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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23617/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 2

I. 638/83, è inammissibile.

Il primo motivo circa la mancata contestazione o notifica dell'accertamento della violazione per consentire il versamento delle ritenute è manifestamente infondato perché nuovo alla luce del riepilogo incontestato dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Peraltro è dedotto senza alcuna allegazione documentale pur necessaria per consentire le richieste verifiche alla luce dei principi giurisprudenziali pure richiamati.

Più che adeguata è la motivazione sulla esclusione dell'art. 131 bis c.p. in ragione della .538( gravità del reato in ragione della entità dell'importo non versato doppio rispetto alla soglia di rilevanza penale del fatto.

Si rammenta in proposito che Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 2 I. 638/83, è inammissibile. Il primo motivo circa la mancata contestazione o notifica dell'accertamento della violazione per consentire il versamento delle ritenute è manifestamente infondato perché nuovo alla luce del riepilogo incontestato dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Peraltro è dedotto senza alcuna allegazione documentale pur necessaria per consentire le richieste verifiche alla luce dei principi giurisprudenziali pure richiamati. Più che adeguata è la motivazione sulla esclusione dell'art. 131 bis c.p. in ragione della .538( gravità del reato in ragione della entità dell'importo non versato doppio rispetto alla soglia di rilevanza penale del fatto. Si rammenta in proposito che Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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