CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2024
Cassazione n. 15505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione risulta manifestamente infondato visto che il ricorrente non tiene in considerazione i 602 giorni di sospensione del procedimento nel corso del giudizio di merito, evenienza che fa slittare i termini di prescrizione al 9 dicembre 2024; rilevato che analogo limite incontra la dedotta violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, in concreto coinvolgente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale apprezzato l'adeguatezza della pena complessivamente determinata anche in ragione del profilo personologico del ricorrente gravato da molteplici reati contro il patrimonio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08