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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13044/2026

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/12/1973 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria depositata e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle memorie depositate; ravvisa carenza di interesse sostanziale alla pronuncia; chiede l'inammissibilità del ricorso con la condanna alla rifusione delle spese sostenute.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 4 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Milano del 18 luglio 2024 e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado.

La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello avendo riscontrato il difetto di potere nel proporre impugnazione in capo al difensore nonché procuratore speciale della società.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso la parte civile, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo qui riportato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Deduce il difensore della ricorrente la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 100, 122 e 125 e 591 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente valutato il contenuto del verbale del C.d.A. del 31/7/2024 e, quindi, ritenuto il difetto del potere del difensore nonché procuratore speciale nel «proporre il gravame, atteso il limite posto dal Consiglio di amministrazione all'[OSCURATO:PERSONA] delegato nel conferire la procura speciale alle liti di cui alla lettera I) del verbale del Consiglio di amministrazione del 31.7.2024 entro la somma di euro 500.000» limite che, nella specie, era stato abbondantemente superato atteso il valore della domanda risarcitoria pari ad € 1.212.685,48.

Deduce la difesa della ricorrente che la valutazione del verbale è stata distorta in quanto l'indicazione della somma di € 500.000,00 sarebbe riferita non al valore della causa, bensì ai compensi del professionista a cui, di volta in volta, viene affidato un incarico. 3.

La censura è fondata e il provvedimento impugnato deve essere annullato.

4. Il verbale di conferimento dei poteri all'amministratore delegato della società, il cui esame non è precluso a questa Corte di legittimità attesa la natura della censura proposta (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), nella parte qui di interesse (lett. l), ha il seguente tenore: «Il potere di affidare consulenza, incarichi professionali e attività di patrocinio fino all'importo di euro

500.000. Per importi relativi a tali spese, superiore alla somma di euro 250.000, l'[OSCURATO:PERSONA] dovrà darne informazione al Consiglio».

Orbene, la piana lettura di siffatta disposizione rende evidente che la somma indicata di 500.000 euro non può riferirsi al valore della causa, ma al tetto di spesa per ogni singolo professionista posto che, se anche qualche minimo dubbio potesse in ipotesi sorgere leggendo la prima parte delladisposizione, ogni perplessità viene totalmente fugata proseguendo nella lettura del secondo periodo dove testualmente si precisa che si tratta di spese e, quindi, non del valore della causa.

5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/12/1973 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria depositata e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle memorie depositate; ravvisa carenza di interesse sostanziale alla pronuncia; chiede l'inammissibilità del ricorso con la condanna alla rifusione delle spese sostenute.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 4 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Milano del 18 luglio 2024 e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello avendo riscontrato il difetto di potere nel proporre impugnazione in capo al difensore nonché procuratore speciale della società. 2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso la parte civile, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo qui riportato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Deduce il difensore della ricorrente la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 100, 122 e 125 e 591 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente valutato il contenuto del verbale del C.d.A. del 31/7/2024 e, quindi, ritenuto il difetto del potere del difensore nonché procuratore speciale nel «proporre il gravame, atteso il limite posto dal Consiglio di amministrazione all'[OSCURATO:PERSONA] delegato nel conferire la procura speciale alle liti di cui alla lettera I) del verbale del Consiglio di amministrazione del 31.7.2024 entro la somma di euro 500.000» limite che, nella specie, era stato abbondantemente superato atteso il valore della domanda risarcitoria pari ad € 1.212.685,48. Deduce la difesa della ricorrente che la valutazione del verbale è stata distorta in quanto l'indicazione della somma di € 500.000,00 sarebbe riferita non al valore della causa, bensì ai compensi del professionista a cui, di volta in volta, viene affidato un incarico. 3. La censura è fondata e il provvedimento impugnato deve essere annullato. 4. Il verbale di conferimento dei poteri all'amministratore delegato della società, il cui esame non è precluso a questa Corte di legittimità attesa la natura della censura proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), nella parte qui di interesse (lett. l), ha il seguente tenore: «Il potere di affidare consulenza, incarichi professionali e attività di patrocinio fino all'importo di euro 500.000. Per importi relativi a tali spese, superiore alla somma di euro 250.000, l'[OSCURATO:PERSONA] dovrà darne informazione al Consiglio». Orbene, la piana lettura di siffatta disposizione rende evidente che la somma indicata di 500.000 euro non può riferirsi al valore della causa, ma al tetto di spesa per ogni singolo professionista posto che, se anche qualche minimo dubbio potesse in ipotesi sorgere leggendo la prima parte delladisposizione, ogni perplessità viene totalmente fugata proseguendo nella lettura del secondo periodo dove testualmente si precisa che si tratta di spese e, quindi, non del valore della causa. 5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio. P.Q.M
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