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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]58/02 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/84/CE – Società dell'informazione – Trasmissioni radiofoniche – Servizi ad accesso condizionato – Servizi di accesso condizionato – Servizi protetti – Tutela giuridica – Dispositivi che consentono un accesso non autorizzato» Conclusioni dell'avvocato generale L.A.

Geelhoed, presentate il 10 luglio 2003 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004 Massime della sentenza Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Trasposizione di una direttiva senza atti legislativi – Presupposti – Esistenza di un contesto giuridico generale che assicuri la piena applicazione della direttiva (Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/84/CE) La trasposizione di una direttiva in diritto interno non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica e può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest'ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa.

Non è conforme a tale prescrizione una normativa nazionale che non vieti tutte le attività illecite menzionate dalla direttiva 98/84, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.v. punti 26, 28 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004 (1) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/84/CE – Società dell'informazione – Trasmissioni radiofoniche – Servizi ad accesso condizionato – Servizi di accesso condizionato – Servizi protetti – Tutela giuridica – Dispositivi che consentono un accesso non autorizzato» Nella causa C-58/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.

G. [OSCURATO:PERSONA] e M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal sig.

S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54), o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione),, composta dal sig.

P. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg.

D.A.O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.

L. A. Geelhoed cancelliere: sig.

R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 25 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54; in prosieguo: la

direttiva), o, comunque, non avendola informata dell'adozione di tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

Contesto normativo Normativa comunitaria 2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, essa ha ad oggetto il ravvicinamento delle disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti. 3 Secondo l'art. 2, lett. a), della direttiva, per servizi protetti si intende uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato: ─ trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE; trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE; ─ trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico; trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico; ─ servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (...) servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (...) o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale. 4 L'art. 4 della direttiva stabilisce quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] membri vietano sul loro territorio le seguenti attività: a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti; b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti; c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti . 5 Per garantire che tali divieti vengano osservati, l'art. 5, n. 1, della direttiva dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano sanzioni

efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita. 6 L'art. 5, n. 2, della direttiva così recita:[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita, quale specificata all'articolo 4, svolta sul loro territorio abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali. 7 L'art. 6 della detta direttiva dispone quanto segue:

1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 maggio 2000.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono decise dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore coordinato dalla presente direttiva .

Normativa nazionale 8 L'art. 270 del codice penale spagnolo (in prosieguo: il codice penale) così dispone: E' punito con la detenzione da sei mesi a due anni o con una multa di ammontare equivalente alla detta detenzione chi, a scopo di lucro e a danno di un terzo, riproduca, copi, diffonda pubblicamente o trasmetta, in tutto o in parte, un'opera letteraria, artistica o scientifica o la sua riproduzione, la sua interpretazione o esecuzione artistica, con qualunque mezzo di diffusione, senza autorizzazione dei titolari dei diritti di autore o dei loro aventi causa.(...)E' punita con la stessa pena la fabbricazione, la messa in circolazione e la detenzione di qualsiasi mezzo specificamente destinato ad agevolare la soppressione non autorizzata o la neutralizzazione di qualsiasi dispositivo tecnico che abbia lo scopo di garantire la protezione di programmi informatici. 9 L'art. 248, secondo comma, del codice penale dispone: Allo stesso modo, è ritenuto colpevole di truffa chi, a scopo di lucro e tramite manipolazione di mezzi informatici o di mezzi ad essi analoghi, riesca a trasferire ad altri senza autorizzazione un bene patrimoniale, a danno di un terzo. 10 L'art. 255 del codice penale così recita: E' punito con una multa equivalente a una detenzione da tre a dodici mesi chi commetta frode per un valore superiore a 50 000 pesete spagnole (ESP) utilizzando l'energia elettrica, il gas, l'acqua, le telecomunicazioni o qualsiasi altro elemento, energia, o sostanza liquida altrui secondo una delle seguenti modalità:

1. utilizzando meccanismi installati al fine di commettere la frode;

2. alterando fraudolentemente indicatori o contatori;

3. utilizzando ogni altro mezzo illecito .

Procedimento precontenzioso 11 Poiché il termine fissato per l'adozione dei provvedimenti per il recepimento era scaduto senza che questi ultimi fossero stati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA], essa, in data 8 agosto 2000, ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna una lettera di diffida.

Le autorità spagnole, nella risposta del 7 novembre 2000, hanno spiegato che tale direttiva sarebbe stata recepita mediante una modifica al codice penale e che i lavori per il recepimento erano stati ritardati a causa delle elezioni del marzo 2000 e della conseguente ristrutturazione ministeriale. 12 Con lettera 26 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna un parere motivato secondo il quale, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6 di tale direttiva.

Nel detto parere motivato si invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso nel termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 13 Con la risposta del 1° ottobre 2001 al detto parere motivato, le autorità spagnole hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una copia della bozza di disegno di legge organica relativa alla riforma del codice penale, avente in particolare l'obiettivo di recepire la direttiva.

In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto dal governo spagnolo nessun'altra comunicazione riguardo ai progressi dell'attività legislativa. 14 Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non avesse posto fine all'inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sull'inadempimento 15 [OSCURATO:PERSONA] addebita al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di non aver soddisfatto le condizioni richieste dalla direttiva poiché i provvedimenti necessari per il suo recepimento non sono stati presi entro il termine prescritto o, per lo meno, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata informata della loro adozione. 16 Il governo spagnolo afferma, in primo luogo, che la bozza di disegno di legge organica relativa alla riforma del codice penale, che riprende quasi alla lettera la definizione delle attività contenute nella direttiva, è stata elaborata ed ha formato oggetto di esame da parte delle autorità competenti e, in secondo luogo, che la vigente normativa spagnola prevede già sanzioni idonee a garantire una tutela corrispondente a quella richiesta da tale direttiva. 17 Il detto governo sostiene in proposito che gli artt. 248, n. 2, 255 e 270 del codice penale garantiscono il recepimento della direttiva, in particolare per quanto riguarda la repressione delle attività vietate dall'art. 4 di quest'ultima.

In via suppletiva, gli artt. 28 e 29 del codice penale si applicherebbero, in generale, a chiunque riveli al pubblico dove si possono trovare il programma e i mezzi necessari per decodificare un segnale in modo fraudolento.

Il detto governo sostiene poi che l'art. 127 dello stesso codice prevede, in via accessoria, la confisca dei mezzi con i quali è stata commessa l'infrazione.

Allo stesso modo, gli artt. 721-747 del codice di procedura civile disporrebbero l'adozione di misure cautelari e gli artt. 334 e segg. del codice di procedura penale autorizzerebbero il sequestro e la conservazione degli strumenti e degli oggetti connessi all'infrazione.

Infine, l'art. 1902 del codice civile, vertente sulla responsabilità civile, si applicherebbe all'utente che approfitti fraudolentemente di servizi ad accesso condizionato o ad una persona che elabori o metta in rete programmi intesi ad aggirare i mezzi tecnologici destinati a contrastare l'uso non autorizzato del servizio. 18 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l'elaborazione di una bozza di disegno di legge organica non può essere considerata una misura valida e sufficiente per il recepimento di una direttiva.

Essa aggiunge che le disposizioni richiamate dal governo spagnolo sono manifestamente inadeguate ai fini di un recepimento corretto e completo degli artt. 4 e 5 della direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo, e ciò a maggior ragione per il fatto che l'art. 4, n. 1, del codice penale vieta che le leggi penali vengano applicate a casi diversi da quelli che esse espressamente prevedono. 19 Quanto all'art. 270 del codice penale, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che esso riguarda la proprietà intellettuale, mentre la direttiva mira a tutelare l'interesse dei prestatori di servizi ad accesso condizionato ad ottenere la retribuzione delle loro prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda il delitto di truffa informatica, previsto all'art. 248, n. 2, del codice penale, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che esso presuppone l'esistenza di un trasferimento patrimoniale non autorizzato a danno di un terzo, mentre la direttiva riguarda la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti e l'impiego di comunicazioni commerciali per promuoverli.

Relativamente all'art. 255 del codice penale, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che esso si applica alla sottrazione fraudolenta per uso privato, mentre la direttiva riguarda infrazioni a carattere commerciale. 20 Per quanto attiene alle disposizioni citate dal governo spagnolo in via suppletiva, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nessuna di esse recepisce l'obbligo, imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri, di adottare i provvedimenti che garantiscono che si procederà all'istruzione della domanda proposta dai prestatori di servizi tutelati e diretta all'eliminazione dei dispositivi illeciti dai circuiti commerciali. 21 A sostegno dell'argomento secondo il quale il diritto spagnolo conterrebbe già i provvedimenti che recepiscono la direttiva, il governo spagnolo richiama altresì due sentenze di diversi giudici che condannano le infrazioni di cui alla direttiva.

Si tratta, da un lato, della sentenza del Juzgado de lo Penal n. 1 de Córdoba (Tribunale penale n. 1 di Cordova) (Spagna) 11 febbraio 2002, in cui la diffusione di carte pirata a spese della società [OSCURATO:PERSONA] SL è stata qualificata come truffa e violazione della proprietà intellettuale per cui il reo è stato condannato a pena detentiva e ad una multa, nonché al risarcimento del danno cagionato alla detta società.

Dall'altro, viene richiamata la sentenza del Juzgado de lo Penal n. 9 de Barcelona (Tribunale penale n. 9 di Barcellona) (Spagna), che ha qualificato come truffa la vendita a terzi di carte pirata che consentivano di decriptare senza autorizzazione il segnale di un operatore televisivo via cavo. 22 Secondo il detto governo, la tutela del prestatore di servizi ad accesso condizionato derivante dal codice penale è ancora più efficace di quella richiesta dalla direttiva, e l'introduzione di nuove classificazioni nel codice penale potrebbe dar adito a confusione. 23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le dette sentenze sono, da una parte, isolate e limitate e, dall'altra, riguardano solamente l'applicazione dell'art. 248, n. 2, del codice penale alla vendita o alla distribuzione di carte decodificatrici non autorizzate o carte pirata, infrazioni qualificate come truffe.

Inoltre, non vi sarebbe giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione spagnola) che confermi l'interpretazione data dal governo spagnolo all'ordinamento giuridico nazionale.

Giudizio della Corte 24 Contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, le due pronunce giurisprudenziali richiamate da quest'ultimo non possono costituire, di per sé, una prova del recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo. 25 Infatti, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], si tratta di pronunce isolate e limitate, che riguardano solamente l'applicazione dell'art. 248, n. 2, del codice penale alla vendita o alla distribuzione di carte decodificatrici non autorizzate.

Anche se le decisioni provenissero dalla Corte suprema, sarebbe in ogni caso necessario dimostrare che l'ordinamento giuridico spagnolo contiene disposizioni che consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla direttiva vietando tutti i comportamenti illeciti che essa prevede, segnatamente al suo n. 4. 26 Si deve a questo proposito ricordare che la Corte ha invero affermato che la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica, e che essa può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest'ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (v., in particolare, sentenze 23 maggio 1985, causa 29/84, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. 1661, punto 23; 8 luglio 1987, causa 247/85, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. 3029, punto 9, e 9 settembre 1999, causa C-217/97, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag.

I-5087, punto 31). 27 Orbene, per quanto riguarda le disposizioni fatte valere dal governo spagnolo, è sufficiente constatare che l'art. 270 del codice penale riguarda solo la violazione dei diritti del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, mentre la direttiva non riguarda ciò, bensì i dispositivi illeciti.

L'art. 248 del detto codice richiede un trasferimento patrimoniale, mentre la direttiva riguarda il solo possesso di tali dispositivi.

Quanto all'art. 255 dello stesso codice, esso riguarda la frode, mentre la direttiva vieta comportamenti oggettivi.

Allo stesso modo, in applicazione dell'art. 4, lett. c), di quest'ultima, la promozione di dispositivi illeciti dev'essere vietata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ciò non avviene nell'ordinamento spagnolo.

Come ha giustamente osservato la [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni dei codici civile e penale, nonché dei codici di procedura civile e penale, fatte valere dal governo spagnolo in via suppletiva, non ovviano a tale carenza. 28 Ne consegue che la normativa spagnola non vieta tutte le attività illecite menzionate dalla direttiva e che le disposizioni richiamate dal governo spagnolo sono inadeguate ai fini di un recepimento corretto e completo degli artt. 4 e 5 di essa nell'ordinamento giuridico spagnolo.

Anche interpretando il diritto penale conformemente alla direttiva, le lacune e le mancanze rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere colmate senza incorrere in violazioni dei principi di legalità e di certezza del diritto, i quali impediscono di punire comportamenti che non siano chiaramente individuati ed espressamente qualificati come infrazioni dal codice penale. 29 Inoltre, come altresì osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], l'elaborazione di una bozza di disegno di legge organica non può essere considerata una misura valida e sufficiente per il recepimento di una direttiva. 30 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

Sulle spese 31 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.

[OSCURATO:PERSONA]

von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 gennaio 2004. Il cancelliere Il presidente R. Grass

V. Skouris 1 – Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]58/02 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/84/CE – Società dell'informazione – Trasmissioni radiofoniche – Servizi ad accesso condizionato – Servizi di accesso condizionato – Servizi protetti – Tutela giuridica – Dispositivi che consentono un accesso non autorizzato» Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 10 luglio 2003 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004 Massime della sentenza Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Trasposizione di una direttiva senza atti legislativi – Presupposti – Esistenza di un contesto giuridico generale che assicuri la piena applicazione della direttiva (Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/84/CE) La trasposizione di una direttiva in diritto interno non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica e può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest'ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa. Non è conforme a tale prescrizione una normativa nazionale che non vieti tutte le attività illecite menzionate dalla direttiva 98/84, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.v. punti 26, 28 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004 (1) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/84/CE – Società dell'informazione – Trasmissioni radiofoniche – Servizi ad accesso condizionato – Servizi di accesso condizionato – Servizi protetti – Tutela giuridica – Dispositivi che consentono un accesso non autorizzato» Nella causa C-58/02, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. [OSCURATO:PERSONA] e M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54), o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione),, composta dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. D.A.O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 25 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54; in prosieguo: la direttiva), o, comunque, non avendola informata dell'adozione di tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. Contesto normativo Normativa comunitaria 2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, essa ha ad oggetto il ravvicinamento delle disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti. 3 Secondo l'art. 2, lett. a), della direttiva, per servizi protetti si intende uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato: ─ trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE; trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE; ─ trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico; trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico; ─ servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (...) servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (...) o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale. 4 L'art. 4 della direttiva stabilisce quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] membri vietano sul loro territorio le seguenti attività: a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti; b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti; c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti . 5 Per garantire che tali divieti vengano osservati, l'art. 5, n. 1, della direttiva dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita. 6 L'art. 5, n. 2, della direttiva così recita:[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita, quale specificata all'articolo 4, svolta sul loro territorio abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali. 7 L'art. 6 della detta direttiva dispone quanto segue: 1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore coordinato dalla presente direttiva . Normativa nazionale 8 L'art. 270 del codice penale spagnolo (in prosieguo: il codice penale) così dispone: E' punito con la detenzione da sei mesi a due anni o con una multa di ammontare equivalente alla detta detenzione chi, a scopo di lucro e a danno di un terzo, riproduca, copi, diffonda pubblicamente o trasmetta, in tutto o in parte, un'opera letteraria, artistica o scientifica o la sua riproduzione, la sua interpretazione o esecuzione artistica, con qualunque mezzo di diffusione, senza autorizzazione dei titolari dei diritti di autore o dei loro aventi causa.(...)E' punita con la stessa pena la fabbricazione, la messa in circolazione e la detenzione di qualsiasi mezzo specificamente destinato ad agevolare la soppressione non autorizzata o la neutralizzazione di qualsiasi dispositivo tecnico che abbia lo scopo di garantire la protezione di programmi informatici. 9 L'art. 248, secondo comma, del codice penale dispone: Allo stesso modo, è ritenuto colpevole di truffa chi, a scopo di lucro e tramite manipolazione di mezzi informatici o di mezzi ad essi analoghi, riesca a trasferire ad altri senza autorizzazione un bene patrimoniale, a danno di un terzo. 10 L'art. 255 del codice penale così recita: E' punito con una multa equivalente a una detenzione da tre a dodici mesi chi commetta frode per un valore superiore a 50 000 pesete spagnole (ESP) utilizzando l'energia elettrica, il gas, l'acqua, le telecomunicazioni o qualsiasi altro elemento, energia, o sostanza liquida altrui secondo una delle seguenti modalità: 1. utilizzando meccanismi installati al fine di commettere la frode; 2. alterando fraudolentemente indicatori o contatori; 3. utilizzando ogni altro mezzo illecito . Procedimento precontenzioso 11 Poiché il termine fissato per l'adozione dei provvedimenti per il recepimento era scaduto senza che questi ultimi fossero stati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA], essa, in data 8 agosto 2000, ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna una lettera di diffida. Le autorità spagnole, nella risposta del 7 novembre 2000, hanno spiegato che tale direttiva sarebbe stata recepita mediante una modifica al codice penale e che i lavori per il recepimento erano stati ritardati a causa delle elezioni del marzo 2000 e della conseguente ristrutturazione ministeriale. 12 Con lettera 26 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna un parere motivato secondo il quale, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6 di tale direttiva. Nel detto parere motivato si invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad esso nel termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. 13 Con la risposta del 1° ottobre 2001 al detto parere motivato, le autorità spagnole hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una copia della bozza di disegno di legge organica relativa alla riforma del codice penale, avente in particolare l'obiettivo di recepire la direttiva. In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto dal governo spagnolo nessun'altra comunicazione riguardo ai progressi dell'attività legislativa. 14 Ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non avesse posto fine all'inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. Sull'inadempimento 15 [OSCURATO:PERSONA] addebita al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di non aver soddisfatto le condizioni richieste dalla direttiva poiché i provvedimenti necessari per il suo recepimento non sono stati presi entro il termine prescritto o, per lo meno, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata informata della loro adozione. 16 Il governo spagnolo afferma, in primo luogo, che la bozza di disegno di legge organica relativa alla riforma del codice penale, che riprende quasi alla lettera la definizione delle attività contenute nella direttiva, è stata elaborata ed ha formato oggetto di esame da parte delle autorità competenti e, in secondo luogo, che la vigente normativa spagnola prevede già sanzioni idonee a garantire una tutela corrispondente a quella richiesta da tale direttiva. 17 Il detto governo sostiene in proposito che gli artt. 248, n. 2, 255 e 270 del codice penale garantiscono il recepimento della direttiva, in particolare per quanto riguarda la repressione delle attività vietate dall'art. 4 di quest'ultima. In via suppletiva, gli artt. 28 e 29 del codice penale si applicherebbero, in generale, a chiunque riveli al pubblico dove si possono trovare il programma e i mezzi necessari per decodificare un segnale in modo fraudolento. Il detto governo sostiene poi che l'art. 127 dello stesso codice prevede, in via accessoria, la confisca dei mezzi con i quali è stata commessa l'infrazione. Allo stesso modo, gli artt. 721-747 del codice di procedura civile disporrebbero l'adozione di misure cautelari e gli artt. 334 e segg. del codice di procedura penale autorizzerebbero il sequestro e la conservazione degli strumenti e degli oggetti connessi all'infrazione. Infine, l'art. 1902 del codice civile, vertente sulla responsabilità civile, si applicherebbe all'utente che approfitti fraudolentemente di servizi ad accesso condizionato o ad una persona che elabori o metta in rete programmi intesi ad aggirare i mezzi tecnologici destinati a contrastare l'uso non autorizzato del servizio. 18 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l'elaborazione di una bozza di disegno di legge organica non può essere considerata una misura valida e sufficiente per il recepimento di una direttiva. Essa aggiunge che le disposizioni richiamate dal governo spagnolo sono manifestamente inadeguate ai fini di un recepimento corretto e completo degli artt. 4 e 5 della direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo, e ciò a maggior ragione per il fatto che l'art. 4, n. 1, del codice penale vieta che le leggi penali vengano applicate a casi diversi da quelli che esse espressamente prevedono. 19 Quanto all'art. 270 del codice penale, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che esso riguarda la proprietà intellettuale, mentre la direttiva mira a tutelare l'interesse dei prestatori di servizi ad accesso condizionato ad ottenere la retribuzione delle loro prestazioni di servizi. Per quanto riguarda il delitto di truffa informatica, previsto all'art. 248, n. 2, del codice penale, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che esso presuppone l'esistenza di un trasferimento patrimoniale non autorizzato a danno di un terzo, mentre la direttiva riguarda la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti e l'impiego di comunicazioni commerciali per promuoverli. Relativamente all'art. 255 del codice penale, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che esso si applica alla sottrazione fraudolenta per uso privato, mentre la direttiva riguarda infrazioni a carattere commerciale. 20 Per quanto attiene alle disposizioni citate dal governo spagnolo in via suppletiva, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nessuna di esse recepisce l'obbligo, imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri, di adottare i provvedimenti che garantiscono che si procederà all'istruzione della domanda proposta dai prestatori di servizi tutelati e diretta all'eliminazione dei dispositivi illeciti dai circuiti commerciali. 21 A sostegno dell'argomento secondo il quale il diritto spagnolo conterrebbe già i provvedimenti che recepiscono la direttiva, il governo spagnolo richiama altresì due sentenze di diversi giudici che condannano le infrazioni di cui alla direttiva. Si tratta, da un lato, della sentenza del Juzgado de lo Penal n. 1 de Córdoba (Tribunale penale n. 1 di Cordova) (Spagna) 11 febbraio 2002, in cui la diffusione di carte pirata a spese della società [OSCURATO:PERSONA] SL è stata qualificata come truffa e violazione della proprietà intellettuale per cui il reo è stato condannato a pena detentiva e ad una multa, nonché al risarcimento del danno cagionato alla detta società. Dall'altro, viene richiamata la sentenza del Juzgado de lo Penal n. 9 de Barcelona (Tribunale penale n. 9 di Barcellona) (Spagna), che ha qualificato come truffa la vendita a terzi di carte pirata che consentivano di decriptare senza autorizzazione il segnale di un operatore televisivo via cavo. 22 Secondo il detto governo, la tutela del prestatore di servizi ad accesso condizionato derivante dal codice penale è ancora più efficace di quella richiesta dalla direttiva, e l'introduzione di nuove classificazioni nel codice penale potrebbe dar adito a confusione. 23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le dette sentenze sono, da una parte, isolate e limitate e, dall'altra, riguardano solamente l'applicazione dell'art. 248, n. 2, del codice penale alla vendita o alla distribuzione di carte decodificatrici non autorizzate o carte pirata, infrazioni qualificate come truffe. Inoltre, non vi sarebbe giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione spagnola) che confermi l'interpretazione data dal governo spagnolo all'ordinamento giuridico nazionale. Giudizio della Corte 24 Contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, le due pronunce giurisprudenziali richiamate da quest'ultimo non possono costituire, di per sé, una prova del recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo. 25 Infatti, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], si tratta di pronunce isolate e limitate, che riguardano solamente l'applicazione dell'art. 248, n. 2, del codice penale alla vendita o alla distribuzione di carte decodificatrici non autorizzate. Anche se le decisioni provenissero dalla Corte suprema, sarebbe in ogni caso necessario dimostrare che l'ordinamento giuridico spagnolo contiene disposizioni che consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla direttiva vietando tutti i comportamenti illeciti che essa prevede, segnatamente al suo n. 4. 26 Si deve a questo proposito ricordare che la Corte ha invero affermato che la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica, e che essa può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest'ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (v., in particolare, sentenze 23 maggio 1985, causa 29/84, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. 1661, punto 23; 8 luglio 1987, causa 247/85, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. 3029, punto 9, e 9 settembre 1999, causa C-217/97, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. I-5087, punto 31). 27 Orbene, per quanto riguarda le disposizioni fatte valere dal governo spagnolo, è sufficiente constatare che l'art. 270 del codice penale riguarda solo la violazione dei diritti del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, mentre la direttiva non riguarda ciò, bensì i dispositivi illeciti. L'art. 248 del detto codice richiede un trasferimento patrimoniale, mentre la direttiva riguarda il solo possesso di tali dispositivi. Quanto all'art. 255 dello stesso codice, esso riguarda la frode, mentre la direttiva vieta comportamenti oggettivi. Allo stesso modo, in applicazione dell'art. 4, lett. c), di quest'ultima, la promozione di dispositivi illeciti dev'essere vietata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ciò non avviene nell'ordinamento spagnolo. Come ha giustamente osservato la [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni dei codici civile e penale, nonché dei codici di procedura civile e penale, fatte valere dal governo spagnolo in via suppletiva, non ovviano a tale carenza. 28 Ne consegue che la normativa spagnola non vieta tutte le attività illecite menzionate dalla direttiva e che le disposizioni richiamate dal governo spagnolo sono inadeguate ai fini di un recepimento corretto e completo degli artt. 4 e 5 di essa nell'ordinamento giuridico spagnolo. Anche interpretando il diritto penale conformemente alla direttiva, le lacune e le mancanze rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere colmate senza incorrere in violazioni dei principi di legalità e di certezza del diritto, i quali impediscono di punire comportamenti che non siano chiaramente individuati ed espressamente qualificati come infrazioni dal codice penale. 29 Inoltre, come altresì osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], l'elaborazione di una bozza di disegno di legge organica non può essere considerata una misura valida e sufficiente per il recepimento di una direttiva. 30 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. Sulle spese 31 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 gennaio 2004. Il cancelliere Il presidente R. Grass V. Skouris 1 – Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris