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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20938/2026

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so;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 07/04/2025 i l Tribunale di Palermo ha condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n.11 quinquies, 609 bis comma terzo, 609 ter, cod. pen., per aver costretto la ex compagnaXXXXXXXXXXXXXXXXXi a subire e a compiere atti sessuali senza la sua volontà enonostante l'esplicito dissenso, con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza delfiglio, minore di anni 18, e nei confronti di persona alla quale l'imputato è stato legato darelazione affettiva.

In particolare, si specifica che il Tribunale ha ravvisato sussistente lacircostanza attenuante di cui all'art. 609 bis ultimo comma cod. pen., con giudizio diprevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 609 ter comma 1 n. 5 quater, cod. pen. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermoimpugnando la sentenza nella parte in cui riconosce la sussistenza della circostanzamodo illogico e in violazione di legge come attenuata la forma di costrizione che l'imputatoha esercitato nei confronti della persona offesa, consistita nella coazione meccanica dellavittima, impossibilitata a muoversi in ragione della sproporzione del peso e della forza fisicaesercitata dall'uomo, valorizzando il contesto relazionale antecedente e l'entità del dannoarrecato in termini psichici alla donna, posto che anche successivamente alla separazionequest'ultima aveva consentito a rapporti sessuali completi.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] a quo, pur assumendo che la donna, già prima di recarsipresso l'abitazione del ricorrente, aveva esplicitato il proprio dissenso ad approcci sessuali eche gli atti sessuali sono stati compiuti contro la volontà della persona offesa, non ha tuttavia considerato che quest'ultima non ha messo in atto una reazione difensiva piùvigorosa per sottrarsi a tale forma di coercizione cui era sottoposta, neanche verbalmente,chiedendo aiuto, in quanto la violenza fisica è stata perpetrata alla presenza del figliominore, che si trovava all'interno della stanza in cui si consumava la violenza. [OSCURATO:PERSONA] aquo ha omesso - prosegue il ricorrente - di considerareche la donna aveva dichiarato di nonaver urlato e di non essersi opposta in modo più veemente per evitare che il bambinopotesse avere cognizione sensoriale di quanto stava accadendo.

Altrettanto illogica è lamotivazione laddove il [OSCURATO:PERSONA] a quo ha ritenuto attenuata la violenza sessuale, in quanto lapersona offesa, in precedenti occasioni, aveva comunque ceduto alle avances dell'ex marito. 3.Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente allacircostanza attenuante di cui all’art. 609, comma terzo, cod. pen.4.XXXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede laconferma della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce la circostanza attenuantedella minore gravità del fatto di cui all’art.609-bis, ultimo comma, cod. pen., e il rigetto delricorso del Pubblico Ministero.5.La parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in proprio e nella qualità di esercente laresponsabilità genitoriale del figlio XXXXXXXXXXXXXX ha depositato conclusioni scritte enota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.Come è noto, l’art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., prevede un’attenuante specialeper i fatti di minore gravità.

Si ritiene, in giurisprudenza, che l’attenuante in esame attengaalla minore lesività del fatto, rapportata al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.Vanno dunque, in concreto, valutati dal giudice i mezzi e le modalità esecutive del reato, ilgrado di compressione della libertà sessuale subìto dalla vittima, le condizioni fisiche epsicologiche di quest’ultima, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché laconsistenza del danno arrecato, anche in termini psichici (Sez. 3, n. 35695 del 18/9/2019,Rv. 280445).

Tutti questi elementi debbono quindi convergere nel senso di indurre aritenere che la libertà sessuale del soggetto passivo sia stata compressa in maniera nongrave (Sez. 3, n. 19336 del 27/3/ 2015, Rv. 263516), dovendosi tenere in considerazione, inparticolare, sia pure in via non esclusiva (Sez. 2, n. 39445 del 1°/ 7/2014, Rv. 260501) l’etàdella vittima e il tipo di atto sessuale (Sez. 3, n. 45179 del 15/10/2013, Rv. 257626).

1.1. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] a quo ha posto in rilievo che le violenze si sonoestrinsecate in un ambiente dove era presente anche il figlio minore; attraverso condotteconsistite nel penetrare digitalmente la vagina della persona offesa; con modalità insidiose,in relazione alla impossibilità di quest'ultima di reagire efficacemente, in considerazionedella presenza del figlio minore nella stessa stanza ove si consumava l’abuso; attraversol’imposizione di pratiche di sesso orale da parte dell’imputato, nonostante il dissensomanifestato verbalmente e fisicamente; attraverso l’imposizione con la forza di un rapportosessuale completo, sempre contro la volontà della persona offesa e malgrado i reiteratitentativi di divincolarsi; mediante una sopraffazione fisica progressiva in un contestoemotivamente compromesso.

Alla luce di tali rilievi, appare contraddittoria la conclusione secondo cui “l’insieme diquesti elementi induce a riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante dellaminore gravità del fatto”.

Tanto più che tale asserto viene giustificato essenzialmente con laritenuta assenza di brutalità, connotato che, viceversa, non è sufficiente per la ravvisabilitàdell’ipotesi attenuata in disamina, che ricorre non solo quando la condotta è esente dabrutalità, ma quando il disvalore complessivo dell’azione è contenuto: ciò che nel caso indisamina è contraddetto dai predetti rilievi, puntualizzati dal [OSCURATO:PERSONA] a quo in merito allemodalità di commissione del fatto.Né valenza dirimente in senso contrario può assumere la circostanza che la donna, inalcune occasioni, “per quieto vivere”, avesse ceduto alle pressioni dell’imputato per evitaretensioni che avrebbero potuto compromettere l’equilibrio nel rapporto genitoriale.

Si tratta diun elemento del quale in nessun modo il [OSCURATO:PERSONA] a quo esplicita la valenza attenuativa deldisvalore complessivo della condotta, non comprendendosi sotto quale profilo unpregressi, possa connotare di minore gravità l’agire criminoso.2.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovogiudizio limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 609, comma 3, cod. proc.pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della circostanza attenuantedella minore gravità di cui all'art. 609-bis, u.c., c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione del Tribunale di Palermo cui demanda la liquidazione delle spese sostenute inquesto grado dalla parte civileCosì è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 07/04/2025 i l Tribunale di Palermo ha condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 61 n.11 quinquies, 609 bis comma terzo, 609 ter, cod. pen., per aver costretto la ex compagnaXXXXXXXXXXXXXXXXXi a subire e a compiere atti sessuali senza la sua volontà enonostante l'esplicito dissenso, con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza delfiglio, minore di anni 18, e nei confronti di persona alla quale l'imputato è stato legato darelazione affettiva. In particolare, si specifica che il Tribunale ha ravvisato sussistente lacircostanza attenuante di cui all'art. 609 bis ultimo comma cod. pen., con giudizio diprevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 609 ter comma 1 n. 5 quater, cod. pen. 2.Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermoimpugnando la sentenza nella parte in cui riconosce la sussistenza della circostanzamodo illogico e in violazione di legge come attenuata la forma di costrizione che l'imputatoha esercitato nei confronti della persona offesa, consistita nella coazione meccanica dellavittima, impossibilitata a muoversi in ragione della sproporzione del peso e della forza fisicaesercitata dall'uomo, valorizzando il contesto relazionale antecedente e l'entità del dannoarrecato in termini psichici alla donna, posto che anche successivamente alla separazionequest'ultima aveva consentito a rapporti sessuali completi. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] a quo, pur assumendo che la donna, già prima di recarsipresso l'abitazione del ricorrente, aveva esplicitato il proprio dissenso ad approcci sessuali eche gli atti sessuali sono stati compiuti contro la volontà della persona offesa, non ha tuttavia considerato che quest'ultima non ha messo in atto una reazione difensiva piùvigorosa per sottrarsi a tale forma di coercizione cui era sottoposta, neanche verbalmente,chiedendo aiuto, in quanto la violenza fisica è stata perpetrata alla presenza del figliominore, che si trovava all'interno della stanza in cui si consumava la violenza. [OSCURATO:PERSONA] aquo ha omesso - prosegue il ricorrente - di considerareche la donna aveva dichiarato di nonaver urlato e di non essersi opposta in modo più veemente per evitare che il bambinopotesse avere cognizione sensoriale di quanto stava accadendo. Altrettanto illogica è lamotivazione laddove il [OSCURATO:PERSONA] a quo ha ritenuto attenuata la violenza sessuale, in quanto lapersona offesa, in precedenti occasioni, aveva comunque ceduto alle avances dell'ex marito. 3.Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente allacircostanza attenuante di cui all’art. 609, comma terzo, cod. pen.4.XXXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede laconferma della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce la circostanza attenuantedella minore gravità del fatto di cui all’art.609-bis, ultimo comma, cod. pen., e il rigetto delricorso del Pubblico Ministero.5.La parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in proprio e nella qualità di esercente laresponsabilità genitoriale del figlio XXXXXXXXXXXXXX ha depositato conclusioni scritte enota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.Come è noto, l’art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., prevede un’attenuante specialeper i fatti di minore gravità. Si ritiene, in giurisprudenza, che l’attenuante in esame attengaalla minore lesività del fatto, rapportata al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.Vanno dunque, in concreto, valutati dal giudice i mezzi e le modalità esecutive del reato, ilgrado di compressione della libertà sessuale subìto dalla vittima, le condizioni fisiche epsicologiche di quest’ultima, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché laconsistenza del danno arrecato, anche in termini psichici (Sez. 3, n. 35695 del 18/9/2019,Rv. 280445). Tutti questi elementi debbono quindi convergere nel senso di indurre aritenere che la libertà sessuale del soggetto passivo sia stata compressa in maniera nongrave (Sez. 3, n. 19336 del 27/3/ 2015, Rv. 263516), dovendosi tenere in considerazione, inparticolare, sia pure in via non esclusiva (Sez. 2, n. 39445 del 1°/ 7/2014, Rv. 260501) l’etàdella vittima e il tipo di atto sessuale (Sez. 3, n. 45179 del 15/10/2013, Rv. 257626). 1.1. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] a quo ha posto in rilievo che le violenze si sonoestrinsecate in un ambiente dove era presente anche il figlio minore; attraverso condotteconsistite nel penetrare digitalmente la vagina della persona offesa; con modalità insidiose,in relazione alla impossibilità di quest'ultima di reagire efficacemente, in considerazionedella presenza del figlio minore nella stessa stanza ove si consumava l’abuso; attraversol’imposizione di pratiche di sesso orale da parte dell’imputato, nonostante il dissensomanifestato verbalmente e fisicamente; attraverso l’imposizione con la forza di un rapportosessuale completo, sempre contro la volontà della persona offesa e malgrado i reiteratitentativi di divincolarsi; mediante una sopraffazione fisica progressiva in un contestoemotivamente compromesso. Alla luce di tali rilievi, appare contraddittoria la conclusione secondo cui “l’insieme diquesti elementi induce a riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante dellaminore gravità del fatto”. Tanto più che tale asserto viene giustificato essenzialmente con laritenuta assenza di brutalità, connotato che, viceversa, non è sufficiente per la ravvisabilitàdell’ipotesi attenuata in disamina, che ricorre non solo quando la condotta è esente dabrutalità, ma quando il disvalore complessivo dell’azione è contenuto: ciò che nel caso indisamina è contraddetto dai predetti rilievi, puntualizzati dal [OSCURATO:PERSONA] a quo in merito allemodalità di commissione del fatto.Né valenza dirimente in senso contrario può assumere la circostanza che la donna, inalcune occasioni, “per quieto vivere”, avesse ceduto alle pressioni dell’imputato per evitaretensioni che avrebbero potuto compromettere l’equilibrio nel rapporto genitoriale. Si tratta diun elemento del quale in nessun modo il [OSCURATO:PERSONA] a quo esplicita la valenza attenuativa deldisvalore complessivo della condotta, non comprendendosi sotto quale profilo unpregressi, possa connotare di minore gravità l’agire criminoso.2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovogiudizio limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 609, comma 3, cod. proc.pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della circostanza attenuantedella minore gravità di cui all'art. 609-bis, u.c., c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione del Tribunale di Palermo cui demanda la liquidazione delle spese sostenute inquesto grado dalla parte civileCosì è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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