CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 20564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 20.5.2021 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20.5.2021 la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione svolta ai sensi dell'art. 630 lett. C) cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza irrevocabile pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Milano in data 11.11.2016 con la quale era stato condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 12 quinquies, primo comma d.l. 306/1992 conv. con modificazioni nella L. 356/1992 per aver attribuito fittiziamente la titolarità di un'azienda, la Spurghi s.r.I., di cui era unico socio e legale rappresentante, ad [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'acquisto delle quote sociali mediante il provento illecito conseguito a massicce frodi fiscali, ritenendo che le nuove prove offerte dal condannato fossero inidonee, sia da sole che valutate insieme a quelle già acquisite, all'esito liberatorio reclamato. 2. Avverso il suddetto provvedimento il Meroni ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, che l'investimento progettato dal Blanda nel marzo 2011 avesse ad oggetto un capannone industriale sito in [OSCURATO:PERSONA], sede della Metalmarsa s.r.I., trattandosi per contro di un investimento non andato a buon fine atteso che il proprietario del manufatto non aveva accettato la somma di C 500.000 offertagli per l'acquisto e non essendo perciò il Meroni mai diventato proprietario delle mura della sede operativa della società. Precisa al riguardo che con l'istanza di revisione non si era affatto voluto smentire il progetto di un investimento occulto da parte del Blanda nell'attività del Meroni, bensì la circostanza che il suddetto progetto fosse andato a buon fine. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità delle valutazioni rese dalla Corte di appello che, incentrandosi sull'attendibilità della prova dichiarativa ancora da acquisire da parte dei testi indicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non potevano costituire il presupposto della rilevata inammissibilità dell'istanza di revisione, rientrando invece nell'apprezzamento del merito della sua fondatezza. 2.3. Con il terzo motivo contesta la affermata irrilevanza della documentazione prodotta non assistita da alcuna motivazione all'infuori d della dedotta incongruità temporale, sostenendo come invece i contratti di locazione prodotti dimostrassero che la società Spurghi non era mai stata proprietaria di alcun immobile, dovendo al contrario sostenere un canone di affitto per la propria sede, e come anche dai bilanci della società emergesse la prova del fatto che l'azienda si fosse negli anni alimentata con risorse proprie, in particolare attingendo al fatturato che le aveva consentito di pagare la cessione di ramo d'azienda [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la legittimazione dell'odierno ricorrente. Come invero già affermato da questa Corte vige in materia di revisione il principio secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente , è condizione 2 o di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc. Principio questo ricavabile dal tenore testuale dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si prevede che abbia ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali solo il "difensore dell'imputato" e non anche, come si verifica nel caso della revisione, il difensore di colui il quale già sia stato condannato (Sez. 3, sent. n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 276080; conf. Sez. 4, 18 gennaio 2018, n. 1751 del 18.1.2018 non mass., nonché nello stesso senso, e sempre in motivazione, anche Sez. 4 n. 32814 del 3.10.2006). Dal momento che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso in assenza di procura speciale del suo assistito ex art. 122 cod. proc. pen. deve concludersi, la carenza di legittimazione del difensore impone di dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso. Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore del Meroni fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione atteso che la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensor