CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 23204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/s—att-e l le i del PG i atnyvvl V. ilkJk, //M° Ot j'1] GL ~NAV 11 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA], condannato per reati contro il patrimonio. È emerso che [OSCURATO:PERSONA] il 29 ottobre 2021 cedette a [OSCURATO:PERSONA], come da questi dichiarato, sostanza stupefacente del tipo hashish dietro corrispettivo in denaro. Carli ha pure specificato che si riforniva, già da qualche anno, di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il dato valorizzato dal Tribunale non è stato accertato, nessun fatto oggettivo ne ha dato conferma. Residuano le dichiarazioni di Carli che, trovato in possesso di sostanza stupefacente, ha affermato di averne fatto richiesta a Lotfi, e le dichiarazioni di quest'ultimo che ha ammesso di aver ricevuto quel tipo di richiesta. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha compiutamente illustrato le ragioni che hanno condotto alla revoca dell'affidamento in prova. [OSCURATO:PERSONA] commise, in corso di esecuzione della misura alternativa, fatti di rilievo penale, ponendo in esse una prolungata attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ha esaustivamente illustrato gli elementi di fatto posti a fondamento della ricostruzione degli accadimenti e, di fronte a una logica e adeguata argomentazione in fatto, i rilievi di ricorso, lungi dal prospettare difetti di motivazione, propongono una improponibile rivalutazione di quel materiale informativo per accreditare l'inconsistenza delle conclusioni raggiunte dal Tribunale. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 maggio 2022 Il con glie e