CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 7 comma 15 bis d.lgs n. 285/1992 commesso in Palermo il 22 settembre 2020. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze (il teste escusso aveva riferito che Melodia indicava agli automobilisti gli stalli in cui parcheggiare) e scevro da profili di illogicità o di travisamento. Considerato che il secondo motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto configurabile il reato, nonostante la precedente sanzione amministrativa fosse stata commessa prima della entrata in vigore della legge n. 32/2018 che ha introdotto la fattispecie penale nel caso di esercizio di attività di parcheggiatore non autorizzato in caso di recidiva, è meramente reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente disattesa dai giudici di merito ( pag 4 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaín favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensore