CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 13259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo U-01-0--W—ULK> Cskr, hetr;.A."--• cae v.- .e,t1G :A1 ol- eduy- caA 3 L . 4 c co, ere ( ev-k (") Ai .1,4` t2- • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli - per avere rideterminato la pena previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre, n. 309 - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il contestato reato associativo. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce l'errata applicazione della legge penale in riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen., il quale stabilisce che, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, la pena' da applicarsi è quella prevista per la circostanza più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla. Nel caso di specie, la Corte di appello, ritenute sussistenti entrambe le aggravanti ad effetto speciale contestate (art. 7 L. 203/91 e art. 3 L. 146/2003), ha apportato sulla pena base di anni 10 di reclusione un primo aumento di anni 4 per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 ed un ulteriore aumento di anni 1 per l'aggravante di cui all'art. 3 L. 146/2003, in violazione dell'anzidetto art. 63, comma 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena disposto per l'aggravante di cui all'art. 3 L. 146/2003, con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. 4. Il ricorso è fondato. Invero, la Corte di appello, nel rideterminare la pena complessivamente inflitta con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ha tenuto conto del criterio "moderatore" di cui all'art. 63, comma 4 cod. pen., secondo cui "se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo (quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ovvero quelle ad effetto speciale, ovvero che comportano un aumento o una diminuzione superiore ad un terzo), si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla". Come chiarito dalla giurisprudenza di codesta Corte, in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall'art. 63, comma 4, cod. pen. (Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279478 - 01) Nella specie, la Corte territoriale, dopo avere determinato la pena base, ha proceduto ad un primo aumento di anni 4 per l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91- e ad un secondo aumento di anni 1 per l'aggravante di cui all'art. 3 L. 146/03, senza formulare alcuna motivazione in ordine al secondo aumento. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]