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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10453/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di appello di che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato.

Considerato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] propone due doglianze: la prima, relativa alla sussistenza del reato, è inammissibile, in quanto reiterativa di censura puntualmente disattesa dal giudice di appello e, comunque, manifestamente infondata, avendo constatato la polizia giudiziaria intervenuta che - tagliato il tubo del motorino della persona offesa che conduce la benzina - gli imputati avevano già asportato la benzina (che si accingevano a versare nel serbatoio dell'auto nella loro disponibilità, benzina che in parte aveva formato una chiazza sotto lo scooter, a dimostrazione del già effettuato prelievo), il che rende ragione della sussistenza del reato; la seconda, tesa a invocare, l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondata, giacchè, anche considerando il taglio del tubo del motorino, come rilevato dalla sentenza impugnata, non si è in presenza di un pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza.

Considerato che il ricorso nell'interesse di Casbarro propone tre doglianze: la prima chiama anch'essa in causa la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sicché vale per essa quanto rilevato a proposito del ricorso del coimputato; la seconda attiene alla mancata esclusione della recidiva, ma è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata ha dato conto che della stessa non si è tenuto conto nella commisurazione della pena; la terza, relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata alla luce del rilievo della sentenza impugnata circa le plurime condanne per reati contro il patrimonio riportate dal ricorrente.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di appello di che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato. Considerato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] propone due doglianze: la prima, relativa alla sussistenza del reato, è inammissibile, in quanto reiterativa di censura puntualmente disattesa dal giudice di appello e, comunque, manifestamente infondata, avendo constatato la polizia giudiziaria intervenuta che - tagliato il tubo del motorino della persona offesa che conduce la benzina - gli imputati avevano già asportato la benzina (che si accingevano a versare nel serbatoio dell'auto nella loro disponibilità, benzina che in parte aveva formato una chiazza sotto lo scooter, a dimostrazione del già effettuato prelievo), il che rende ragione della sussistenza del reato; la seconda, tesa a invocare, l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondata, giacchè, anche considerando il taglio del tubo del motorino, come rilevato dalla sentenza impugnata, non si è in presenza di un pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza. Considerato che il ricorso nell'interesse di Casbarro propone tre doglianze: la prima chiama anch'essa in causa la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sicché vale per essa quanto rilevato a proposito del ricorso del coimputato; la seconda attiene alla mancata esclusione della recidiva, ma è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata ha dato conto che della stessa non si è tenuto conto nella commisurazione della pena; la terza, relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata alla luce del rilievo della sentenza impugnata circa le plurime condanne per reati contro il patrimonio riportate dal ricorrente. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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