CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25906/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia, nonché di liquidatrice, della società [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], pec , e [OSCURATO:PERSONA], pec , con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 3005/ 45 / 1 6, depositata il 1° aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Società estinta – Impugnazione – Legittimazione -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia nonché liquidatrice della società [OSCURATO:PERSONA], impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Napoli, aveva confermato l’avviso emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap per l’anno 2007 per l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo perché proposto da soggetto già estinto, neppure risultando che la Roncarelli avesse rivestito la qualità di socia. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente il controricorso va dichiarato inammissibile in quanto notificato tardivamente in data 20 dicembre 2016 a fronte dell’intervenuta ricezione della notifica del ricorso il 4 novembre 2016. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia “contraddittorietà della motivazione e violazione o falsa applicazione delle norme di diritto”. La ricorrente lamenta, in sostanza, l’erroneità della decisione per aver la CTR escluso la sua legittimazione in quanto socia posto che tale qualità risultava dall’atto di appello notificato dall’Ufficio; rileva, inoltre, la tardività dell’eccezione sollevata per la prima volta in appello. 3. Il motivo, e quindi il ricorso, è inammissibile e per plurime ragioni. In primo luogo, il motivo (e, anzi, le censure ivi cumulativamente proposte) è del tutto innominato, non essendo riferibile ad alcuna delle ragioni di ricorso tassativamente stabilite dall’art. 360, primo comma, c.p.c. Le censure articolate nel suddetto motivo, in secondo luogo, sono inestricabilmente connesse, cumulando a dedotti vizi motivazionali censure per violazione di legge, tra l’altro in alcun modo enucleabili in relazione a quali siano le norme di legge asseritamente violate.Inoltre, le stesse doglianze non sono in alcun modo pertinenti rispetto alla statuizione della CTR che ha dichiarato “inammissibile il ricorso introduttivo” perché proposto da soggetto che “non rivestiva la qualità di giusta parte del processo” e che, dagli atti, non emergeva che la liquidatrice avesse “rivestito la qualità di socia”, restando privo di rilievo che, in ipotesi, l’atto di gravame fosse invece riferito alla parte in qualità di socia della società estinta. La doglianza, infine, viola i principi di specificità e localizzazione non essendo stati indicati, né, tantomeno, riprodotti in ricorso, gli atti da cui, invece, risulterebbe l’avvenuta spendita della qualità di socia con il ricorso introduttivo del giudizio. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese attesa l’inammissibilità del controricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso