Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 08265/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]: Contro: Ministero dell’Economia e delle Finanze; avverso il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale d Pisa; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Pisa, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, ha revocato ex art. 112, comma 1, lett. d, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002 (di seguito anche: «T.U.») l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 2410/2020 R.G.N.R., in ragione del superamento dei limiti reddituali con riferimento all’anno 2022.

2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito sintetizzato nei limini necessari ai fini della motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Si deduce sostanzialmente la violazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio motivazionale.

Più in particolare, il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca in quanto, trattandosi di istanza depositata il 29 marzo 2024, si sarebbe dovuto considerare ai fini dell’ammissione al beneficio il reddito relativo all’anno 2023, che si assume essere sottosoglia, e non quello relativo all’anno 2022, invece valutato ai fini della revoca.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione è ammissibile quale rimedio previsto, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, in via alternativa rispetto alla opposizione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01).

In tali casi, però, il ricorso diretto in sede di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice, come precisato da questa Sezione a proposito del ricorso proposto ex art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 - 01).

3. Orbene, nel merito cassatorio della censurata violazione di legge, come detto, l’unica deducibile nella specie, occorre evidenziare che per l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, l’ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma del citato art. 76 T.U., è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l’istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata, circostanza, quest’ultima, nella specie non emergente dal provvedimento agli atti e neanche dedotta dal ricorrente (Sez. 4, n. 472 del 19/11/2025, dep. 2026, D’Agata, non mass.; Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Ruggiero, Rv. 287208 – 01; Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177 – 01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073 – 01).

4. Il giudice di merito, in conformità all’evidenziato principio governante la materia, trattandosi di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 29 marzo 2024 ha considerato come rilevanti ai fini dell’ammissione i redditi relativi non al 2023 ma al 2022 (accertati come superiori al limite previsto dalla legge).

Sicché, in ragione della nota dell’Agenzia delle Entrate, è stata correttamente revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in forza del superamento del limite reddituale previsto dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

5. Ne consegue che il ricorso, inammissibile quanto al prospettato vizio di motivazione (non esseno tale censura proponibile nella specie), nel dedurre la violazione di legge quanto all’individuazione dell’annualità di riferimento, in tesi difensiva il 2023, si manifesta infondato.

Ciò in ragione del mancato confronto con l’evidenziato quadro normativo di riferimento, anche per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (per la manifesta infondatezza il relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis: Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 17281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Delle Cave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 – 01).

6. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]: Contro: Ministero dell’Economia e delle Finanze; avverso il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale d Pisa; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Pisa, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, ha revocato ex art. 112, comma 1, lett. d, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002 (di seguito anche: «T.U.») l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 2410/2020 R.G.N.R., in ragione del superamento dei limiti reddituali con riferimento all’anno 2022. 2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito sintetizzato nei limini necessari ai fini della motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Si deduce sostanzialmente la violazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio motivazionale. Più in particolare, il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca in quanto, trattandosi di istanza depositata il 29 marzo 2024, si sarebbe dovuto considerare ai fini dell’ammissione al beneficio il reddito relativo all’anno 2023, che si assume essere sottosoglia, e non quello relativo all’anno 2022, invece valutato ai fini della revoca. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione è ammissibile quale rimedio previsto, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, in via alternativa rispetto alla opposizione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01). In tali casi, però, il ricorso diretto in sede di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice, come precisato da questa Sezione a proposito del ricorso proposto ex art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 - 01). 3. Orbene, nel merito cassatorio della censurata violazione di legge, come detto, l’unica deducibile nella specie, occorre evidenziare che per l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, l’ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma del citato art. 76 T.U., è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l’istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata, circostanza, quest’ultima, nella specie non emergente dal provvedimento agli atti e neanche dedotta dal ricorrente (Sez. 4, n. 472 del 19/11/2025, dep. 2026, D’Agata, non mass.; Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Ruggiero, Rv. 287208 – 01; Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177 – 01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073 – 01). 4. Il giudice di merito, in conformità all’evidenziato principio governante la materia, trattandosi di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 29 marzo 2024 ha considerato come rilevanti ai fini dell’ammissione i redditi relativi non al 2023 ma al 2022 (accertati come superiori al limite previsto dalla legge). Sicché, in ragione della nota dell’Agenzia delle Entrate, è stata correttamente revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in forza del superamento del limite reddituale previsto dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 5. Ne consegue che il ricorso, inammissibile quanto al prospettato vizio di motivazione (non esseno tale censura proponibile nella specie), nel dedurre la violazione di legge quanto all’individuazione dell’annualità di riferimento, in tesi difensiva il 2023, si manifesta infondato. Ciò in ragione del mancato confronto con l’evidenziato quadro normativo di riferimento, anche per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (per la manifesta infondatezza il relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 17281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Delle Cave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 – 01). 6. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08265/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris