CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 05538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26212-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA Ric. 2021 n. 26212 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 2 - DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 125/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di un impianto idroelettrico, denominato “Promise” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (AO), che preleva acqua dal torrente Ruitor, in virtù di subconcessione di derivazione ottenuta con decreto della regione [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta del 27 dicembre 2012, n. 506, volturata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione in forza di due motivi avverso sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (TSAP), n. 125 del 6 agosto 2021, che ha rigettato la domanda della società volta all’annullamento della sola nota della Regione Valle d’Aosta del 14 marzo 2016, con la quale era contestato alla ricorrente il superamento della portata media annua della derivazione, con richiesta di pagamento di canoni e sovracanoni aggiuntivi, in relazione alla quale riteneva ancora sussistente, a seguito delle pregresse vicende processuali, nel contraddittorio anche con il Gestore dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., l’interesse a ricorrere. Ha osservato il TSAP, con la suddetta pronuncia, che nessuna censura specifica è stata rivolta nei confronti dell’atto Ric. 2021 n. 26212 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 3 - summenzionato, che si è limitato a richiedere una somma ad integrazione del canone, rilevando altresì come la ricorrente non avesse dimostrato come la precedente Delibera di [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 2015, n. 1436, anch’essa impugnata con l’originario ricorso, incidesse nella propria sfera giuridica, né quale fosse la relazione intercorrente tra la nota del 14 marzo 2016 e la deliberazione regionale, neppure richiamata dalla nota successiva quale atto presupposto. Resiste con controricorso la Regione Valle d’Aosta, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. In prossimità dell’odierna adunanza fissata per la trattazione del giudizio in camera di consiglio la ricorrente ha depositato atto di dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, con il quale ha dichiarato di «rinunciare agli atti di causa relativi al giudizio». Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 16 del regolamento approvato con r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 (primo comma, lettera c), nonché v iolazione dell’art. 17 del r. d. 11 dicembre 1933 n. 1775,per aver ritenuto illegittimo il prelievo oltre la portata media e, conseguentemente, per avere sanzionato un comportamento della società concessionaria che, invece, secondo l’assunto della ricorrente, era ed è legittimo, e, infine , per avere calcolato il canone dovuto dalla ricorrente sulla base della portata derivata e non sulla portata media di concessione come previsto, lamentando altresì motivazione apparentedella decisione impugnata. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta v iolazione del principio processuale dell’effetto preclusivo delle sentenze parziali rese nel giudizio nel quale sono state pronunciate e v iolazione del principio del giudicato, con specifico riferimento alla sentenza parziale TSAP 31 luglio 2018, n. 126, nella parte in cui ha affermato non potersi escludere la lesività della nota regionale del marzo 2016, Ric. 2021 n. 26212 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 4 - dovendo esaminarsi il merito delle censure, a cominciare dall’utilizzo del contestato parametro della portata annua media di concessione, per valutare non solo la misura del canone, ma anche il valido esercizio della derivazione d’acqua, questione per la quale si era ritenuto necessario un approfondimento istruttorio. 3. La dichiarazione di rinuncia al giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse preclude l’esame degli anzidetti motivi. 4. In assenza dei requisiti di cui all’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., perché possa dichiararsi l’estinzione del giudizio, denotando comunque l’atto di rinuncia il venir meno di ogni interesse alla decisione, può rendersi declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, 14 luglio 2006, n. 15980; Cass. SU, 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782), ponendosi le spese di lite, liquidate come da dispositivo, a carico della ricorrente. 5. Nulla va disposto riguardo alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto difese. 6. Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015, n. 16336). P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi ed