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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 1979

Cassazione n. 37201/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/03/1979 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 18/5/2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione in carcere sofferta per il periodo dal 28/6/2016 al 9/11/2017, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]", operante nel territorio di Pietraperzia, detenzione e porto di armi aggravati ai sensi dell'art. 7

I. 203/91.

Dalle suddette imputazioni il ricorrente era assolto con sentenza G.u.p.

Tribunale di Caltanissetta del 9/11/2017, irrevocabile il 24/3/2018, per insussistenza del fatto.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, ritenendo la sussistenza di condotte gravemente colpose da parte del ricorrente, attesa la sua partecipazione, comprovata da intercettazioni e attività di osservazione e pedinamento, a tre incontri con personaggi di spicco della locale cosca mafiosa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata, premette la difesa, avrebbe totalmente omesso di considerare le ragioni della sentenza definitiva di assoluzione, in cui si era evidenziato, in più passaggi motivazionali, come il quadro indiziario esistente a carico del ricorrente, già all'epoca dell'adozione della misura, non potesse definirsi grave.

Sebbene la questione dedotta investa il profilo della corretta applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., è significativo rimarcare, si legge nel ricorso, come nel caso di specie sussista una perfetta identità tra gli elementi fattuali posti a fondamento del titolo custodiale e quelli considerati nella sentenza assolutoria di merito.

Le argomentazioni contenute nella sentenza assolutoria in relazione al quadro indiziario risultante a carico del richiedente sarebbe suscettibile di rivelare l'originaria illegittimità della ordinanza custodiale per mancanza dei presupposti di cui all'art. 273 cod. proc. pen.

Primo motivo: vizio di motivazione, illogicità processuale dell'ordinanza impugnata per violazione dei presupposti applicativi dell'istituto.

Il giudice della riparazione avrebbe espresso una motivazione generica, facendo ricorso a categorie del tutto astratte per sostenere il diniego dell'indennizzo: si allude, infatti, ad "una mentalità sicuramente non connotata dal rispetto di principi di legalità" e ad un "allarmante livello di conoscenza di moduli comportamentali associativi".

Gli elementi indiziari valorizzati nel corpo della motivazione risultano del tutto neutralizzati nella sentenza assolutoria.

Nel provvedimento di diniego si fa riferimento ai tre incontri, ai quali partecipò il ricorrente, in cui sarebbero state affrontate tematiche di interesse per l'associazione mafiosa.

Gli incontri di cui si tratta erano stati analizzati in sede processuale e interpretati in modo del tutto diverso da quello prospettato nel provvedimento impugnato.

Nell'ordinanza, pertanto, al fine di desumere condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, si sostiene cosa diversa da quanto ritenuto nel giudizio di cognizione.

I precedenti giurisprudenziali citati nel provvedimento di rigetto non si attagliano pienamente al caso in esame.

Pur ammettendo che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo possa essere integrata da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, è sempre necessario che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di complicità in rapporto al tipo di collegamento con tali persone.

L'aspetto relativo alla consapevolezza dell'altrui attività criminosa è erroneamente desunto dal contributo dichiarativo del ricorrente.

Il generico assunto è smentito nella parte illustrativa della stessa ordinanza, dove si legge che il Calvino aveva spiegato l'origine della conoscenza e la natura dei rapporti intrattenuti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Il ricorrente aveva chiarito che le sue frequentazioni con gli interlocutori delle conversazioni sospette non erano legate a cointeressenze malavitose, essendo amici di infanzia con i quali si incontrava per ragioni conviviali.

Pertanto, la Corte di merito sarebbe incorsa nel travisamento del contenuto di tali dichiarazioni.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale, replicando a quanto dedotto e argomentato dal P.G., ha insistito nel richiedere l'annullamento della ordinanza impugnata.

Ha depositato memoria il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità debba intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione.

Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste [cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097:"Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita.

Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste. (Affermando tale principio la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte)"].

Tale premessa è indispensabile per rimarcare come, nella materia che occupa, debba escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta.

2. Deve anche premettersi come vi sia totale autonomia tra il giudizio da esperirsi in sede di riparazione e quello che si svolge in sede di cognizione.

Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi suscettibili di portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri valutativi differenti (cfr. ex multis Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764).

I fatti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione nel loro accadimento fenomenico possono essere diversamente interpretati dal giudice della riparazione, il quale, nel valutare i comportamenti serbati dal richiedente, prima e successivamente alla imposizione della misura, deve verificare se questi rivelino macroscopica negligenza o imprudenza, traendo in inganno l'Autorità.

3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia, individuando, con argomentare logico e coerente, le circostanze ostative al riconoscimento dell'indennizzo.

I comportamenti descritti nella ordinanza impugnata, dalla quale si evince che il Calvino ha intrattenuto frequenti rapporti con esponenti di spicco dell'organizzazione mafiosa "Cosa nostra", rivestono, come correttamente sostenuto dal giudice della riparazione, un valore altamente significativo ai fini del rigetto della richiesta.

Tali elementi, invero, risultano idonei ad integrare un comportamento gravemente imprudente, suscettibile di apportare un contributo sinergico rispetto all'adozione della misura restrittiva.

Deve in proposito rilevarsi come il giudizio da effettuarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione debba essere volto a stabilire con valutazione "ex ente", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo essa se sia stata presupposto idoneo ad integrare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così, in motivazione, Sez.

U n. 34559 del 26/06/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Il giudice della riparazione ha ritenuto, offrendo una motivazione logica sul punto, che il Calvino avesse ingenerato nell'autorità inquirente il ragionevole convincimento, rivelatosi poi errato, di essere inserito in un sodalizio di tipo mafioso, avendo partecipato a tre incontri con esponenti di spicco di una determinata cosca - ben consapevole della caratura criminale delle persone con le quali si era incontrato - nei quali si discuteva di strategie dell'associazione.Nel primo incontro, svoltosi in data 28/1/2012 nel podere di [OSCURATO:PERSONA], presenti il Bonfirraro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti del sodalizio, si era discusso il tema dei contrasti con [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del gruppo, e della necessità di "dare una lezione" a costui, essendo sospettato di essere divenuto confidente dei Carabinieri.

Si era poi discusso del timore di eventuali controlli delle Forze dell'ordine.

In proposito il Calvino aveva fatto cenno ad un soggetto detenuto, che Bonfirraro voleva mettere in collegamento con [OSCURATO:PERSONA] (genero dell'anziano boss), venendo redarguito dal Bonfirraro.

In altre occasioni d'incontro, in data 8 marzo e 22 aprile 2012, il Calvino aveva partecipato attivamente a conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Colloquiando con Capizzi si era lamentato dell'inaffidabilità di un comune conoscente, riferendo di essere consapevole del "peso" che i presenti avevano nella consorteria.

In altre conversazioni il Calvino, titolare di regolare porto d'armi, aveva rassicurato Piccicuto, offrendosi di dichiarare, in caso di eventuali controlli di polizia, di essere proprietario delle cartucce detenute dal Piccicuto; aveva ancora affermato nelle conversazioni intercettate di avere esploso colpi di arma da fuoco, unitamente ad altri indagati, con armi di diverso calibro in una campagna di Pietraperzia.

4. Il provvedimento impugnato ha, dunque, congruamente posto in evidenza come vi siano chiari elementi che denotino una condotta gravemente colposa del ricorrente.

Il fatto che la pronuncia assolutoria abbia escluso la partecipazione del Calvino al reato associativo non comporta che le frequentazioni con i soggetti indicati sopra, condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non rivestano carattere di colpa grave sinergica rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo.

La ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti valutativi di merito, i quali, come già detto in precedenza, non possono formare oggetto di delibazione in questa sede.

Il ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta applicabilità dei profili di colpa grave previsti dall'art. 314 cod. proc. pen., censurando principalmente la motivazione del provvedimento nella ricostruzione di profili di valutazione della condotta ascritta al ricorrente.

La motivazione del provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, appare del tutto congrua, essendo incentrata su una considerazione ex ante della condotta imprudente serbata dal Calvino, non configurabile altrimenti se non in termini di gravità.

In tal senso, correttamente viene ritenuto del tutto irrilevante che lo stesso, sia pure a distanza di mesi dall'applicazione della misura, abbia fornito una propria versione dei fatti, circostanza su cui si insiste anche in questa sede.

Se è vero, infatti, che, alla fine del processo di merito, la versione alternativa fornita dal ricorrente sia stata ritenuta sufficiente a fondare un provvedimento di assoluzione, ben può il giudice della riparazione, in ragione dell'autonomia tra i due giudizi, fondare il suo diniego sul rilievo che quella versione dei fatti non scalfisce il valore significativo degli incontri e del tenore dei colloqui intrattenuti dal ricorrente con esponenti della consorteria criminosa.

Come si ricorda nel provvedimento impugnato, rimane il dato di fatto incontestabile dell'avere il Calvino pacificamente partecipato agli incontri di cui si è detto sopra, assistendo alle conversazioni tra i sodali dell'organizzazione ed intervenendo nei colloqui.

5. L'aspetto delle frequentazioni con soggetti malavitosi è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

Questa Corte, in plurime pronunce, ha affermato che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610).

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/03/1979 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 18/5/2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione in carcere sofferta per il periodo dal 28/6/2016 al 9/11/2017, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]", operante nel territorio di Pietraperzia, detenzione e porto di armi aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91. Dalle suddette imputazioni il ricorrente era assolto con sentenza G.u.p. Tribunale di Caltanissetta del 9/11/2017, irrevocabile il 24/3/2018, per insussistenza del fatto. La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, ritenendo la sussistenza di condotte gravemente colpose da parte del ricorrente, attesa la sua partecipazione, comprovata da intercettazioni e attività di osservazione e pedinamento, a tre incontri con personaggi di spicco della locale cosca mafiosa. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, premette la difesa, avrebbe totalmente omesso di considerare le ragioni della sentenza definitiva di assoluzione, in cui si era evidenziato, in più passaggi motivazionali, come il quadro indiziario esistente a carico del ricorrente, già all'epoca dell'adozione della misura, non potesse definirsi grave. Sebbene la questione dedotta investa il profilo della corretta applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., è significativo rimarcare, si legge nel ricorso, come nel caso di specie sussista una perfetta identità tra gli elementi fattuali posti a fondamento del titolo custodiale e quelli considerati nella sentenza assolutoria di merito. Le argomentazioni contenute nella sentenza assolutoria in relazione al quadro indiziario risultante a carico del richiedente sarebbe suscettibile di rivelare l'originaria illegittimità della ordinanza custodiale per mancanza dei presupposti di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione, illogicità processuale dell'ordinanza impugnata per violazione dei presupposti applicativi dell'istituto. Il giudice della riparazione avrebbe espresso una motivazione generica, facendo ricorso a categorie del tutto astratte per sostenere il diniego dell'indennizzo: si allude, infatti, ad "una mentalità sicuramente non connotata dal rispetto di principi di legalità" e ad un "allarmante livello di conoscenza di moduli comportamentali associativi". Gli elementi indiziari valorizzati nel corpo della motivazione risultano del tutto neutralizzati nella sentenza assolutoria. Nel provvedimento di diniego si fa riferimento ai tre incontri, ai quali partecipò il ricorrente, in cui sarebbero state affrontate tematiche di interesse per l'associazione mafiosa. Gli incontri di cui si tratta erano stati analizzati in sede processuale e interpretati in modo del tutto diverso da quello prospettato nel provvedimento impugnato. Nell'ordinanza, pertanto, al fine di desumere condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, si sostiene cosa diversa da quanto ritenuto nel giudizio di cognizione. I precedenti giurisprudenziali citati nel provvedimento di rigetto non si attagliano pienamente al caso in esame. Pur ammettendo che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo possa essere integrata da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, è sempre necessario che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di complicità in rapporto al tipo di collegamento con tali persone. L'aspetto relativo alla consapevolezza dell'altrui attività criminosa è erroneamente desunto dal contributo dichiarativo del ricorrente. Il generico assunto è smentito nella parte illustrativa della stessa ordinanza, dove si legge che il Calvino aveva spiegato l'origine della conoscenza e la natura dei rapporti intrattenuti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Il ricorrente aveva chiarito che le sue frequentazioni con gli interlocutori delle conversazioni sospette non erano legate a cointeressenze malavitose, essendo amici di infanzia con i quali si incontrava per ragioni conviviali. Pertanto, la Corte di merito sarebbe incorsa nel travisamento del contenuto di tali dichiarazioni. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale, replicando a quanto dedotto e argomentato dal P.G., ha insistito nel richiedere l'annullamento della ordinanza impugnata. Ha depositato memoria il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità debba intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Il fatto che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (innanzi alla Corte di appello) non autorizza a ritenere che la Corte di Cassazione possa giudicare anche nel merito: tale estensione di giudizio non è ricavabile da alcuna disposizione. Al contrario, l'art. 646, comma terzo, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello gli interessati possano ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro della previsione normativa di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essa previste [cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097:"Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste. (Affermando tale principio la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte)"]. Tale premessa è indispensabile per rimarcare come, nella materia che occupa, debba escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta. 2. Deve anche premettersi come vi sia totale autonomia tra il giudizio da esperirsi in sede di riparazione e quello che si svolge in sede di cognizione. Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi suscettibili di portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri valutativi differenti (cfr. ex multis Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764). I fatti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione nel loro accadimento fenomenico possono essere diversamente interpretati dal giudice della riparazione, il quale, nel valutare i comportamenti serbati dal richiedente, prima e successivamente alla imposizione della misura, deve verificare se questi rivelino macroscopica negligenza o imprudenza, traendo in inganno l'Autorità. 3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia, individuando, con argomentare logico e coerente, le circostanze ostative al riconoscimento dell'indennizzo. I comportamenti descritti nella ordinanza impugnata, dalla quale si evince che il Calvino ha intrattenuto frequenti rapporti con esponenti di spicco dell'organizzazione mafiosa "Cosa nostra", rivestono, come correttamente sostenuto dal giudice della riparazione, un valore altamente significativo ai fini del rigetto della richiesta. Tali elementi, invero, risultano idonei ad integrare un comportamento gravemente imprudente, suscettibile di apportare un contributo sinergico rispetto all'adozione della misura restrittiva. Deve in proposito rilevarsi come il giudizio da effettuarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione debba essere volto a stabilire con valutazione "ex ente", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo essa se sia stata presupposto idoneo ad integrare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così, in motivazione, Sez. U n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Il giudice della riparazione ha ritenuto, offrendo una motivazione logica sul punto, che il Calvino avesse ingenerato nell'autorità inquirente il ragionevole convincimento, rivelatosi poi errato, di essere inserito in un sodalizio di tipo mafioso, avendo partecipato a tre incontri con esponenti di spicco di una determinata cosca - ben consapevole della caratura criminale delle persone con le quali si era incontrato - nei quali si discuteva di strategie dell'associazione.Nel primo incontro, svoltosi in data 28/1/2012 nel podere di [OSCURATO:PERSONA], presenti il Bonfirraro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti del sodalizio, si era discusso il tema dei contrasti con [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del gruppo, e della necessità di "dare una lezione" a costui, essendo sospettato di essere divenuto confidente dei Carabinieri. Si era poi discusso del timore di eventuali controlli delle Forze dell'ordine. In proposito il Calvino aveva fatto cenno ad un soggetto detenuto, che Bonfirraro voleva mettere in collegamento con [OSCURATO:PERSONA] (genero dell'anziano boss), venendo redarguito dal Bonfirraro. In altre occasioni d'incontro, in data 8 marzo e 22 aprile 2012, il Calvino aveva partecipato attivamente a conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Colloquiando con Capizzi si era lamentato dell'inaffidabilità di un comune conoscente, riferendo di essere consapevole del "peso" che i presenti avevano nella consorteria. In altre conversazioni il Calvino, titolare di regolare porto d'armi, aveva rassicurato Piccicuto, offrendosi di dichiarare, in caso di eventuali controlli di polizia, di essere proprietario delle cartucce detenute dal Piccicuto; aveva ancora affermato nelle conversazioni intercettate di avere esploso colpi di arma da fuoco, unitamente ad altri indagati, con armi di diverso calibro in una campagna di Pietraperzia. 4. Il provvedimento impugnato ha, dunque, congruamente posto in evidenza come vi siano chiari elementi che denotino una condotta gravemente colposa del ricorrente. Il fatto che la pronuncia assolutoria abbia escluso la partecipazione del Calvino al reato associativo non comporta che le frequentazioni con i soggetti indicati sopra, condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non rivestano carattere di colpa grave sinergica rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo. La ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti valutativi di merito, i quali, come già detto in precedenza, non possono formare oggetto di delibazione in questa sede. Il ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta applicabilità dei profili di colpa grave previsti dall'art. 314 cod. proc. pen., censurando principalmente la motivazione del provvedimento nella ricostruzione di profili di valutazione della condotta ascritta al ricorrente. La motivazione del provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, appare del tutto congrua, essendo incentrata su una considerazione ex ante della condotta imprudente serbata dal Calvino, non configurabile altrimenti se non in termini di gravità. In tal senso, correttamente viene ritenuto del tutto irrilevante che lo stesso, sia pure a distanza di mesi dall'applicazione della misura, abbia fornito una propria versione dei fatti, circostanza su cui si insiste anche in questa sede. Se è vero, infatti, che, alla fine del processo di merito, la versione alternativa fornita dal ricorrente sia stata ritenuta sufficiente a fondare un provvedimento di assoluzione, ben può il giudice della riparazione, in ragione dell'autonomia tra i due giudizi, fondare il suo diniego sul rilievo che quella versione dei fatti non scalfisce il valore significativo degli incontri e del tenore dei colloqui intrattenuti dal ricorrente con esponenti della consorteria criminosa. Come si ricorda nel provvedimento impugnato, rimane il dato di fatto incontestabile dell'avere il Calvino pacificamente partecipato agli incontri di cui si è detto sopra, assistendo alle conversazioni tra i sodali dell'organizzazione ed intervenendo nei colloqui. 5. L'aspetto delle frequentazioni con soggetti malavitosi è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Questa Corte, in plurime pronunce, ha affermato che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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