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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14653/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 1 ottobre 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, Alassane SUSSO.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. La formulazione del primo motivo di ricorso, tutta incentrata su una fattispecie di furto con strappo, nemmeno si confronta con il tenore dell'imputazione e la ricostruzione operata dai giudici di primo e secondo grado.

La contestazione attiene ad un tentativo di rapina tramite minaccia con un coltello e nulla ha a che vedere con qualsivoglia ipotesi di furto con strappo.

2.3. Il secondo motivo di ricorso riguarda la mancata considerazione della speciale tenuità del danno laddove tale circostanza risulta essere stata concessa - sebbene in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti - e non vi sono, nella formulazione del motivo, concrete considerazioni inerenti al giudizio di valenza.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciscf in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 1 ottobre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, Alassane SUSSO. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. La formulazione del primo motivo di ricorso, tutta incentrata su una fattispecie di furto con strappo, nemmeno si confronta con il tenore dell'imputazione e la ricostruzione operata dai giudici di primo e secondo grado. La contestazione attiene ad un tentativo di rapina tramite minaccia con un coltello e nulla ha a che vedere con qualsivoglia ipotesi di furto con strappo. 2.3. Il secondo motivo di ricorso riguarda la mancata considerazione della speciale tenuità del danno laddove tale circostanza risulta essere stata concessa - sebbene in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti - e non vi sono, nella formulazione del motivo, concrete considerazioni inerenti al giudizio di valenza. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciscf in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore
Sentenza Cassazione n. 14653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris