40 della sentenza,è pertanto logica, approfondita e fondata sulle prove acquisite, mentre il ricorsovi contrappone solamente affermazioni prive di una base probatoria ed anzismentite dagli elementi raccolti.3.

Anche il terzo motivo di ricorso, infine, è infondato.La doglianza circa il riconoscimento della connessione teleologica tral'omicidio e gli indebiti prelevamenti di denaro compiuti nei giorni precedenti sifonda esclusivamente sull'affermazione della mancanza di prova di una lite avutadalla ricorrente con la vittima, subito prima dell'omicidio, a causa degliammanchi sul conto corrente.

La ritenuta sussistenza di un'accesa discussione,pertanto, motivata sulla base delle dichiarazioni di due testimoni, rendeinfondata tale doglianza.Peraltro, se è vero che si ignora il motivo di tale discussione, comericonosciuto anche dalla sentenza impugnata, la ricostruzione del suo contenutoda parte di entrambe le sentenze di merito appare logica e plausibile, nonessendo emerso alcun diverso motivo che potesse spingere le due donne adavere una lite accesa, ed apparendo logico, stante la strettissima contiguitàtemporale tra la nascita del sospetto verso la ricorrente e l'omicidio della suaaccusatrice, che quest'ultima abbia rimproverato aspramente la suacollaboratrice domestica appena rientrata nell'abitazione.

L'affermazione chel'omicidio sia stato commesso per impedire una denuncia, e ottenere cosìl'impunità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. già commesso, non è,pertanto, una mera congettura, ma si fonda su una prova logica, supportatadalla valutazione della insussistenza di altre ragioni che possano avere indotto laricorrente a compiere un gesto così violento, non avendole ella stessa maiaddotte.

La prova logica di un fatto consiste nella valutazione unitaria degliindizi, per verificarne la confluenza verso una univocità interpretativa, che dia lacertezza logica dell'esistenza del fatto da provare, dal momento che la relativaambiguità di ciascun indizio può essere superata dalla convergenza di tutti versoun'unica ricostruzione del fatto, che risulti congruente con ciascuno di essi.Questa Corte ha sempre sostenuto che la prova logica «non costituisce unostrumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando siaconseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principiodel cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez.

U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv.271228).

Nel presente caso, la convergenza delle prove circa la scoperta dellacausa degli ammanchi, il verificarsi di una lite e l'identità della omicida, tutteaventi un valore meramente indiziario quanto alle ragioni della accesadiscussione e alle motivazioni del gravissimo gesto criminoso, è statalogicamente valutata, nella sentenza impugnata, come sufficiente perraggiungere la prova logica della connessione teleologica tra l'omicidio e lacondotta delittuosa sicuramente tenuta dalla ricorrente nei giorni precedenti.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellespese processuali nonché, stante la conferma delle statuizioni civili, al rimborsodelle ulteriori spese da questa sostenute, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BesanaElisabetta e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltreaccessori di legge.Così deciso il 09 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di assise di appello di Brescia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori:l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, si riporta alle conclusioni, chedeposita unitamente alla nota spese;l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, conclude chiedendo l'annullamento dellasentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 26 novembre 2025 la Corte di assise diappello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, ha condannatoKrystyna Mykhalchuk alla pena di anni diciotto di reclusione, alla sanzione di treanni di libertà vigilata, alle relative pene accessorie e al risarcimento dei danni infavore delle parti civili, per i delitti di cui agli artt. 575 e 493-ter cod. pen.commessi dal 5 al 21/04/2022 e il 22/04/2022, utilizzando più volte,indebitamente, la carta bancomat intestata a [OSCURATO:PERSONA], e poi cagionando lamorte della predetta [OSCURATO:PERSONA], provocandone la caduta fuori dalla finestradella sua camera, posta al quarto piano, e così facendola precipitare al suolo,agendo con abuso delle relazioni di prestazione d'opera e di relazioni domestiche.La Corte, conformandosi alla sentenza di primo grado, ha escluso le ipotesidel suicidio e della caduta accidentale dell’anziana donna, per l'assenza di un suoquadro depressivo, per le circostanze e modalità della caduta, e per la barrieraarchitettonica rappresentata da un davanzale piuttosto alto, che avrebbecostretto la vittima ad una difficile opera di scavalcamento. Due giovani, che sitrovavano in strada al momento della caduta, avevano riferito di aver sentitodelle urla e di avere visto l'anziana donna sdraiata sul cornicione della finestra,rivolta verso l'interno e con la parte posteriore del corpo già completamente fuoridal davanzale, che muoveva le braccia come per tentare di rientrare senza peròaggrapparsi a niente, e di averla quindi vista cadere, senza notare altre personesporgersi dalla medesima finestra; solo due o tre minuti dopo la caduta, a talefinestra si era affacciata l'imputata. Un altro passante aveva riferito di averesentito le urla di due donne, seguite da un singolo urlo e da un rumore metallico,ma non aveva assistito alla caduta, e simili erano state altre testimonianzeassunte.La tesi accusatoria, di una caduta provocata da terzi, è stata ritenuta l'unicacompatibile con le modalità della caduta, all'indietro e non in avanti, nonchécompatibile con la traiettoria perpendicolare alla finestra e con la posizione delcorpo durante la caduta, conforme a quanto riferito dai due giovani testimonioculari, e compatibile anche con il tentativo della vittima, riferito da dettitestimoni, di rientrare all'interno dell’abitazione muovendo le braccia in avanti,plausibilmente per reagire alla spinta impressa dall'imputata, ritenuta l'autricedel gesto criminoso anche perché l'unica persona presente nell'appartamento,oltre alla vittima. Il fatto che detti testimoni non abbiano visto nessuno spingerela vittima è stato ritenuto irrilevante, avendo le indagini tecniche accertato cheessi avevano una visione parziale del davanzale della finestra. Per affermare laresponsabilità dell'imputata è stato ritenuto significativo anche il suodall'appartamento non rapidamente, ma attardandosi a prendere la borsa e unmaglioncino, essendosi mostrata fredda e priva di sentimenti di pietà, ed avendoriferito ai vari presenti versioni diverse del fatto, salvo poi negare addirittura diavere parlato con loro. Nel corso del giudizio di primo grado, inoltre, ella avevariferito una versione ancora diversa dei movimenti suoi e della vittima nellamattina del fatto.Le due sentenze, inoltre, hanno individuato il movente dell'omicidio nellascoperta, da parte della vittima, di avere subito indebiti prelevamenti di denarotramite la sua carta bancomat, per un ammontare di circa € 2.000: l'anzianadonna lo aveva scoperto pochi minuti prima di rientrare in casa, come la stessaaveva raccontato alla titolare dell'agenzia di viaggi ove si era presentata, intornoalle ore 13, per saldare il costo di una vacanza già prenotata, spiegandole diavere dovuto farsi assegnare un nuovo bancomat. Secondo l'ipotesi accolta daentrambi i giudici di merito, la vittima potrebbe avere riferito all'imputata, chelavorava nella sua abitazione come collaboratrice domestica, di avere scoperto iprelevamenti e di voler sporgere denuncia contro l'ignoto autore di essi, el'imputata, temendo le gravi conseguenze se fosse stata scoperta la suaresponsabilità, l'avrebbe spinta fuori dalla finestra.La sua responsabilità per il delitto di indebito utilizzo del bancomat, infatti, èstata ammessa dall'imputata stessa, ed accertata senza alcun dubbio quantoall'ultimo prelievo, ammontante ad € 800,00, effettuato il 21/04/2022 ad operadi lei, ripresa dalla videocamera posta presso lo sportello bancomat; ella eraaffetta da ludopatia, ed avrebbe sottratto il denaro, non solo alla [OSCURATO:PERSONA] ma ancheai familiari e a precedenti datori di lavoro, per giocare alle slot machines.Le tesi difensive riproposte con i motivi di appello, di una caduta persuicidio, motivato dalla depressione per la morte del marito, dalla lite con unfiglio e, infine, dalla scoperta della sottrazione del denaro, ovvero di una cadutaaccidentale dopo essersi l'anziana donna arrampicata sulla finestra, sostenuteaffermando non essendo plausibile una precedente lite con l'imputata, per lamancanza di tempo e la mancanza di prove che la vittima sospettasse di lei perla sottrazione del denaro, e per essere l’imputata stessa fisicamente incapace disollevare l'anziana per spingerla giù dalla finestra, sono state respinte ribadendole prove descritte nella sentenza di primo grado, respingendo anche la richiestadi una rinnovazione istruttoria per accertare il peso della vittima. Secondo laCorte di assise di appello, infatti, è plausibile che la [OSCURATO:PERSONA] sospettasse la suacollaboratrice per l'ammanco, avendo già sospettato di lei per la scomparsa dellasomma di € 200 verificatasi in casa poco tempo prima, come ella aveva confidatoalla figlia, essendo peraltro logico che, in mancanza di prove, la stessa nonavesse esternato tali sospetti con persone estranee. Che le due donne abbianolitigato è provato oltre ogni ragionevole dubbio, avendo un teste riferitoimmediatamente, ed anche in seguito, di avere sentito delle urla, subito primadella caduta, ed essendo la sua testimonianza non sospettabile di inattendibilità,anche perché confermata da un'altra teste e dall'accertamento scientifico dellapossibilità, per il predetto, di sentire delle voci provenienti dall'internodell'appartamento, che era l'unico con la finestra spalancata. Secondo la Cortenon è vero che non vi sarebbe stato un tempo sufficiente per l'insorgere dellalite, tra il rientro della vittima in casa e la sua caduta: la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe anchesolo avere dichiarato alla collaboratrice la sua intenzione di denunciarel'ammanco, e ciò avrebbe facilmente potuto spingere quest'ultima ad unareazione aggressiva, perché spaventata per le possibili conseguenze di unadenuncia penale. Ulteriore motivo di rigetto delle tesi difensive è statoindividuato nella mancanza di coerenza della imputata, che ha riferito versionisempre diverse del fatto, e nella sua condotta immediatamente dopo la cadutadella sua datrice di lavoro.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva.La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di rinnovare l'istruttoria peraccertare il peso della vittima con una argomentazione errata, dicendo cioè chesi tratta di un accertamento inutile perché quella dell'omicidio volontario è l'unicaipotesi plausibile: la prova della sussistenza del reato, invece, dovrebbe derivaredalla interpretazione univoca degli elementi raccolti, non dalla esclusione dellaverosimiglianza delle ipotesi alternative. Nel presente caso, per provare lasussistenza dell'omicidio volontario “oltre ogni ragionevole dubbio”, è necessarioacquisire la certezza che l'imputata avesse la forza di sollevare la vittima e dispingerla oltre il davanzale della finestra, ma tale certezza non può essereacquisita ignorando il peso della vittima, che non è stato mai misurato, neppurein sede autoptica, tanto che la sentenza parla di un peso di kg. 65 solo perchécosì stimato dalla polizia scientifica, sulla base della corporatura dell'anzianadonna, ritratta dopo la morte. La difesa ha fornito l'opinione di un consulente,che ha dimostrato la sostanziale impossibilità di sollevare una donna avente quelpeso, opinione tanto più credibile se si considera che la vittima, probabilmente,non era inerte ma ha opposto resistenza. La prova richiesta, pertanto, è inrealtà decisiva, e la sentenza è errata nell'averne negato l'acquisizione.2.2. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione.L'accusa si fonda su una ricostruzione che manifesta la sua illogicità nelle trefasi della scoperta dei prelevamenti indebiti, della contestazione all'imputata diesserne l'autrice, e della reazione di quest'ultima, culminata nelladefenestrazione.In ordine alla fase della scoperta dei prelevamenti indebiti, la Corte sostieneche la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito sospettato della sua collaboratrice, ma lamotivazione, sul punto, è manifestamente illogica e non tiene conto delle proveraccolte. In primo luogo non è vero che ella ha scoperto gli ammanchi solo lamattina del 22/04/2022, perché la figlia ha riferito che già il 20/04/2022 ilproprio figlio, recatosi dalla nonna, aveva da lei saputo che, in banca, avevascoperto che mancavano dei soldi sul suo conto corrente: ella, quindi, già da duegiorni era al corrente degli indebiti prelevamenti, e ciò impedisce di ipotizzareche abbia contestato il fatto alla ricorrente nell'immediatezza della scoperta, il22/04/2022, perché se avesse avuto sospetti verso di lei li avrebbe esternati giàdue giorni prima. Inoltre, gli impiegati della banca hanno testimoniato che ellasospettava che la sua carta bancomat fosse stata clonata, per cui non aveva inrealtà il sospetto che qualcuno potesse averla usata indebitamente o potesseavergliela sottratta, come riferito anche dalla titolare dell'agenzia di viaggi, concui la [OSCURATO:PERSONA] parlò pochi minuti prima della caduta.Le argomentazioni con cui la sentenza impugnata supera tale obiezione sonomanifestamente illogiche. Secondo la Corte, la donna avrebbe già sospettatodella collaboratrice, avendo qualche settimana prima subito la sparizione, incasa, della somma di € 200,00, ma avrebbe potuto avere ritrosie a confessaretali sospetti ai predetti testimoni: si tratta di motivazioni illogiche, non apparendopossibile che ella avesse ritrosie ad esternare dei semplici sospetti e non dellevere accuse, e comunque, se sapeva di non avere prove concrete control'imputata, è illogico ritenere che possa averla accusata appena rientrata in casa.Inoltre la figlia della vittima ha riferito che, dopo la scomparsa di quella somma,né lei né la madre avevano parlato del fatto con la collaboratrice e la madre,addirittura, le aveva regalato dei soldi, dopo l'inizio della guerra in Ucraina; dopola morte della donna, poi, la polizia ha trovato in giro per la casa alcuni oggetti divalore e la somma di € 450,00, mentre se ella avesse temuto che la suacollaboratrice fosse una ladra l'avrebbe licenziata, o avrebbe tenuto nascosti ipropri beni. E' più logico pensare che la donna avesse ritrovato quella somma, eavesse accantonato gli iniziali sospetti.Anche in ordine alla seconda fase della vicenda, successiva al rientro in casadella [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione della sentenza, secondo cui ella avrebbe accusato laricorrente degli indebiti prelevamenti, è manifestamente illogica. Essa non tieneconto del fatto che solo due testimoni avrebbero sentito delle urla proveniredall'appartamento della donna, mentre tutti gli altri testi presenti non sentirononessuna voce e nulla di anomalo; anche i due predetti testimoni non sono deltutto attendibili, stante la tardività e contraddittorietà delle loro dichiarazioni.Infine, la motivazione è illogica in ordine alla fase della caduta dalla finestra.Secondo la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito accusato la ricorrente degli indebitiprelevamenti e questa, invece di tentare una spiegazione o di dimostrarsipentita, come aveva fatto in occasione delle indebite sottrazioni che avevacommesso in precedenza, in danno di altre persone, avrebbe reagito conviolenza e aggressività. L'incongruenza di tale comportamento è stata spiegatadalla sentenza dicendo che la [OSCURATO:PERSONA], diversamente dai precedenti derubati,avrebbe minacciato una denuncia penale, ma anche negli altri casi la ricorrenteavrebbe potuto essere denunciata, e comunque non è verosimile che talesemplice minaccia, per la sottrazione di una somma così modesta, pari solo a2.000 euro, possa avere scatenato tanta violenza.La sentenza, poi, trascura il fatto che nessuno dei testi che vide la [OSCURATO:PERSONA] suldavanzale della finestra, subito prima della caduta, ha notato che vi fosseroanche altre persone, e nessuno ha visto qualcuno spingere giù l'anziana donna.Essa supera l'obiezione dicendo che, secondo la ricostruzione della poliziascientifica, il teste Grieco vedeva solo una porzione della finestra, ma ciòcontrasta con le dichiarazioni del teste, secondo cui egli ha visto per intero ilcorpo della vittima, sul davanzale, ed ha sempre guardato verso la finestra,mentre correva verso il corpo caduto, senza mai vedervi nessuno.La sentenza di appello, poi, ricostruisce il presunto gesto della ricorrente inmodo del tutto diverso rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva parlatodi un sollevamento della vittima da dietro, e ipotizza una spinta verso l'esternodella finestra. La prima ricostruzione era incompatibile con la posizione del corposul davanzale descritta dal teste Grieco, ma anche la seconda ricostruzione èinverosimile perché la [OSCURATO:PERSONA], se solo spinta contro il davanzale, vi avrebbesbattuto contro, essendo questo alto ben cm. 93, mentre le anche della donnaerano alte solo cm. 78 da terra. Non è credibile, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] non abbiaproferito alcuna parola o richiesta di aiuto, che non è stata udita da alcuno deitesti, e non abbia cercato di afferrarsi alla ricorrente, mentre la spingeva, gestosicuramente non compiuto atteso che sotto le unghie della vittima non c'eranoreperti della presunta assassina.La sentenza è manifestamente illogica anche nell'individuare elementi diconferma della responsabilità della ricorrente dalle dichiarazioni da lei rese nelcorso delle indagini e del dibattimento. L'affermazione che ella,nell'immediatezza, avrebbe reso versioni diverse alle persone presenti, circa cosastesse facendo al momento della caduta, non è fondata perché detti testi hannoa loro volta reso dichiarazioni non coincidenti tra loro, che rendono impossibilericostruire con certezza le sue prime frasi.La sentenza, pertanto, sostiene con certezza la tesi della caduta per unaazione della ricorrente, senza valutare in modo approfondito la plausibilità delletesi alternative, ed anzi eliminandole con motivazione illogica. La tesi del suicidioè esclusa dicendola incompatibile con il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse appena passata asaldare il conto di un viaggio già programmato, ma risulta che in realtà ella, quelgiorno, non saldò il prezzo ma concordò con la titolare dell'agenzia di tornare ilgiorno dopo, per pagare con un assegno; quindi tale tesi non risulta impossibile,stante anche il dolore dell’anziana per la morte del marito e il dissidio con unodei figli per l'eredità. Anche i suoi familiari, nell'immediatezza del fatto,avanzarono tale ipotesi. Altrettanto non impossibile la tesi di una cadutaaccidentale, potendo la [OSCURATO:PERSONA] essere salita sul davanzale nelle due modalitàipotizzate nell'atto di appello, una delle quali, tra l'altro, fu inizialmente ipotizzatadagli stessi verbalizzanti.2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e lamanifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravantedella connessione teleologica tra i due delitti contestati.La mancanza di prova dell'avere la [OSCURATO:PERSONA] accusato la ricorrente di averlesottratto del denaro, ed in particolare di avere minacciato di denunciarla,impedisce di affermare, con la certezza necessaria per la condanna, chel'omicidio sia stato commesso per impedire tale denuncia. Tale gesto, infatti,avrebbe piuttosto comportato indagini approfondite, come in effetti avvenuto,che avrebbero sicuramente portato alla scoperta della sottrazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato.L'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il dovere del giudice diappello di rinnovare l'istruttoria, per assumere prove nuove o riassumere provegià acquisite nel giudizio di primo grado, solo «se ritiene di non essere in gradodi decidere allo stato degli atti». La valutazione della decisività della prova, nonessendo la Corte altrimenti in grado di decidere e presentandosi la provarichiesta come idonea ad eliminare eventuali incertezze, costituisce unavalutazione di fatto che, se logicamente e congruamente motivata, si sottrae alsindacato di legittimità (vedi Sez. 1, n. 11168 del 18/92/2019, Rv. 274996-02).Nel presente caso, la prova richiesta dalla ricorrente, finalizzata ad accertareil peso della vittima, è da questa indicata come decisiva per valutare se ella fossein grado di sollevare da terra l'anziana donna e di farla cadere dal davanzale diquella finestra. La sentenza impugnata ha valutato la rilevanza e decisività ditale prova, e l'ha ritenuta superflua sia per l'affermata non plausibilità einfondatezza delle tesi alternative di una caduta avvenuta senza l'intervento diterzi, bensì per suicidio o per evento accidentale, sia per il confronto tral'imputata e la vittima, il cui peso è desumibile dalla sua bassa statura e dallasua corporatura media, sia infine perché la capacità di sollevare l'anziana donnae farla cadere dalla finestra dipende dalle modalità del gesto, avendo la Corte diassise di appello ritenuto che la ricorrente non abbia sollevato di peso la vittima,ma l'abbia spinta con violenza verso l'esterno della finestra, già aperta, e mentrequesta si trovava sul davanzale le abbia sollevato le gambe, gettandola nelvuoto.Questa motivazione è completa, approfondita, e del tutto logica: una meraspinta richiede una forza inferiore rispetto al sollevare da terra un corpo umano,e se sferrata sorprendendo la vittima è idonea a provocarne la caduta,qualunque sia il suo peso. Le modalità dell'omicidio, come ricostruite dai giudiciin base alle testimonianze ascoltate e ai rilievi scientifici, consistono non in unlancio del corpo dalla finestra, ma in una spinta di questo che lo ha fatto sdraiareparzialmente sul davanzale, e nel successivo sollevamento delle gambe,impedendo il rientro nella stanza e completando la spinta verso l'esterno. Taliessendo le modalità ritenute dai giudici di appello, la loro valutazione dellasuperfluità dell'accertamento del peso della vittima è logicamente motivata,mentre l'effettuazione di una perizia per verificare la capacità di gettare dettavittima oltre la finestra è evidentemente non decisiva, perché essa dovrebbecontemplare tutte le possibili modalità di un simile gesto, senza pertanto poterdare risposte certe al quesito che dovrebbe essere proposto.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, e ai limiti dell'inammissibilità,ponendo per lo più questioni di fatto. Occorre perciò ribadire che «L'indagine dilegittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si èavvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alleacquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quellodi una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944). Perciò «Eccede dai limiti dicognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice dilegittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla solaverifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri attidel processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Rv. 284556).Sono inammissibili, pertanto, tutte le doglianze che chiedono a questa Corteuna diversa interpretazione e valutazione delle singole prove, se già esaminatedalla sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria, e quelleche, in realtà, mirano a indurre il giudice di legittimità a sovrapporre una propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito,ovvero a sostenere una versione alternativa, fondata su prove diverse o suun'autonoma interpretazione di quelle acquisite nel dibattimento. Il ricorso, inmolti punti di questo secondo motivo, lamenta la manifesta illogicità dellamotivazione, ma in realtà propone solamente una diversa interpretazione delleprove e ripete le versioni alternative, che la Corte di appello ha ampiamentevalutato e ritenuto non plausibili, con motivazione logica e non contraddittoria.2.1. L'asserita illogicità della prima fase, in cui la signora [OSCURATO:PERSONA] avrebbescoperto gli ammanchi, in banca, ed avrebbe chiesto il rilascio di una nuova cartabancomat, è palesemente insussistente. La sentenza, che sul punto ha lastruttura della “doppia conforme”, alla pag. 26 ha valutato credibile che l'anzianadonna abbia sospettato la ricorrente per tali ammanchi, avendola già sospettatadi avere sottratto la somma di € 200,00 che circa due mesi prima era scomparsadall'interno dell'abitazione, ma che non abbia esternato tali sospetti con gliimpiegati della banca o con la titolare dell'agenzia di viaggi, non avendo alcunaprova. Tale motivazione appare del tutto logica, e fondata sulle prove acquisite:l'esistenza del sospetto per l'ammanco precedente è stato riferito dalla figlia dellavittima, e l'omessa esternazione del sospetto per i successivi prelevamenti èplausibile, avendo l'anziana donna, inizialmente, neppure ben compreso comedetti prelevamenti abusivi fossero stati compiuti. La rilevanza data, nel ricorso,al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse scoperto gli ammanchi già due giorni prima della suamorte è palesemente infondata: ella poteva solo avere scoperto la mancanza dialcune somme sul proprio conto bancario, ma ne ignorava le cause e, secondoquanto riportato nel ricorso stesso, ha accertato solo la mattina della sua cadutadalla finestra che si trattava di denaro prelevato abusivamente tramite il propriobancomat, tanto da chiedere solo in quel momento la sua sostituzione, temendoche la carta fosse stata clonata.La valutazione della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], avendo già inpassato sospettato che la ricorrente sottraesse beni dal suo appartamento, abbiasospettato che ella si fosse anche, occasionalmente, impossessata del bancomatmentre si trovava nell'abitazione, è del tutto logica e fondata su una provatestimoniale acquisita con certezza, e non contestata neppure dalla ricorrente.2.2. L'asserita illogicità della motivazione in ordine alla fase della litescoppiata immediatamente, al rientro in casa della signora [OSCURATO:PERSONA], è palesementeinfondata. La ricostruzione operata nella sentenza si fonda sulle dichiarazioni deitesti che udirono voci alterate di donne, sicuramente provenientidall'appartamento della signora [OSCURATO:PERSONA] che era l'unico con la finestra aperta, testila cui attendibilità è stata valutata accuratamente, dalla pag. 26 alla pag. 31della sentenza, ed è contestata dalla ricorrente con affermazioni infondate, chesmentiscono gli accertamenti della polizia scientifica circa la possibilità di udirequelle voci solo sulla base di una scienza propria, e indicano una difformità tra ledichiarazioni, in realtà insussistente. Il teste Bonati riferì nell'immediatezza diavere sentito delle urla, prima del tonfo dovuto alla caduta dell'anziana donna, enon ha mai modificato, in seguito, la sua dichiarazione, precisando solo che sitrattava delle voci di di due donne, come emerge con evidenza dalle parti dellaseconda dichiarazione riportate nella sentenza. La teste Pezzoni ha riferito solodopo molti mesi di avere sentito una discussione animata di due donne, ma lasua testimonianza è stata tanto accurata dall'avere ella precisato di non esseresicura che le voci provenissero dalla finestra della casa della signora [OSCURATO:PERSONA], cheperò era spalancata.Non vi è motivo di ritenere dette testimonianze inattendibili solo perché ilrumore della lite non è stato udito dalle altre persone presenti: la sentenza haevidenziato che, secondo gli accertamenti della polizia scientifica, il teste Bonatipoteva, dalla sua posizione, sentire dette voci, mentre non potevano farlo i duegiovani, testimoni oculari della caduta, e che le due dirimpettaie, in quantoimpegnate a cucinare, potevano non avere avvertito i rumori esterni. Lamotivazione circa la sussistenza di una prova piena dell'avere le due donnelitigato animatamente subito prima che la signora [OSCURATO:PERSONA] cadesse dalla finestra è,pertanto, logica e fondata su prove testimoniali valutate approfonditamente. Alcontrario, dedurre che non vi sia stata alcuna discussione dal solo fatto che altritesti, che si trovavano in posizioni diverse ed erano impegnati in altre attività,non udirono la lite, come si afferma nel ricorso, è un'argomentazionepalesemente errata.2.3. E' infondata, infine, l'affermazione di una non credibilità, nella terzafase, di una reazione violenta della ricorrente. Il ricorso lo sostiene solo sullabase di una opinione soggettiva, creando un parallelo con vicende precedenti incui la ricorrente sarebbe stata incolpata di avere sottratto denaro ai proprifamiliari o ad altri datori di lavoro, ma tale parallelo è del tutto incongruo e nongiustificato, ignorandosi quali parole siano state dette dalla signora [OSCURATO:PERSONA]. Leipotesi formulate nella sentenza sono plausibili, potendo sia la [OSCURATO:PERSONA] avere fattotemere alla ricorrente conseguenze molto gravi, quale una denuncia penale, siaessere stata quest'ultima colta dalla disperazione, per l'accumularsi di graviaccuse di furto o di appropriazione indebita, nonché l'accumularsi dei debiti e delsenso di vergogna verso i propri familiari. Le affermazioni contenute nel ricorso,secondo cui una reazione così violenta non sarebbe plausibile vista la mancanzadi reazioni simili nei casi precedenti e la sproporzione della decisione dicommettere un omicidio rispetto alla effettiva gravità delle accuse,rappresentano una mera opinione soggettiva, che non tiene conto della liteavvenuta immediatamente prima che la signora [OSCURATO:PERSONA] venisse spinta giù dallafinestra, e non tiene conto dell'essere stato l'omicidio commesso con dolod'impeto, probabilmente senza avere il tempo di riflettere sulla gravità del gestoe sulle sue conseguenze.2.4. Tutte le ulteriori obiezioni mosse dalla ricorrente alla logicità dellaricostruzione del fatto da parte della sentenza impugnata, e contenute in questomotivo di ricorso, sono inammissibili. Ella sostiene la illogicità di talericostruzione opponendo solo dei dubbi personali, criticando come errate leconclusioni della polizia scientifica circa la limitata porzione di finestra che il testeGrieco poteva vedere, senza però contrapporre ad esse un diverso accertamentoscientifico, e indicando come assurdo e incredibile che la signora [OSCURATO:PERSONA], durante ladefenestrazione, non abbia proferito richieste di aiuto o non si sia aggrappataall'aggressore con tale forza da riportare delle tracce sotto le unghie, senzaconfrontarsi con la motivazione della sentenza, secondo cui la spinta fuori dallafinestra fu improvvisa e così repentina da non consentire alla vittima, assai piùanziana e debole della ricorrente, alcuna forma di difesa.La riproposizione delle versioni alternative del suicidio dell'anziana donna edella sua caduta accidentale, poi, è inammissibile perché meramente reiterativadei motivi di appello, senza un confronto con la sentenza impugnata, che hanuovamente valutato tali versioni, ribadendone la assoluta implausibilità sullabase non di opinioni ma di elementi concreti. La motivazione con cui la sentenzaesclude entrambe tali ipotesi, esposta dalla pag. 37 alla pag. 40 della sentenza,è pertanto logica, approfondita e fondata sulle prove acquisite, mentre il ricorsovi contrappone solamente affermazioni prive di una base probatoria ed anzismentite dagli elementi raccolti.3. Anche il terzo motivo di ricorso, infine, è infondato.La doglianza circa il riconoscimento della connessione teleologica tral'omicidio e gli indebiti prelevamenti di denaro compiuti nei giorni precedenti sifonda esclusivamente sull'affermazione della mancanza di prova di una lite avutadalla ricorrente con la vittima, subito prima dell'omicidio, a causa degliammanchi sul conto corrente. La ritenuta sussistenza di un'accesa discussione,pertanto, motivata sulla base delle dichiarazioni di due testimoni, rendeinfondata tale doglianza.Peraltro, se è vero che si ignora il motivo di tale discussione, comericonosciuto anche dalla sentenza impugnata, la ricostruzione del suo contenutoda parte di entrambe le sentenze di merito appare logica e plausibile, nonessendo emerso alcun diverso motivo che potesse spingere le due donne adavere una lite accesa, ed apparendo logico, stante la strettissima contiguitàtemporale tra la nascita del sospetto verso la ricorrente e l'omicidio della suaaccusatrice, che quest'ultima abbia rimproverato aspramente la suacollaboratrice domestica appena rientrata nell'abitazione. L'affermazione chel'omicidio sia stato commesso per impedire una denuncia, e ottenere cosìl'impunità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. già commesso, non è,pertanto, una mera congettura, ma si fonda su una prova logica, supportatadalla valutazione della insussistenza di altre ragioni che possano avere indotto laricorrente a compiere un gesto così violento, non avendole ella stessa maiaddotte. La prova logica di un fatto consiste nella valutazione unitaria degliindizi, per verificarne la confluenza verso una univocità interpretativa, che dia lacertezza logica dell'esistenza del fatto da provare, dal momento che la relativaambiguità di ciascun indizio può essere superata dalla convergenza di tutti versoun'unica ricostruzione del fatto, che risulti congruente con ciascuno di essi.Questa Corte ha sempre sostenuto che la prova logica «non costituisce unostrumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando siaconseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principiodel cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv.271228). Nel presente caso, la convergenza delle prove circa la scoperta dellacausa degli ammanchi, il verificarsi di una lite e l'identità della omicida, tutteaventi un valore meramente indiziario quanto alle ragioni della accesadiscussione e alle motivazioni del gravissimo gesto criminoso, è statalogicamente valutata, nella sentenza impugnata, come sufficiente perraggiungere la prova logica della connessione teleologica tra l'omicidio e lacondotta delittuosa sicuramente tenuta dalla ricorrente nei giorni precedenti.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellespese processuali nonché, stante la conferma delle statuizioni civili, al rimborsodelle ulteriori spese da questa sostenute, liquidate come in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BesanaElisabetta e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltreaccessori di legge.Così deciso il 09 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34997/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris