CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23.12.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 8.06.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele e PIROZZI Saverio in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 337 c.p. ed altro. Propongono ricorso per cassazione con unico atto gli imputati, deducendo i seguenti motivi: I) violazione ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e dell'art. 27 Cost. e mancanza di motivazione in ordine agli eccessivi aumenti operati ai sensi dell'art. 81 c.p., ii) II) violazione ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.62 bis e 133 c.p. per diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ed infatti, la corte di appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, correttamente motivando circa la congruità della pena irrogata alla gravità di tutti i fatti in contestazione (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Inoltre, il calcolo degli aumenti di pena è avvenuto in modo distinto per ognuno dei reati satellite, mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, anche in relazione agli aumenti per continuazione, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Con riguardo al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, la corte di appello ha motivato in maniera non manifestamente illogica, ritenendo di non poter positivamente valorizzare l'avvenuta confessione in considerazione dell'arresto in quasi flagranza dei reati, nonché degli altri elementi già valorizzati dal giudice di primo grado (v. pag. 3 del provvedimento oggetto di impugnazione). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]