CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1953
Cassazione n. 13927/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1953 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „g Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 21/12/2022 dal Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Padova il 26 marzo 2019; considerato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; rilevato che la pena irrogata, in relazione alla quale si rinviene specifica motivazione a pag.2, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P