CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di prevenzione ha accolto l'appello presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro del 21/03/2022, a mezzo del quale era stata accolta la proposta di confisca, previo sequestro, avanzata dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativamente a beni immobili e beni mobili registrati, intestati al proposto, ovvero ritenuti nella sua disponibilità e ha disposto la restituzione agli aventi diritto del terreno e dei fabbricati a un piano fuori terra di località Muzio (area censita in catasto al fol. 88/B - def. 697, estesa are 9,30) perché già assegnati, grazie ad atto di divisione del 6/02/1985, a [OSCURATO:PERSONA], poi trasferita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con atto giudiziario a [OSCURATO:PERSONA]. La proposta di applicazione della misura patrimoniale della confisca era stata avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] (moglie del proposto), [OSCURATO:PERSONA] (nuora del proposto) e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo un motivo unico - sebbene articolato in plurimi profili di censura - che viene di seguito sintetizzato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att„ cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 597 cod. proc. pen., 24-27 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 934 cod. civ. Risulta violato - secondo la prospettazione di parte ricorrente - il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello, vigente anche in materia di misure di prevenzione. I tre magazzini abusivi sopra detti sono stati restituiti agli intestatari, infatti, sul presupposto che non fosse nota l'epoca di realizzazione degli stessi; nell'atto di appello era stata posta, però, la questione di nullità inerente all'intero procedimento di prevenzione, oltre che del sequestro e della confisca di altro terreno, mentre il profilo attinente alla data di realizzazione dei beni non era stato condotto alla cognizione del Giudice del gravame. Ad ogni buon fine - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - l'epoca di realizzazione dei suddetti manufatti è agevolmente ricavabile dagli atti, potendosi essa collocare ad un tempo successivo al 15/11/2010 (data del decreto di aggiudicazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e, pertanto, entro il periodo di manifestazione della pericolosità del proposto che si estende sino al 2015. In materia di misure di prevenzione trova applicazione, inoltre, il principio della accessione invertita; è quindi legittima la confisca di un immobile, realizz attraverso l'impiego di somme di illecita provenienza, su terreno di provenienza lecita, stante la impossibilità di utilizzazione separata - sul piano economico e funzionale - dei due beni. Nel caso di specie, il bene di maggior valore economico è il fabbricato; quest'ultimo assume, pertanto, la veste di bene principale e a questo accede il terreno, quale pertinenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. È pacifico che l'arco temporale, entro il quale si è manifestata la pericolosità sociale del proposto, si estenda dal 1997 al 2013. La conclusione alla quale perviene a Corte territoriale, circa l'impossibilità di collocare nel tempo la realizzazione dei manufatti abusivi, è smentita dalle risultanze processuali di natura documentale. L'atto di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, menziona unicamente l'esistenza di un terreno agricolo; le successive variazioni catastali dimostrano, però, come i manufatti in argomento siano stati realizzati in epoca posteriore al 2010. Ne deriva che il terreno, sebbene di lecita provenienza, è stato fatto oggetto dli accrescimenti realizzati - entro il periodo di manifestazione della pericolosità - attraverso l'impiego di mezzi di illecita provenienza. Accedendo poi a un complesso edilizio, i magazzini devono ritenersi suscettibili di ablazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini sotto specificati. 2. Giova anzitutto integrare brevemente quanto riportato in narrativa, precisando come risultino incontestati, in atti, sia il giudizio di pericolosità sociale generica e qualificata formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia la perimetrazione temporale della manifestazione di tale pericolosità, che si estende a partire dall'anno 1997 fino all'arresto del soggetto, risalente al 2013. La confisca di prevenzione, adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riguardava originariamente beni immobili e mobili registrati. All'esito del gravame, la Corte di appello ha disposto la restituzione di tre fabbricati, ritenendo che: - il terreno sul quale tali immobili risultano edificati sia di lecita provenienza, in quanto pervenuto al proposto attraverso un atto di divisione nel 1985 e da questi, nel 2010, trasferito alla nuora [OSCURATO:PERSONA]; - l'epoca di realizzazione dei fabbricati sia rimasta ignota, cosa che impedirebbe di ricondurre, con il necessario grado di certezza, tale fatto entro il suddetto perimetro temporale di manifestazione della pericolosità.3. La doglianza incentrata sulla mancata devoluzione - in sede di gravame - dell'epoca di realizzazione dei fabbricato è infondata. L'epoca in cui un determinato bene sia entrato nella disponibilità del proposto, infatti, rappresenta un elemento essenziale della complessiva questione, attinente alla possibilità di ablazione del bene stesso in sede di prevenzione; la perimetrazione temporale della pericolosità, in definitiva, costituisce elemento immancabile della relativa procedura (sul punto, occorre rifarsi al dictum di Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976, a mente della quale: <<In sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momentq in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione»). Può affermarsi, pertanto, che la Corte di appello fosse comunque tenuta a prendere in considerazione, prescindendo dall'efficacia devolutiva connessa agli specifici punti del gravame, l'aspetto relativo all'epoca di edificazione degli immobili. 4. Sostiene poi il ricorrente come l'epoca di realizzazione dei fabbricati risulti agevolmente desumibile, attraverso l'analisi di alcuni dati documentali. Tali immobili, infatti, non erano menzionati nell'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né nell'atto giudiziario a mezzo del quale - in data 15/11/2010 - vennero trasferiti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; essi risultano menzionati, però, nelle successive variazioni catastali, rispettivamente risalenti al 24/05/2011, al 24/05/2012 e al 09/11/2015. 4.1. Con riguardo alla concreta fattispecie ora al vaglio di questa Corte, può anzitutto osservarsi come la mancata menzione dei magazzini (nell'atto di divisione del 1985, così come nell'atto giudiziario del 2010) costituisca niente altro, se non la diretta conseguenza della natura abusiva degli stessi. Come sottolineato, sul punto specifico, dalla Corte di appello, almeno fino all'anno 2010, non è veramente possibile affermare - con un minimo di affidabilità e coerenza - se tali fabbricati fossero, o meno, esistenti (nel provvedimento impugnato viene giustamente ricordato, in tema, come si tratti di immobili edificati in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo; nell'atto di acquisto del terreno, inoltre, non risulta menzionata l'esistenza di alcun fabbricato, stante appunto la natura agricola del 1 fondo, nonché l'accatastamento dello stesso & catasto terreni). Ne deriva che la mancata menzione negli atti, relativamente a tale epoca, riveste un valore dimostrativo praticamente neutro. 4.2. La proposizione delle variazioni catastali addotte dal Pubblico ministero ricorrente, però, muta radicalmente i termini della questione. In tal caso, infatti, l'avvenuta realizzazione degli immobili - ad una certa data - rappresenta un dato sicuro, in quanto documentalmente desumibile, attraverso la dichiarazione operata in tal senso dallo stesso interessato. Questi infatti, mediante l'atto finalizzato alla variazione, dichiara l'avvenuta realizzazione degli immobili, dunque l'esistenza fisica degli stessi, almeno in epoca coincidente con quella della presentazione dell'istanza; tanto ciò vero, che ne domanda il nuovo accatastamento. Come correttamente prospettato in sede di ncorso, può allora ritenersi - in assenza di elementi atti a condurre a difformi lumi - che ciò che è stato oggetto, rispettivamente, delle variazioni catastali del 20:11 e del 2012 sia stato edificato entro il perimetro temporale di manifestazione della pericolosità del proposto; il tutto, infatti, era certamente esistente, al momento della proposta di modifica, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale. 5. Anche l'ultima osservazione formulata da parte ricorrente è fondata. La Corte territoriale ha affermato essere lecito l'acquisto del terreno ubicato in località Muzio, pervenuto a Greco nel 1985; ha poi accolto l'appello, in ordine ai fabbricati che su di esso insistono, facendo implicitamente riferimento anche al terreno stesso. Il ricorso, dunque, muove dal principio che vi sia stato l'accoglimento del gravame anche per quanto concerne il terreno e, in conseguenza, si concentra sui magazzini, sostenendo l'operatività - in materia - del principio dell'accessione invertita. Essendo il fabbricato, in sostanza, il bene di maggior valore economico ed avendo esso provenienza illecita, alla sorte dello stesso deve essere accomunato il terreno sul quale esso sorge. La Corte condivide l'impostazione giuridica offerta dal ricorrente, perché coerente con l'indiriz2:o esegetico già formatosi sul punto. In tal senso si è espressa Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255091, a mente della quale: «In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione>>; nello stesso senso Sez. 6, n. 16151 del 04/02/2014, Cusimano, Rv. 259763, che ha statuito quanto segue: «In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione>> e, infine, Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, F").v. 282195). Pertanto, in base ai suesposti principi, la confisca non avrebbe potuto essere limitata ai fabbricati di maggior valore, rispetto al terreno sul quale insistono. 6. Diversa, invece, è la situazione attinente a quanto fatto oggetto di richiesta di variazione catastale nel 2015, ossia in un periodo che si colloca all'esterno del perimetro temporale di manifestazione della pericolosità sociale di Greco. Quanto edificato in tale epoca - ossia, l'accrescimento al quale si riferisce il Procuratore generale in requisitoria - ben potrebbe, in assenza di elementi significativi in senso contrario, esser stato edificato addirittura proprio nell'anno 2015; comunque, è sul punto corretto l'assunto della Corte di appello, laddove ne ritiene impossibile la collocazione entro il tempo di manifestazione della pericolosità del proposto. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento del ricorso, limitatamente agli immobili oggetto di variazione catastale risalente al 25/05/2012, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso, quanto al resto, va disatteso. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca degli immobili di cui alle variazioni catastali risalenti al 24.05.2011 ed al 24.05.2012 co