CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. P. PESARE, che si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 8 ottobre 2020 la Corte di appello di Potenza - in accoglimento dell'appello del Procuratore generale distrettuale e in riforma della pronuncia in data 8 gennaio 2018 del G.u.p. del Tribunale di Matera, che aveva ritenuto non punibile Antonio SAPONARA per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - ha affermato la responsabilità dell'imputato per le lesioni personali aggravate (perché commesse con l'uso di un bastone; artt. 582 e 585 cod. pen.) cagionate a Gina LAURIA e Mariateresa DEROSA in esecuzione del medesimo disegno criminoso e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; la Corte territoriale ha, altresì, dichiarato inammissibile l'appello incidentale del SAPONARA.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e il conseguente vizio di motivazione, in relazione all'acquisizione di una sentenza del G.u.p. del Tribunale di Matera richiesta dalla Procura generale appellante. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 582, 583 e 591 cod. proc. pen. e denunciata l'inammissibilità dell'appello della Parte pubblica. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 595 cod. proc. pen., deducendo che erroneamente sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il primo ricorso motivo di ricorso non è manifestamente infondato, nei termini che si esporranno; dunque, ferma l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati si sono estinti per prescrizione, rimanendo assorbito il quarto motivo di impugnazione. 1. Deve, anzitutto, esaminarsi il secondo motivo di ricorso, che ha priorità logica rispetto alle rimanenti doglianze. Con esso il ricorrente ha rappresentato che l'atto di appello del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza è stato depositato presso la segreteria dello stesso Ufficio e non presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, alla quale è pervenuto senza alcuna indicazione della persona incaricata per il deposito, sia pure prima che spirasse il termine per proporre l'impugnazione (in particolare, il 15 febbraio 2018). Pertanto, quantunque tempestivo, il gravame sarebbe inammissibile in quanto: qualora sia stato presentato a mezzo di incaricato, nell'atto di appello non è apposta l'indicazione della persona che per l'appunto ha provveduto alla presentazione, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. (tanto che nella sentenza di primo grado non vi è alcuna traccia in tal senso e nell'atto di appello è riportato soltanto un timbro di ricezione in data 15 febbraio 2018); qualora, invece, esso sia stato inoltrato a mezzo di lettera raccomandata, sarebbe stato violato l'art. 583 cod. proc. pen. che, in questi casi, prescrive che il pubblico ufficiale oltre ad allegare agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione deve apporre su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione, dati che non sono presenti sull'atto di appello. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile anche a prescindere dal deficit di specificità di esso, che - nonostante l'onere di specifica indicazione dei fatti dai quali dipende il vizio processuale dedotto (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01) - ha offerto, come appena esposto, una prospettazione alternativa ed ipotetica in ordine alle modalità di presentazione dell'appello del Procuratore generale distrettuale. Nel caso di specie, dagli atti (al cui esame diretto la Corte può accedere alla luce della doglianza avanzata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) risulta che l'impugnazione della Parte pubblica è stata ritualmente proposta ex art. 583 cod. proc. pen. (norma applicabile - come chiarito dalla giurisprudenza - alle impugnazioni interposte dal pubblico ministero: cfr. Sez. 2, n. 8868 del 24/10/2018 - dep. 2019, Mazzara, Rv. 275615 - 01; Sez. 5, n. 21942 del 06/05/2010, Amico, Rv. 247411 - 01; Sez. 1, n. 16776 del 04/04/2006, Cozza, Rv. 234250 - 01), mediante l'invio di una lettera raccomandata (in data 14 febbraio 2018) ricevuta dalla Cancelleria del Giudice procedente (il 15 febbraio 2018), tanto che sono presenti nel fascicolo sia la busta sia la nota di trasmissione in essa inclusa unitamente all'atto di impugnazione. Dunque, anzitutto, sono del tutto inconducenti le doglianze relative al mancato rispetto delle forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. Ciò posto, il gravame non può dirsi inammissibile sol perché il pubblico ufficiale che ha ricevuto la busta abbia apposto sull'originale dell'atto di appello soltanto un timbro con la data di ricevimento ma non la propria firma. Invero: - «nel caso in cui l'atto di impugnazione sia trasmesso a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice a quo, l'omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della data di ricezione e della propria sottoscrizione, in violazione del disposto dell'art. 583, comma primo, cod. proc. pen., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c), stesso codice»; - difatti, «tale disposizione va [...] interpretata nel senso che essa fa riferimento a quegli adempimenti che costituiscono oneri delle parti e che sono imprescindibili per l'identificazione degli elementi essenziali dell'atto di impugnazione, mentre l'apposizione su questo, da parte del pubblico ufficiale addetto a riceverlo, della data e della firma [...] non rientra tra le attività costituenti oneri delle parti, sulle quali non possono ricadere gli effetti negativi delle omissioni del pubblico ufficiale, ma non è neanche rivolta all'effetto di attestare requisiti attinenti alla tempestività o regolarità dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 13631 del 17/03/2010, D'Adamo, Rv. 247035 - 01), tempestività nella specie neppure in contestazione. 2. Con il terzo motivo, anch'esso da esaminare logicamente anteriormente al primo, la difesa ha rappresentato che l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'imputato sarebbe stata dichiarata in quanto la Corte di merito, muovendo dall'erroneo presupposto della natura accessoria dell'appello incidentale rispetto a quello principale, avrebbe ritenuto che il gravame proposto dalla difesa non fosse attinente ai motivi di doglianza avanzati con l'impugnazione principale della Parte pubblica. Ad avviso del ricorrente, i Giudici di secondo grado non avrebbero considerato il principio di diritto posto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 10251 del 17/10/2006 - dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699 - 01), in forza del quale «l'appello incidentale ha ad oggetto i soli punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché i punti che hanno connessione essenziale con i punti denunciati con l'atto di appello»; e nel caso di specie i punti attinti dalle censure dell'impugnazione della parte pubblica sono i medesimi cui attiene l'appello incidentale dell'imputato e, in ogni caso, questi ultimi sarebbero connessi con i primi. 2.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Invero, «l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi» (Sez. U, n. 10251/2007, cit.). I limiti entro i quali può ritualmente avanzarsi il gravame incidentale sono stati chiariti proprio dalla pronuncia delle Sezioni Unite appena citata, che ha argomentato sulla scorta della distinzione tra capi e punti della sentenza (di recente ribadita da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261, che - oltre a Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - ha richiamato proprio Sez. U, n. 10251/2007, cit.) e delle norme poste in materia di impugnazioni e di effetto devolutivo (evidenziando che la preclusione processuale opera anche se non si è formato il giudicato); ed ha attribuito natura accessoria all'appello incidentale, specificando che esso può essere interposto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. Nel caso in esame: - a seguito della statuizione di primo grado, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Matera aveva ritenuto non punibile Antonio SAPONARA per la particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen., nel presupposto che fosse provata la commissione da parte sua dei reati in imputazione; - il Procuratore generale distrettuale ha proposto appello, censurando il solo punto della sentenza relativo alla sussistenza degli estremi della causa di non punibilità appena menzionata (l'unico rispetto al quale aveva interesse a impugnare); - l'appello incidentale dell'imputato non ha in alcun modo avuto ad oggetto tale punto della decisione ma ha mosso soltanto censure relative alla commissione dei reati da parte dell'imputato (con particolare riguardo all'apprezzamento del compendio in atti da parte del primo Giudice, negando la sussistenza della prova dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato) chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, il SAPONARA venisse assolto (non perché non punibile bensì) per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato (cfr. atto di appello). Con evidenza, allora, l'appello incidentale non ha censurato il punto della decisione oggetto del gravame della Parte pubblica né punti con esso essenzialmente connessi, attenendo invece al thema della sussistenza dei delitti in imputazione e della commissione di essi da parte del SAPONARA, vale a dire a punti logicamente precedenti ed autonomi rispetto all'applicazione della causa di non punibilità. Dunque, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale (cfr. Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). 3. Venendo all'esame del primo motivo, con esso il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura generale con l'atto di appello, ha disposto l'acquisizione della sentenza n. 213/2015 del G.u.p. del Tribunale di Matera (utilizzata al fine di ritenere abituale la condotta dell'imputato e dunque riformare la sentenza di primo grado) attraverso un semplice richiamo dell'art. 603 cod. proc. pen. e senza permettere alcun contraddittorio, come invece avrebbe dovuto a pena di inutilizzabilità dell'atto (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 - 01), e senza offrire una adeguata motivazione. Peraltro, la sentenza era stato oggetto di valutazione ai fini della ricorrenza della abitualità da parte del G.u.p. nel corso del primo grado di giudizio quantunque non fosse ancora definitiva. 3.1. Il motivo in esame è infondato. Nel caso di specie la Procura generale appellante, nell'atto con il quale ha interposto il gravame ha ritualmente chiesto (cfr. art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) l'acquisizione della sentenza n. 213/2015 del G.u.p. del Tribunale di Matera e della sentenza della Corte di assise d'appello di Potenza n. 2/2016 (che ha riformato quella di primo grado appena indicata), evidenziando come erroneamente nel primo grado del presente procedimento fosse stata ritenuta non irrevocabile la condanna (emessa all'esito del giudizio in cui sono state rese le appena menzionate pronunce) del SAPONARA per l'omicidio di Giovanni LAURIA e Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], congiunti delle persone offese del presente procedimento. Risulta poi che tali sentenze, unitamente a copia del certificato penale aggiornato dell'imputato, sono state prodotte dal Procuratore generale all'udienza del giorno 8 ottobre 2020, presente il difensore di fiducia che, dunque, era «in condizione di interloquire e far valere le [proprie] ragioni» (cfr. Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, Scarano, Rv. 268848 - 01); dunque, devono ritenersi acquisiti ritualmente (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S.. Rv. 280504 - 01: «nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen.»; cfr. già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 - 01). Peraltro, per avere contezza della definitività della condanna del SAPONARA per omicidio era sufficiente il suo certificato penale aggiornato che la Corte avrebbe potuto acquisire anche autonomamente (Sez. 6, n. 42823 del 24/09/2013, Haka, Rv. 257149 - 01: «In tema di giudizio abbreviato, il giudice d'appello può autonomamente acquisire un certificato penale dell'imputato aggiornato, in quanto la scelta del rito abbreviato non preclude tale possibilità, operando il riferimento normativo "allo stato degli atti" soltanto in ambito /' probatorio, mentre la presenza nel fascicolo del giudizio del certificato penale risponde a valutazioni afferenti il trattamento sanzionatorio, anche per l'eventuale esercizio dei poteri d'ufficio riconosciuti al giudice d'appello dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen.»; cfr. pure Sez. 1, n. 35495 del 26/09/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 235421 - 01, che precisato che il certificato penale aggiornato non può essere considerato nuovo documento, e la sua acquisizione rientra tra i poteri attribuiti al giudice anche nel giudizio di legittimità). Il motivo in esame è, allora, infondato. Deve, allora, rilevarsi l'estinzione dei reati ascritti al SAPONARA. Essi sono stati commessi il 26 giugno 2013, dunque il termine di prescrizione pari a sette anni e sei mesi (tenuto conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) è ampiamente decorso, pur tenendo conto della sospensione (di un mese e quattro giorni) nel primo grado di giudizio e non sussistendo i presupposti di operatività della sospensione del decorso dei termini processuali, prevista dalla normativa emergenziale introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19, atteso che nel periodo de quo nel giudizio di appello (all'udienza del giorno 8 novembre 2019) era già stato disposto il differimento all'udienza del giorno 8 ottobre 2020 e non operavano termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021 - dep. 2022, Fava, Rv. 282431 - 01). Rimane assorbito il quarto motivo, con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., atteso che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizio