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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32501/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 16 febbraio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA], previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 495 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi in Torino il 14 febbraio 2022.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), nella quale sono stati rimarcati il lievissimo scostamento dalla pena minima per il più grave reato ex art. 495 cod. pen. e il modesto aumento per la continuazione con il delitto di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur a fronte dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato, risultato coinvolto in una pluralità di attività illecite nell'ambito dei traffici di stupefacenti.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il CRnisi2liere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 16 febbraio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA], previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 495 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi in Torino il 14 febbraio 2022. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), nella quale sono stati rimarcati il lievissimo scostamento dalla pena minima per il più grave reato ex art. 495 cod. pen. e il modesto aumento per la continuazione con il delitto di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur a fronte dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato, risultato coinvolto in una pluralità di attività illecite nell'ambito dei traffici di stupefacenti. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il CRnisi2liere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32501/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris