Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08081/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 150/ RG 2796 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile.

A fronte di una sentenza di patteggiamento è prevista la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la riqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza alla luce del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

Nel caso di specie, il giudice ha richiamato l'informativa della [OSCURATO:PERSONA] e le intercettazioni telefoniche volte a comprovare, senza margini di opinabilità, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, qualificazione sulla quale le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 150/ RG 2796 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte di una sentenza di patteggiamento è prevista la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la riqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come nella specie, una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza alla luce del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Nel caso di specie, il giudice ha richiamato l'informativa della [OSCURATO:PERSONA] e le intercettazioni telefoniche volte a comprovare, senza margini di opinabilità, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, qualificazione sulla quale le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 08081/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris