CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
untamente, in virtù diprocura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in virtù diprocura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]1 RG n. 19281/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19281/2022Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 22259/2026Data pubblicazione 29/06/2026Cateno Miano, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania n. 2061/2022,depositata il 23/5/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Catania, con ordinanza n. 2061/2022,depositata il 23/5/2022, accoglieva in parte l’opposizione alla stimapresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto diacquisizione sanante adottato con la determinazione dirigenziale n.177 del 22/1/2020.In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialeevidenziava che la Città metropolitana di Catania aveva qualificatocome agricoli i terreni occupati, determinando il valore del beneoccupato in euro 24,01 m², fissando la somma complessiva in euro29.247,00, di cui euro 14.000,00 per valore di mercato degliimmobili determinato dall’Agenzia delle entrate, euro 1400,00, qualepregiudizio non patrimoniale (10% del valore degli immobili), euro13.874,00, per l’occupazione illecita (interessi del 5% annuo).La Corte d’appello evidenziava che per il CTU la variante n.217/2018 aveva riguardato i terreni posti ad est della strada e finoal ciglio di quest’ultima, senza interessare la striscia in questione, inquanto la stessa, fin dal 1998, risultava già occupatadall’infrastruttura viaria.Nonostante ciò, la Corte di merito rilevava che ad avviso del CTUsi sarebbe dovuto prescindere dalla destinazione di strada impressa2 RG n. 19281/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19281/2022Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 22259/2026Data pubblicazione 29/06/2026con l’irreversibile trasformazione operata dall’ente, ma anche dalleconseguenze che tale trasformazione aveva avuto sulla destinazionesuccessiva dell’area, per cui «in mancanza della trasformazioneoperata dall’ente avrebbe certamente comportato l’estensionedell’area commerciale D1 fino all’originario ciglio stradale,inglobando anche la striscia oggetto di causa».Per la Corte d’appello, dunque, la tesi prospettata dai ricorrentirestava una mera ipotesi, sicché l’area espropriata doveva esserequalificata come agricola.Neppure era ipotizzabile un possibile uso diverso da quellostrettamente agricolo.La Corte territoriale rilevava che il CTU aveva determinato ilvalore di mercato dell’area in euro 13.500,00, mentre il valore delleopere sulla stessa eseguita era pari ad euro 55.000,00, pervenendoa quantificare l’indennizzo per il valore venale del bene in euro68.500,00.Tuttavia, non era possibile sommare il valore del terreno conquello dell’opera.Di conseguenza l’indennizzo spettante agli opponenti era di euro55.000,00, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale(valore del bene), di euro 5500,00, a titolo di indennizzo per ilpregiudizio non patrimoniale (10%), euro 59.427,50, a titolorisarcitorio per il periodo di occupazione illegittima (5%), e quindicomplessivamente di euro 119.927,50.2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione laCittà metropolitana di Catania, depositando anche memoria.3. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e VirginiaBattiato, depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3 RG n. 19281/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19281/2022Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 22259/2026Data pubblicazione 29/06/20261. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»La Corte, pur condividendo la stima del bene operata dal CTU, sene è tuttavia discostata, nella parte in cui quest’ultimo avevasommato il valore del suolo a quello dell’opera pubblica (stradaprovinciale), realizzata sul suolo medesimo.Ha infatti ritenuto che la realizzazione di un’opera su un terrenofa perdere a quest’ultimo, a seguito dell’incorporazione, la suaindividualità, non consentendo, quindi, di poter assommare al valorevenale dell’opera anche quello del terreno su cui la stessa è statacostruita.Di qui, per la Corte d’appello, l’indennizzo per il pregiudiziopatrimoniale parametrato al solo valore dell’opera pubblica, ossia adeuro 55.000,00, escludendo che a tale valore possa essere sommatoquello del suolo, pari ad euro 13.500,00.La Corte d’appello avrebbe dunque errato nell’applicazionedell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale (Cass. n.29625 del 2020) non atteneva ad una fattispecie sovrapponibile, inquanto in quel caso si trattava di un’area su cui già insisteva unfabbricato, al momento della sua occupazione per esigenze dipubblica utilità; nella specie, invece, si trattava di un’occupazione diterreno su cui l’ente aveva realizzato un’opera pubblica.Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di legittimità per cuiil valore venale del bene deve essere determinato in forza di liberacontrattazione di mercato al momento in cui si procedeall’acquisizione sanante, risultando di difficile interpretazione ilvalore di mercato di una porzione di strada pubblica.4 RG n. 19281/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19281/2022Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 22259/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il valore venale del bene ricomprende, oltre il valore del fondo,anche quello delle eventuali colture sullo stesso praticate e deimanufatti edilizi legittimamente realizzati un fondo medesimo dalproprietario, ma non include il valore dell’opera pubblica costruitasuccessivamente alla sua occupazione.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) oppure,in via alternativa o gradata, nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c., art. 111 Costituzione, permotivazione apparente (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)».La Corte d’appello si sarebbe limitata a condividere acriticamentela stima dell’indennizzo e i criteri utilizzati dal CTU, senza motivarealcunché in merito alle osservazioni formulate dalla Cittàmetropolitana di Catania.Il CTU, nel rispondere al quesito formulato dalla Corte, hadeterminato il valore dell’opera (strada) realizzata dall’ente sullosuolo di proprietà dei ricorrenti utilizzando i «costi parametriciriportati sul bollettino prezzi per tipologie edilizie[…]»,determinando, conseguentemente, che, per un tronco stradale dilarghezza media di metri 12,00, comprendente lo scavo disbancamento, il sottofondo stradale, il manto bituminoso, lebanchine, le opere d’arte, l’impianto di pubblica illuminazione e lasegnaletica, il Bollettino riportava il costo parametrico di euro 95,00a metro quadrato.A fronte della valutazione del CTU la Città metropolitana avevarilevato che il valore di mercato del terreno doveva esseredeterminato alla data di emanazione del provvedimento diacquisizione sanante, dovendovi ricomprendere, però, solo il valore5 RG n. 19281/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19281/2022Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 22259/2026Data pubblicazione 29/06/2026del suolo occupato, ma non quello delle opere che su di esso eranostate eseguite.Il CTU aveva ribadito che il valore delle opere realizzate dall’entesull’area non poteva essere quello di mercato, che, nel caso in esamesarebbe stato di difficile se non impossibile determinazione, nonavendo la strada alcuna possibilità di essere venduta.Per la ricorrente, però, la fattispecie civilistica richiamata dalCTU, ossia l’art. 936 c.c., non sarebbe applicabile al caso di specie.Di qui, la acritica adesione della Corte d’appello le conclusioni delCTU, con omissione di ogni motivazione sulle osservazioni formulatedall’ente ricorrente.3.Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1. La Corte d’appello nella determinazione del valore delterreno, oggetto di irreversibile trasformazione, con la destinazionea strada pubblica, ha tenuto erroneamente conto, al fine delladeterminazione del valore dell’area, dei costi sostenuti dalla p.a. perle opere inserite sulla strada e, in sostanza, del valore di tali opere.Ciò, in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa Cortesul punto.Si è chiarito (Cass., 25/1/2016, n. 1270), infatti, che, in lineagenerale, l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 2001, dove stabilisce alcomma 3 che l’indennità sia commisurata «al valore venale del beneutilizzato per scopi di pubblica utilità», l’espressione «utilizzato» valesolo ad individuare il bene oggetto della misura indennitaria, «manon certo a legittimare che venga ricompreso nel valore del beneanche quello dell’opera pubblica su di essa realizzata, non dal privatoma dalla pubblica amministrazione».Quello che rileva è allora «il valore intrinseco del bene occupatoe trasformato», all’interno del quale non può essere inglobato ancheil valore delle opere realizzate dalla pubblica amministrazione, il6 RG n. 19281/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19281/2022Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 22259/2026Data pubblicazione 29/06/2026quale va dunque scomputato dal calcolo dell’indennizzo, così daevitare che quest’ultimo si traduca in un indebito arricchimento delprivato ed un una altrettanto indebita duplicazione di costo perl’amministrazione, la quale, dopo avere realizzato le opere a propriespese, dovrebbe rimborsarne il valore al proprietario del beneoccupato a tal fine, senza poter beneficiare dell’indennizzo previstodall’art. 936 c.c. per l’ipotesi - alternativa alla acquisiz ione - dellarestituzione del bene nello stato in cui si trova dopo latrasformazione.Questa Corte ha poi osservato che l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327del 2001, comma 3, richiama, in ordine alla quantificazionedell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, l’art. 37, commi3,4,5,6 e 7.L’art. 37 comma 4, a sua volta, fa riferimento all’applicazionedell’art. 32, comma 1; quest’ultimo stabilisce che l’indennità diespropriazione determinata sulla base delle caratteristiche del beneal momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione deldecreto di esproprio.Precisa, poi, che vanno valutati a tale fine i vincoli di qualsiasinatura non aventi natura espropriativa e, quindi, i vincoliconformativi, ma «senza considerare gli effetti del vincolopreordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazionedell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di undiritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù».In sostanza, per questa Corte, «gli effetti connessi allarealizzazione dell’opera pubblica non vanno considerati né indiminuzione né in accrescimento del valore venale del bene».4. Il precedente di legittimità richiamato dalla Corte d’appello(Cass. n. 29775/202) attiene a fattispecie diversa, in cui il privato7 RG n. 19281/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19281/2022Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 22259/2026Data pubblicazione 29/06/2026aveva realizzato opere sul suolo di sua proprietà, ma nonl’amministrazione.Si è stabilito, infatti, in quella pronuncia che in tema dirisarcimento del danno da occupazione illegittima, il principiosecondo il quale il valore dei fabbricati deve essere considerato inaggiunta al valore del suolo non trova applicazione allorché ilfabbricato risulti privo di autonomia funzionale o abbia scarsaconsistenza economica rispetto al suolo, oppure sia in condizionitalmente fatiscenti da consigliarne la demolizione con riedificazione,perché, in tal caso, ai fini dell'entità risarcitoria va considerata solol'area edificabile di sedime (Cass. n. 29775 del 2020).5. Resta assorbito il secondo motivo.6. L’ordinanza deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo;cassa l’ordinanza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvioalla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno2026.Il PresidenteAlberto Giusti8 RG n. 19281/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio